§ 3.5.5 - Legge Regionale 25 gennaio 1983, n. 6.
Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:25/01/1983
Numero:6


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 4 ultimo comma della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche e amministrative, al centro regionale per i beni [...]
Art. 2.      Il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, così come modificati con L.R. 22 maggio 1975, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      (p.m.)
Art. 4.      Per l'espletamento di attività tecnico scientifiche previste dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, il centro regionale per i beni culturali si articola in tre uffici:
Art. 5.      Compete all'ufficio archivi e biblioteche l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche previste in materia dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53
Art. 6.      Compete all'ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea l'espletamento delle attività tecnico- scientifiche previste in materia dalla L.R. 30 dicembre [...]
Art. 7.      L'ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni cura la ricerca e la raccolta dei beni cine-audiovisivi con particolare riguardo a quelli di argomento regionale, coordinando [...]
Art. 8.      Fino all'attuazione delle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 e comunque fino al 31 dicembre 1983 i contributi previsti dagli articoli di cui alla citata [...]
Art. 9.      L'onere per l'attuazione della presente legge, grava sul capitolo 1210101 già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli [...]


§ 3.5.5 - Legge Regionale 25 gennaio 1983, n. 6. [1]

Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali.

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 4 ultimo comma della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche e amministrative, al centro regionale per i beni culturali è assegnato il contingente di personale determinato, per livelli e figure professionali, dalla allegata tabella, fermo restando il limite dei contingenti numerici complessivi per ciascun livello professionale stabilito dalla tabella "C" della L.R. 6 giugno 1980, n. 50 e successive modificazioni [1].

 

     Art. 2.

     Il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, così come modificati con L.R. 22 maggio 1975, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     (p.m.)

 

 

Titolo II

FUNZIONI

 

     Art. 4.

     Per l'espletamento di attività tecnico scientifiche previste dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, il centro regionale per i beni culturali si articola in tre uffici:

     a) ufficio biblioteche e archivi;

     b) ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea;

     c) ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni.

 

     Art. 5.

     Compete all'ufficio archivi e biblioteche l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche previste in materia dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 [2].

     In particolare l'ufficio:

     a) svolge attività di ricerca e promuove il censimento in materia di biblioteche, archivi storici e beni librari;

     b) predispone e aggiorna l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico, assicura consulenza e coordinamento bibliografico e catalografico metodologicamente omologato, in collegamento con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e in collaborazione con le amministrazioni locali;

     c) promuove in collaborazione con gli enti locali la costituzione dei sistemi bibliotecari territoriali e urbani e ne coordina il funzionamento;

     d) attua interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e manoscritto, esercita un'azione di controllo e di vigilanza sul mercato antiquario e coordina le procedure di restauro del materiale raro e di pregio;

     e) promuove e coordina la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico per le biblioteche e gli archivi storici in collaborazione con il servizio di formazione professionale, problemi del lavoro e industria.

 

     Art. 6.

     Compete all'ufficio musei, pinacoteche, gallerie, beni architettonici e beni d'arte contemporanea l'espletamento delle attività tecnico- scientifiche previste in materia dalla L.R. 30 dicembre 1974, n. 53.

     In particolare l'ufficio:

     a) collabora ad attività di ricerca, censimento e inventariazione dei beni di interesse archeologico, storico-artistico demoantropologico, ambientale e naturalistico in collegamento con i competenti organi dello stato e con gli altri enti operanti in materia;

     b) concorre negli interventi di tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale anche mediante la diffusione dei dati e informazioni in materia;

     c) svolge attività di individuazione e segnalazione di interventi restaurativi in collaborazione con i competenti organi dello Stato;

     d) collabora al censimento e all'inventariazione dei centri storici, degli insediamenti sparsi, delle unità e dei complessi edilizi di emergente valore storico e culturale e alla consulenza in ordine di restauro e agli interventi di risanamento conservativo nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali previo accordo con i competenti organi periferici dell'amministrazione regionale;

     e) promuove e coordina corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento del personale addetto alla conservazione, valorizzazione e restauro dei beni culturali in collaborazione con il servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria;

     f) offre consulenza negli interventi di organizzazione museografica e coordina le iniziative di didattica museale.

 

     Art. 7.

     L'ufficio beni cine-audiovisivi, documentazione, mostre e convegni cura la ricerca e la raccolta dei beni cine-audiovisivi con particolare riguardo a quelli di argomento regionale, coordinando iniziative e programmi di diffusione degli stessi diretti alla fruizione dei beni cine- audiovisivi da parte della comunità marchigiana.

     Cura inoltre i rapporti a fini sia di informazione e documentazione, sia di organizzazione di mostre e convegni, con gli enti locali, istituzioni, associazioni culturali e organi periferici

dell'amministrazione statale.

     In particolare l'ufficio:

     a) raccoglie e ordina il materiale documentario quale fotografie, schede e rilevazioni cartografiche, inventari e ogni altro bene cine- audiovisivo di importante interesse artistico o storico, coordinando iniziative e programmi per la diffusione di tali beni sul territorio al fine di una adeguata e organica fruizione da parte della comunità regionale;

     b) cura la pubblicazione di un organo di diffusione periodica che si configuri come strumento interattivo tra le attività, le metodologie, i programmi e le finalità del centro e le iniziative espresse da altre istituzioni del territorio regionale, anche per realizzare un momento di confronto con le attività delle altre regioni e le parallele iniziative nell'ambito della gestione dei beni culturali;

     c) classifica e organizza per modelli tematici le informazioni raccolte con i programmi di ricerca, con particolare riguardo a esigenze di automazione dell'attività del centro;

     d) promuove l'organizzazione di mostre conseguenti ai risultati delle ricerche attuate dagli altri uffici del centro o comunque attinenti ai beni culturali di interesse locale e regionale e cura la stampa e la pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte dal centro o da altri enti, istituti, associazioni o privati;

     e) promuove convegni, seminari, tavole rotonde su argomenti e problemi di politica culturale per la valorizzazione dei beni culturali.

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIAMENTO

 

     Art. 8.

     Fino all'attuazione delle norme di cui agli articoli 11, 12 e 13 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53 e comunque fino al 31 dicembre 1983 i contributi previsti dagli articoli di cui alla citata L.R. 30 dicembre 1974, n. 53, sono concessi sulla base di un piano di riparto approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentita la consulta per i beni e le attività culturali.

 

     Art. 9.

     L'onere per l'attuazione della presente legge, grava sul capitolo 1210101 già istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

 

 

TABELLA

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N.        Livello                    Figure Professionali

__________________________________________________________________

3         VIII                       8.1 - 8.5 - 8.6;

2         VII                        7.4;

9         VI                         6.2 - n. 8; 6.4 - n. 1;

2         IV                         4.1;

1         II                         2.1

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17        Totale del contingente del personale del centro regionale per i

beni culturali.

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[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[1] Vedi quanto disposto dall'art. 31 della L.R. 26.4.1990, n. 30 riportata al § 2.1.18.

[2] Vedi anche il disposto dell'art. 9 della L.R. 10 dicembre 1987 n. 39, riportata al sottotitolo 6.