§ 4.8.49 - L.R. 23 febbraio 2000, n. 13.
Interventi per lo sviluppo della qualità e dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:23/02/2000
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi ammissibili).
Art. 3.  (Soggetti beneficiari).
Art. 4.  (Contributi).
Art. 5.  (Presentazione delle domande).
Art. 6.  (Limiti dei contributi).
Art. 7.  (Rispetto dei contratti di lavoro).
Art. 8.  (Quadro attuativo).
Art. 9.  (Comitato tecnico-consultivo).
Art. 10.  (Azioni informative).
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 12.  (Riutilizzo dei fondi).
Art. 13.  (Abrogazione di legge).
Art. 14.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.8.49 - L.R. 23 febbraio 2000, n. 13. [1]

Interventi per lo sviluppo della qualità e dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese.

(B.U. 1 marzo 2000, n. 22).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove con la presente legge lo sviluppo dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale, la qualificazione e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi e dei prodotti nelle piccole e medie imprese mediante la concessione di contributi.

 

     Art. 2. (Interventi ammissibili).

     1. Gli interventi ammessi al finanziamento riguardano:

     a) la certificazione dei sistemi di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9000, a quelle derivate e alle successive modifiche, rilasciata da organismi nazionali accreditati Sincert o da organismi internazionali accreditati;

     b) l'attestazione delle specifiche tecniche dei prodotti a seguito di prove svolte presso i competenti laboratori;

     c) la marcatura CE dei prodotti, ottenuta in seguito ad autocertificazione o a certificazione "di tipo" rilasciata da organismi notificati;

     d) l'informatizzazione di processi produttivi, di gestione e di magazzino;

     e) la certificazione dei sistemi di gestione ambientale conforme alle norme ISO 14000 e derivate, rilasciata da organismi nazionali accreditati Sincert o da organismi internazionali accreditati; l'ecogestione e l'audit (EMAS), secondo il Regolamento comunitario vigente; l'ecolabel secondo il regolamento CEE 880/92 e successive modifiche;

     f) il trasferimento, nelle strutture produttive, di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi, ai prodotti, ai collaudi intermedi e finali;

     g) l'acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio elettronico;

     h) l'attività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova;

     i) l'accreditamento di laboratori o di organismi di certificazione presso enti nazionali, comunitari o internazionali di accreditamento.

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono accedere ai benefici della presente legge le piccole e medie imprese, singole o associate, come definite dalla Comunicazione n. 96/C 213/04 della Commissione U.E., operanti nei settori indicati dal Quadro attuativo di cui all'articolo 8 ed aventi sedi o stabilimenti localizzati nel territorio delle Marche.

 

     Art. 4. (Contributi).

     1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono concessi secondo i seguenti criteri:

     a) contributi fissi da un minimo di 8 milioni a un massimo di 80 milioni, in base a scaglioni di spese ammissibili, definiti dal Quadro attuativo;

     b) in alternativa contributo pari al 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 100 milioni di lire.

     2. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 30 milioni di lire.

     3. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono concessi nella misura di 3 milioni di lire per ogni intervento, fino ad un massimo di 12 milioni di lire.

     4. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 20 milioni.

     5. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 100 milioni.

     6. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di lire 100 milioni.

     7. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di lire 100 milioni.

     8. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) sono concessi nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di lire 50 milioni.

     9. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) sono concessi nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di lire 30 milioni.

 

     Art. 5. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande sono redatte e presentate secondo le modalità indicate dal Quadro attuativo di cui all'articolo 8.

 

     Art. 6. (Limiti dei contributi).

     1. L'entità dei contributi concessi ai sensi della presente legge non può eccedere, in alcun caso, i limiti previsti dal regime comunitario denominato "De minimis" (importo massimo di lire 193.627.000 per un periodo di tre anni).

     2. Ai fini del calcolo dell'importo massimo, tali contributi sono cumulabili con ogni altra forma di aiuti "De minimis" ricevuti a qualsiasi titolo dal medesimo beneficiario.

     3. I contributi concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con ogni altra forma di aiuto prevista, per le stesse finalità, dagli Enti locali.

 

     Art. 7. (Rispetto dei contratti di lavoro).

     1. Le imprese beneficiarie del contributo previsto dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza.

 

     Art. 8. (Quadro attuativo).

     1. Il Quadro attuativo della presente legge è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare e il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 9. Per gli interventi relativi all'anno 2000 il Quadro attuativo è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Quadro attuativo disciplina i seguenti punti:

     a) i soggetti beneficiari;

     b) l'entità e le modalità di concessione dei contributi "fissi" relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1), lettera a);

     c) le spese ammissibili;

     d) le modalità di presentazione delle domande;

     e) i criteri di priorità nella valutazione delle domande e le modalità di liquidazione dei contributi.

 

     Art. 9. (Comitato tecnico-consultivo).

     1. E' istituito un Comitato tecnico-consultivo, presieduto dal Dirigente del servizio artigianato - industria o da un suo delegato e composto da tecnici dotati di idonea competenza professionale dimostrata da apposito curriculum vitae e designati dalle seguenti associazioni di categoria: due dalle organizzazioni dell'artigianato, due da quelle dell'industria, uno dalla cooperazione, uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

     2. Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni.

     3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul Quadro attuativo di cui all'articolo 8 e formula proposte integrative per la migliore applicazione della presente legge.

 

     Art. 10. (Azioni informative).

     1. Per diffondere la cultura della qualità e dell'innovazione e facilitare l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, la Regione promuove azioni informative tra i piccoli e i medi imprenditori e gli artigiani.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate: per l'anno 2000 la spesa di lire 4.000 milioni; per l'anno 2001 la spesa di lire 4.000 milioni.

     2. La somma di cui al comma 1, relativa all'anno 2000, e così ripartita:

     a) interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): lire 1.650 milioni;

     b) interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): lire 300 milioni;

     c) interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): lire 200 milioni;

     d) interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d): lire 850 milioni;

     e) interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e): lire 200 milioni;

     f) interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f): lire 200 milioni;

     g) interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g): lire 200 milioni;

     h) interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h): lire 200 milioni;

     i) interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i): lire 100 milioni;

     j) azioni informative di cui all'articolo 10: lire 100 milioni.

     3. Per gli anni successivi si provvederà alla ripartizione delle somme per gli interventi previsti dalla presente legge con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

     a) per l'onere di lire 4.000 milioni relativo all'anno 2000, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 10, dell'elenco 1 del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001;

     b) per l'onere di lire 4.000 milioni relativo all'anno 2001, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101, partita 10, dell'elenco 1 del bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001;

     c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

     5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

     Art. 12. (Riutilizzo dei fondi).

     1. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti previsti per un tipo di intervento compreso tra quelli indicati dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a variare corrispondentemente in aumento i finanziamenti destinati a uno o più dei restanti tipi di intervento.

 

     Art. 13. (Abrogazione di legge).

     1. La l.r. 21 novembre 1997, n. 66 è abrogata. Sono fatti salvi gli effetti degli atti emanati in esecuzione della medesima l.r. 66/1997.

 

     Art. 14. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.