§ 4.7.47 - L.R. 21 dicembre 2006, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 "Norme ed indirizzi per il settore del commercio".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:21/12/2006
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 16 della L.R. n. 26/1999.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 16 bis della L.R. n. 26/1999.
Art. 3.  Norma transitoria.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.7.47 - L.R. 21 dicembre 2006, n. 19. [1]

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 "Norme ed indirizzi per il settore del commercio".

(B.U. 29 dicembre 2006, n. 126).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 16 della L.R. n. 26/1999.

     1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio) è sostituito dai seguenti:

     "6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

     6 bis. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale entro il 30 novembre per le vendite invernali ed entro il 30 maggio per quelle estive.".

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 16 bis della L.R. n. 26/1999.

     1. Il comma 2 dell'articolo 16 bis della L.R. n. 26/1999 è abrogato.

     2. Al comma 6 dell'articolo 16 bis della L.R. n. 26/1999 le parole "di liquidazione e" sono soppresse.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     1. Le modalità stabilite dal comma 6-bis dell'articolo 16 della L.R. n. 26/1999, aggiunto dall'articolo 1, non si applicano per la stagione commerciale relativa all'inverno 2006/2007.

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.