§ 3.7.3 - Legge Regionale 16 dicembre 1981, n. 39.
Contributo annuale all'Associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:16/12/1981
Numero:39


Sommario
Art. 1.      La Regione Marche, in attuazione delle finalità previste nel Titolo I dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla realizzazione di un convegno annuale della Associazione [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede un contributo all'Associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".
Art. 3.      Per la concessione del contributo di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per l'anno 1981; per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita annualmente con apposito [...]


§ 3.7.3 - Legge Regionale 16 dicembre 1981, n. 39. [1]

Contributo annuale all'Associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".

 

Art. 1.

     La Regione Marche, in attuazione delle finalità previste nel Titolo I dello Statuto, contribuisce, mediante apposito finanziamento, alla realizzazione di un convegno annuale della Associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede un contributo all'Associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".

     All'erogazione del contributo provvede la giunta regionale su richiesta del presidente dell'Associazione Giustizia e Costituzione.

     La giunta regionale può concedere una anticipazione fino al cinquanta per cento del contributo previsto dalla presente legge.

     La restante parte del contributo viene corrisposta su presentazione alla giunta regionale della relazione illustrativa sulle modalità di utilizzazione del contributo regionale e della relativa certificazione che dovrà essere in ogni caso presentata entro il 30 novembre di ogni anno.

 

     Art. 3.

     Per la concessione del contributo di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per l'anno 1981; per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

     Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si fa fronte:

     a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'Importo di L. 25.000.000, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa per il detto anno;

     b) per gli anni successivi, con impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni.

     Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 2 sono iscritte:

     a) per l'anno 1981, a carico del capitolo 1620108 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la denominazione "Contributo all'Associazione Giustizia e Costituzione

- Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini" e

con la dotazione di competenza e di cassa di L. 25.000.000;

     b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.