§ 3.1.25 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 23.
Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/06/1988
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 3.1.25 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 23. [1]

Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali.

 

Art. 1. [2]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l’indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:

     a) euro 1.800,00 all’anno, fino a 1.000 abitanti;

     b) euro 1.500,00 all’anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;

     c) euro 1.200,00 all’anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.

     2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell’indennità stabilita al comma 1.

     3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l’unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell’intero Comune.

     4. Al titolare della farmacia con un fatturato complessivo fino a euro 1.500.000,00 a cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico spetta una indennità di euro 500,00 all’anno, comprensiva dell’indennità di gestione di cui all’articolo 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali). L’indennità è ridotta del cinquanta per cento se i locali sono messi a disposizione dal Comune.

 

     Art. 2. [3]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell’articolo 1 spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d’affari dichiarato nell’anno precedente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

     a) euro 13.000,00 all’anno, se il volume d’affari non supera euro 150.000,00;

     b) l’importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100,00 per ogni euro 1.000,00 eccedenti la somma di euro 150.000,00, se il volume d’affari è compreso tra euro 150.000,00 e euro 270.000,00 [4].

     2. Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle aziende sanitarie locali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

 

     Art. 3.

     1. I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto alle indennità e ai contributi previsti dalla presente legge, devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'unità sanitaria locale competente per territorio corredata da:

     a) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono regolarmente aperti al pubblico;

     b) un certificato del sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente nel comune, distinta per centri o agglomerati rurali con soluzioni di continuità di abitati, in cui è ubicata la farmacia o il dispensario alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

     c) copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA, con attestazione della conformità all'originale rilasciata dall'ufficio provinciale IVA competente.

 

     Art. 4.

     1. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo per i titolari, per i direttori responsabili e per i gestori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché i limiti del volume di affari di cui al precedente art. 2, sono fissati annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'istituto centrale di statistica.

 

     Art. 5.

     1. Le indennità e i contributi previsti dalla presente legge sono erogati dalle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali ed i dispensari farmaceutici interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

 

     Art. 6.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alla L. 8 marzo 1968, n. 221, in quanto applicabili.

 

     Art. 7.

     1. La L.R. 7 settembre 1982, n. 35 e l'art. 39 della L.R. 2 maggio 1985, n. 26 sono abrogati.

 

     Art. 8.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità provenienti dal fondo sanitario nazionale inserite in apposito capitolo del bilancio regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 4.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 48 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12 e così ulteriormente sostutituito dall’art. 1 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 13.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 13.