§ 3.1.56 - Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65.
Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:17/11/1997
Numero:65


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Modalità di erogazione dei contributi).
Art. 3 bis.  (Trapianti all'estero).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 5.  (Abrogazioni).


§ 3.1.56 - Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65.

Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.

(B.U. 27 novembre 1997, n. 84).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo, di cornea, di tessuto e di midollo [1].

 

     Art. 2. (Contributi).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito trapianto, rimborsa all'assistito le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo stesso sostenute per l'esecuzione:

     a) degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;

     b) dell'intervento di trapianto;

     c) di tutti i controlli successivi nonché di quelli derivanti dalle complicanze.

     2. In caso di utilizzazione di autovettura privata propria o noleggiata è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria [2].

     3. L'Azienda unità sanitaria locale rimborsa altresì all'assistito le spese sostenute per il soggiorno nella località sede del centro trapianti o prossima ad esso, giustificato da esigenze cliniche documentate in misura pari al 70 per cento del costo sostenuto per l'alloggio e per i pasti sino ad un massimo di lire duecentocinquantamila giornaliere. Detto importo è rivalutato all'inizio di ciascun anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati [2].

     4. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 sono rimborsate le spese di viaggio diverse da quelle di cui al comma 2 nonché quelle di soggiorno nella misura stabilita al comma 3 necessarie per un accompagnatore [2]a.

     5. [3].

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione dei contributi).

     1. I rimborsi previsti all'articolo 2 sono corrisposti dall'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito su richiesta dello stesso o degli eredi, corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute [4].

     2. Esclusivamente per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 la Giunta regionale dispone semestralmente l'erogazione dei fondi necessari, sulla base di apposita richiesta dei fabbisogni presentata dall'Azienda unità sanitaria locale.

 

     Art. 3 bis. (Trapianti all'estero). [5]

     1. L'Azienda unità sanitaria locale rimborsa all'assistito, o ai suoi eredi, le spese sanitarie sostenute all'estero per le prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 65/1997.

     2. L'Azienda unità sanitaria locale eroga altresì all'assistito, che è stato autorizzato secondo la normativa statale vigente ad effettuare i trapianti di organo, di cornea, di tessuto e di midollo all'estero, ulteriori contributi volti a coprire le maggiori spese sostenute entro i limiti e secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie).

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della presente legge si provvede, con decorrenza dall'anno 1998, mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente attribuita alla Regione.

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 200 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 2, si provvede, per l'anno 1998, mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio pluriennale 1997/1999, all'uopo utilizzando la proiezione per lo stesso anno della partita 6 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione.

     4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Contributi nelle spese di accompagnamento dei soggetti sottoposti a trapianto d'organo", lire 200 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

     Art. 5. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 27 giugno 1984, n. 15, nonché il secondo comma dell'articolo 9 della medesima l.r. 15/1984.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 agosto 1999, n. 24.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 agosto 1999, n. 24.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 agosto 1999, n. 24.

[2]2a Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 agosto 1999, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 16.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 31 agosto 1999, n. 24.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 agosto 1999, n. 24.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 31 agosto 1999, n. 24.