§ 4.9.7 - Legge Regionale del 3 novembre 1984, n. 33.
Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.9 calamità naturali
Data:03/11/1984
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Denuncia dei lavori.
Art. 3.  Autorizzazione per l'inizio dei lavori.
Art. 3 bis.  Controlli a campione.
Art. 4.  Responsabilità.
Art. 5.  Inizio dei lavori.
Art. 6.  Ultimazione dei lavori.
Art. 7.  Certificato di conformità.
Art. 8.  Vigilanza e controllo.
Art. 9.  Funzionario responsabile.
Art. 10.  Formazione degli strumenti urbanistici.
Art. 11.  Adeguamento degli strumenti urbanistici.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Norme applicabili.


§ 4.9.7 - Legge Regionale del 3 novembre 1984, n. 33. [1]

Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche

(B.U. n. 104 del 5 novembre 1984)

 

Art. 1. Oggetto.

     La Regione, in attuazione dell'art. 20 della L. 10 dicembre 1981, n. 741, definisce le modalità per il controllo sulle costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture da eseguire nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

     La Regione stabilisce altresì norme per la formazione e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.

 

     Art. 2. Denuncia dei lavori.

     Nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'art. 17 della L. 64/74.

     La denuncia, in bollo, deve essere presentata con le modalità di cui all'articolo 17 della L. 64/74, o anche mediante consegna diretta, al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente e contemporaneamente al sindaco del comune interessato.

     Alla denuncia, presentata al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, deve essere allegata, in duplice copia, la documentazione richiesta dal citato art. 17 e dalla successiva normativa in materia di prevenzione del rischio sismico.

     Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 20 dicembre 1983, n. 41.

 

     Art. 3. Autorizzazione per l'inizio dei lavori.

     Fermo restando l'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia secondo la legislazione urbanistica vigente, nelle zone sismiche del territorio regionale per l'inizio dei lavori relativi a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture non è richiesta l'autorizzazione del servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente.

     Alla presentazione del progetto e dei relativi allegati ai sensi dell'art. 17 della L. 64/74, il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo restituisce all'interessato una copia degli elaborati, corredata dell'attestazione dell'avvenuto deposito, in duplice esemplare, di cui uno da consegnare al comune per i provvedimenti di competenza.

     Per le opere in conglomerato cementizio normale, precompresso ed a struttura metallica o mista di cui all'art. 1 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, la denuncia dei lavori, firmata dal proprietario e controfirmata dall'impresa esecutrice dei lavori ed i relativi elaborati progettuali presentati nei modi e nei termini della L. 64/74, nonché della presente legge, sono validi anche agli effetti dell'art. 4 della legge 1086/71, purché la relazione prevista dall'art. 17, quarto comma della legge 64/74 contenga quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, lettera b) della suddetta L. 1086/71.

     Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione dal competente servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.

     Le procedure di cui al precedente ed al presente articolo si osservano anche per le eventuali varianti al progetto depositato.

 

     Art. 3 bis. Controlli a campione.

     Il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa vigente in materia, secondo il metodo a campione.

     I campioni vengono sorteggiati pubblicamente, il secondo lunedì di ogni mese, in ragione del 10 per cento del numero delle denunce pervenute nel mese precedente, a termine dell'art. 2 della presente legge. Detta percentuale è arrotondata all'unità per eccesso.

     Del relativo verbale viene data immediata comunicazione mediante affissione all'albo del servizio.

     L'esito delle verifiche effettuate viene comunicato al proprietario, al progettista, al direttore dei lavori, all'impresa costruttrice ed al comune territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data del sorteggio.

     Resta salva la facoltà del servizio destinatario della denuncia di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge di procedere a controlli in corso d'opera.

     Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del competente servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.

     Le procedure di cui al precedente ed al presente articolo si osservano anche per le eventuali varianti al progetto depositato.

 

     Art. 4. Responsabilità.

     Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni contenute nella L. 64/74, e nelle norme tecniche previste dagli articoli 1 e 3 della stessa.

     Il direttore dei lavori, e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto, nonché alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.

     Il costruttore è altresì responsabile della regolare tenuta dei documenti conservati in cantiere.

 

     Art. 5. Inizio dei lavori.

     Agli effetti della presente legge, per inizio dei lavori, relativamente alle nuove costruzioni, si intende l'inizio dalla esecuzione delle strutture di fondazione previste nel progetto.

     Per inizio dei lavori, relativamente agli ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni di edifici esistenti, si intende l'inizio delle opere di demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali interessate dall'intervento.

 

     Art. 6. Ultimazione dei lavori.

     Agli effetti della presente legge, le costruzioni e gli ampliamenti si intendono ultimati quando risultino portate a termine le strutture portanti e di tamponamento, con eslcusione delle rifiniture, mentre gli interventi di ristrutturazione e riparazione riguardanti le strutture si intendono ultimati quando risultino portati a termine i lavori relativi alle strutture portanti sia verticali che orizzontali.

     A lavori ultimati, il direttore dei lavori redige un certificato attestante che le opere sono state realizzate in conformità al progetto ed alle eventuali varianti concesse dal sindaco e depositate presso il servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo.

     Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica o mista di cui alla L. 1086/71, l'attestazione di cui al comma precedente è inserita nella relazione a strutture ultimate ed è confermata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo.

     I certificati e le relazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse al servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo, il quale provvede a restituire copia con l'attestazione di deposito e a darne comunicazione al comune.

     Il certificato di cui al secondo comma e la relazione a strutture ultimate sono trasmessi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo è presentato nei termini previsti dall'art. 7 della L. 1086/71.

 

     Art. 7. Certificato di conformità.

     Il certificato di rispondenza alla normativa in materia sismica delle opere eseguite previso dall'art. 28 della L. 64/74, è rilasciato dal servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo soltanto nei casi in cui il servizio medesimo abbia proceduto agli accertamenti diretti sui lavori ultimati.

     Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato:

     a) per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica o mista, il certificato di collaudo, integrato ai sensi del precedente articolo 6;

     b) per le restanti opere, il certificato di cui al precedente articolo 6, secondo comma.

 

     Art. 8. Vigilanza e controllo.

     Ai sensi dell'art. 29 della L. 64/74, i comuni territorialmente competenti provvedono ai controlli diretti ad accertare che:

     a) chiunque inizi costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture abbia espletato la procedura prevista ai precedenti articoli 2 e 3 e che siano depositati in cantiere gli elaborati vidimati di cui all'art. 3;

     b) i lavori suddetti procedano conformemente ai progetti depositari e, una volta ultimati, siano documentati mediante i certificati e le relazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

     E' data facoltà ai comuni sprovvisti o che non possano avvalersi di proprio ufficio tecnico con a capo un architetto o un ingegnere, tenuto conto in particolari circostanze della complessità dei controlli da effettuare, di affidare l'incarico ad un professionista iscritto all'albo, competente ad effettuare detti controlli secondo la legislazione vigente e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

     I comuni provvedono a trasmettere i processi verbali di cui all'art. 21 della L. 64/74, e quelli contenenti i risultati dei controlli, al servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente.

 

     Art. 9. Funzionario responsabile.

     Le funzioni che a norma del titolo III della L. 64/74 sono di competenza dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del genio civile, sono esercitate dai coordinatori dei servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competenti, che possono delegare altro funzionario del medesimo servizio.

     Le funzioni dell'organo tecnico consultivo della Regione, ai sensi dell'art. 25 della L. 64/74, sono esercitate dal servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente competente.

 

     Art. 10. Formazione degli strumenti urbanistici.

     Nelle zone di cui al precedente art. 1, primo comma, in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i comuni devono predisporre indagini multidisciplinari, volte a definire il rapporto tra previsioni urbanistiche e caratteristiche sismiche e geologiche del territorio.

     La giunta regionale, entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce mediante direttive il tipo e l'ampiezza delle indagini multidisciplinari da effettuare per la formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

     Tali indagini saranno rivolte all'acquisizione della documentazione riguardante le caratteristiche sismiche e geologiche delle aree, nonché la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

 

     Art. 11. Adeguamento degli strumenti urbanistici.

     Tutti i comuni compresi nelle zone di cui al precedente art. 1, primo comma, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, ai fini della riduzione del rischio sismico, secondo quanto previsto dal precedente art. 10.

     La Regione promuove le iniziative necessarie per il coordinamento e l'effettuazione delle indagini multidisciplinari interessando anche gli ordini ed i collegi professionali competenti.

     A partire dalla data di entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo precedente secondo comma, l'emissione del parere previsto dall'art. 13 della L. 64/74, di competenza dei servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo, avverrà soltanto previa presentazione, da parte dei comuni interessati, dei risultati delle indagini in conformità delle disposizioni contenute nelle direttive regionali medesime.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     Il direttore dei lavori è tenuto a segnalare al comune ed al servizio decentrato OO.PP. e difesa del suolo, competenti per territorio, la data di ultimazione dei lavori entro dieci giorni dalla ultimazione stessa o dalla scadenza del biennio di cui al primo comma dell'art. 30 della L. 64/74.

 

     Art. 13. Norme applicabili.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e delle norme tecniche previste dagli artt. 1 e 3 della citata legge n. 64/74.

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 27 marzo 1987, n. 18 e abrogata dall'art. 18 della L.R. 4 gennaio 2018, n. 1.