§ 3.7.4 - Legge Regionale 8 giugno 1983, n. 12.
Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:08/06/1983
Numero:12


Sommario
Art. 1.      La Regione Marche promuove e sostiene iniziative da attuare nell'ambito regionale dirette a valorizzare e diffondere, in particolare tra i giovani e nelle scuole, il patrimonio ideale, storico, [...]
Art. 2.      Tra le attività volte al perseguimento delle finalità della presente legge rivestono carattere prioritario
Art. 3.      Gli aventi diritto ai contributi della presente legge sono, in via prioritaria, le associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali operanti nelle Marche
Art. 4.      Gli enti e le associazioni di cui all'art. 3 trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui programmi di attività dell'anno successivo


§ 3.7.4 - Legge Regionale 8 giugno 1983, n. 12. [1]

Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.

 

Art. 1.

     La Regione Marche promuove e sostiene iniziative da attuare nell'ambito regionale dirette a valorizzare e diffondere, in particolare tra i giovani e nelle scuole, il patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza, che costituisce valore fondamentale dell'ordinamento costituzionale della Repubblica e dello Statuto regionale al quale la popolazione marchigiana ha dato un significativo contributo.

 

     Art. 2.

     Tra le attività volte al perseguimento delle finalità della presente legge rivestono carattere prioritario:

     1) la pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti della storia regionale contemporanea, dell'antifascismo e della Resistenza e la promozione di corsi principalmente rivolti ai giovani;

     2) le iniziative volte a diffondere la conoscenza storica dell'antifascismo e della Resistenza e il tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali.

 

     Art. 3.

     Gli aventi diritto ai contributi della presente legge sono, in via prioritaria, le associazioni o federazioni partigiane con struttura nazionale e riconosciute enti morali operanti nelle Marche.

     Possono essere inoltre concessi contributi anche ad altre associazioni ed enti riconosciuti, operanti nelle Marche impegnati ad attuare le iniziative di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 4.

     Gli enti e le associazioni di cui all'art. 3 trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui programmi di attività dell'anno successivo.

     Qualora in base ai programmi di attività presentate, emergano esigenze immediate di finanziamento per iniziative di rilevante impegno, potranno essere corrisposti acconti non superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     Per il primo anno di applicazione della presente legge, il contributo sarà erogato agli enti e alle associazioni di cui al precedente art. 3 in unica soluzione sulla base dell'attività svolta nel corso dell'anno.

     I contributi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e sono erogati sulla base della documentazione di spesa.

     Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di L. 100.000.000.

     (Omissis)

     per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota di ripartizione del fondo comune ex art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 25 giugno 2013, n. 15.