§ 3.1.114 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 13.
Modifiche alla L.R. 20 giugno 1988, n. 23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:23/02/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 1).
Art. 2.  (Modifica all’articolo 2).


§ 3.1.114 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 13. [1]

Modifiche alla L.R. 20 giugno 1988, n. 23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali.

(B.U. 10 marzo 2005, n. 25).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 1).

     1. L’articolo 1 della l.r. 20 giugno 1988, n. 23 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali) così come sostituito dal comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, l’indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:

a) euro 1.800,00 all’anno, fino a 1.000 abitanti;

b) euro 1.500,00 all’anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;

c) euro 1.200,00 all’anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell’indennità stabilita al comma 1.

3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l’unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell’intero Comune.

4. Al titolare della farmacia con un fatturato complessivo fino a euro 1.500.000,00 a cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico spetta una indennità di euro 500,00 all’anno, comprensiva dell’indennità di gestione di cui all’articolo 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali). L’indennità è ridotta del cinquanta per cento se i locali sono messi a disposizione dal Comune.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 2).

     1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/1988 così come sostituito dal comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 12/1998, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell’articolo 1 spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d’affari dichiarato nell’anno precedente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

a) euro 13.000,00 all’anno, se il volume d’affari non supera euro 150.000,00;

b) l’importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100,00 per ogni euro 1.000,00 eccedenti la somma di euro 150.000,00, se il volume d’affari è compreso tra euro 150.000,00 e euro 270.000,00.”.


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 4.