§ 3.1.14 - Legge Regionale 27 giugno 1984 n. 15.
Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica .


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:27/06/1984
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Le unità sanitarie locali presso le quali sono istituiti reparti di nefrologia e/o servizi emodialitici sono tenute a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali nonché quelle ad [...]
Art. 2.      La Regione, attraverso l'unità sanitaria di appartenenza, corrisponde ai soggetti affetti da uremia cronica in dialisi domiciliare un contributo fisso mensile, a titolo di rimborso delle spese [...]
Art. 3.      La Regione, attraverso l'unità sanitaria locale di appartenenza, corrisponde ai soggetti affetti da uremia cronica per sottoporsi a trattamento emodialitico o a controllo clinico e [...]
Art. 4.      Agli assistiti nefropatici cronici in scompenso funzionale renale e ai soggetti sottoposti a trapianto renale che utilizzano normalmente prodotti dietetici o ipoproteici, la Regione, attraverso [...]
Art. 5.      Ai reparti e ai centri emodialitici ed ai servizi di assistenza limitata l'unità sanitaria locale garantisce il quantitativo delle specialità medicinali necessarie al fabbisogno degli uremici [...]
Art. 9.      I contributi ed il rimborso delle spese previsti dagli articoli 2, 3 e 4 sono erogati mensilmente agli assistiti dalle unità sanitarie locali di appartenenza.
Art. 10.      Con legge di bilancio si provvede a modificare l'entità dell'importo dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge.
Art. 11.      1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 600.000.000.
Art. 12.  Norme transitorie.


§ 3.1.14 - Legge Regionale 27 giugno 1984 n. 15.

Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica [1].

(B.U. 29 giugno 1984, n. 61)

 

Art. 1.

     Le unità sanitarie locali presso le quali sono istituiti reparti di nefrologia e/o servizi emodialitici sono tenute a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali nonché quelle ad assistenza limitata e domiciliare a tutti i soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria.

     Le unità sanitarie locali di cui al precedente comma consegnano all'assistito, secondo la periodicità stabilita dal centro dialisi, il materiale d'uso, necessario alla dialisi domiciliare.

 

     Art. 2.

     La Regione, attraverso l'unità sanitaria di appartenenza, corrisponde ai soggetti affetti da uremia cronica in dialisi domiciliare un contributo fisso mensile, a titolo di rimborso delle spese di energia elettrica e telefoniche nella misura di L. 60.000.

     Il contributo di cui al precedente comma è ridotto a lire 30.000 per i soggetti in dialisi peritoneale a domicilio.

 

     Art. 3.

     La Regione, attraverso l'unità sanitaria locale di appartenenza, corrisponde ai soggetti affetti da uremia cronica per sottoporsi a trattamento emodialitico o a controllo clinico e laboratoristico, nei servizi nefro-emodialici costituiti presso strutture sanitarie pubbliche regionali:

     a) il rimborso dell'onere sostenuto per l'uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico;

     b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni Km. percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi dalla residenza o domicilio alla sede del servizio nefro-emodialitico;

     c) il rimborso delle spese di pedaggio sostenute per l'uso della rete autostradale.

     I contributi di cui al presente articolo non spettano quando il trasporto è stato effettuato dall'apposito servizio dell'unità sanitaria locale.

     La misura del rimborso delle spese di cui al primo comma, lettera b), è raddoppiata se il trasporto è effettuato da terzi e la distanza da percorrere è inferiore ai trenta Km.

     Qualora risulti dalla certificazione sanitaria dei servizi nefro- emodialitici che l'assistito necessita di essere accompagnato mediante autoambulanza, il servizio di trasporto è assicurato dalla unità sanitaria locale di appartenenza anche mediante convenzione con le associazioni del volontario.

 

     Art. 4.

     Agli assistiti nefropatici cronici in scompenso funzionale renale e ai soggetti sottoposti a trapianto renale che utilizzano normalmente prodotti dietetici o ipoproteici, la Regione, attraverso l'unità sanitaria locale di appartenenza, concede un contributo mensile di lire 80.000.

 

     Art. 5.

     Ai reparti e ai centri emodialitici ed ai servizi di assistenza limitata l'unità sanitaria locale garantisce il quantitativo delle specialità medicinali necessarie al fabbisogno degli uremici cronici ivi in trattamento, secondo le necessità individuali, anche se non comprese nel prontuario terapeutico.

 

     Artt. 6. - 8. [2]

 

     Art. 9.

     I contributi ed il rimborso delle spese previsti dagli articoli 2, 3 e 4 sono erogati mensilmente agli assistiti dalle unità sanitarie locali di appartenenza.

     (Omissis) [3].

     La giunta regionale dispone trimestralmente l'erogazione dei fondi necessari per le finalità di cui ai precedenti commi sulla base di apposita richiesta dei fabbisogni presentata dalle unità sanitarie locali.

 

     Art. 10.

     Con legge di bilancio si provvede a modificare l'entità dell'importo dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

 

     Art. 11.

     1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 600.000.000.

     2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con la legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio [4].

     3. La spesa di cui al precedente comma è imputata al capitolo 4222107 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, con la denominazione «Spese e contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica assistiti in trattamento dialitico o sottoposti o da sottoporre a trapianto di rene» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 600.000.000; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     4. Alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede nel modo seguente:

     a) per l'anno 1984 mediante riduzione per L. 600.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4221150 dello stato di previsione della spesa per il detto anno;

     b) [per gli anni successivi con le assegnazioni derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale] [5].

 

          Art. 12. Norme transitorie.

     Una quota del finanziamento previsto dall'articolo 10, pari a L. 70 milioni, è riservata ai soggetti che nel periodo dall'1 gennaio 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati sottoposti a trapianto renale.

     La giunta regionale procede alla liquidazione dei contrbuti su presentazione di apposita domanda degli interessati da inoltrare al presidente della giunta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'importo del contributo è pari a quello previsto dagli articoli precedenti, diminuito delle somme già erogate ai sensi della L.R. 12 maggio 1975, n. 30 e successive modificazioni.


[1] Modificata dalla L.R. 22 aprile 1987 n. 20.

[2] Articoli abrogati dall'art. 5 della L.R. 17 novembre 1997, n. 65.

[3] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 17 novembre 1997, n. 65.

[4] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.

[5] Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.