§ 2.5.8 - Legge regionale del 5 aprile 1988 n. 7.
Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 recante "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:05/04/1988
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 3 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      1. Le tabelle A e B di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 sono sostituite dalle allegate tabelle.


§ 2.5.8 - Legge regionale del 5 aprile 1988 n. 7.

     Modificazioni ed integrazioni della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 recante "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale".

 

Art. 1.

     1. All'art. 3 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis)

     2. Al primo comma dell'art. 5 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 dopo le parole "qualifica funzionale di dirigente" sono aggiunte le parole "più alto in grado".

 

     Art. 2.

     1. Le tabelle A e B di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 sono sostituite dalle allegate tabelle.