§ 2.2.1 - Legge Regionale del 21 novembre 1974 n. 42. [*]
Autorizzazione a costituire una società per azioni denominata Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:21/11/1974
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica della società soci.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Prescrizioni inderogabili.
Art. 4.  Capitale sociale e quota regionale.
Art. 5.  Contributi e altri interventi.
Art. 6.  Relazione previsionale e programmatica - Relazioni periodiche.
Art. 7.  Bilancio consuntivo.
Art. 8.  Intervento e voto in assemblea.
Art. 9.  Organi consultivi.
Art. 10.  Costituzione della società.
Art. 11.      Per le finalità della presente legge, la Regione è autorizzata a destinare alla costituenda società finanziaria, mediante sottoscrizione e versamento di capitale sociale, una somma globale non [...]
Art. 12.      Per provvedere all'onere della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 è istituito il capitolo 2111201 con la [...]


§ 2.2.1 - Legge Regionale del 21 novembre 1974 n. 42. [*]

Autorizzazione a costituire una società per azioni denominata Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche [1].

 

Art. 1. Natura giuridica della società soci.

     La Regione è autorizzata a promuovere la costituzione, ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'art. 52 dello Statuto e dell'art. 2458 del codice civile, di una società per azioni denominata "Finanziaria Regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche" e, in forma abbreviata "Finanziaria Regionale Marche", alla quale possono partecipare enti pubblici compresi gli enti locali, aziende a partecipazione statale, istituti di credito, compagnie di assicurazione, organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni degli imprenditori.

     La Finanziaria Regionale Marche ha lo scopo di concorrere alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico e territoriale delle Marche e si pone come strumento della programmazione regionale.

 

     Art. 2. Finalità.

     Nei limiti e in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la Finanziaria Regionale Marche nei settori di interesse regionale a norma degli artt. n. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, opera:

     a) mediante attività di assistenza tecnica, organizzativa e amministrativa che saranno realizzate anche con la formazione di organizzazioni specifiche, anche al fine di dotare di servizi e di attrezzature adeguate le aree destinate nel territorio regionale ad attività economiche;

     b) mediante assistenza finanziaria a società di persone, a imprenditori individuali e artigiani che svolgono, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali; per le società di cui al punto c) l'assistenza finanziaria può anche assumere la forma di concessioni di garanzie;

     c) mediante l'assunzione di partecipazioni in minoranza nelle società di capitali, nelle società cooperative e nei consorzi di piccole e medie dimensioni da costituirsi per svolgere, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali;

     d) mediante lo svolgimento di operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, a eccezione di quelle che rientrano nella disciplina e nelle funzioni delle banche di credito ordinario.

     La fruibilità dei servizi offerti dalla Finanziaria Regionale Marche è subordinata alle condizioni previste dall'art. 36 della L. 20 maggio 1970 n. 300.

 

     Art. 3. Prescrizioni inderogabili.

     Per la costituzione della Finanziaria Regionale Marche devono essere osservate le seguenti condizioni:

     a) la Regione assume e mantiene nella Finanziaria Regionale Marche una partecipazione azionaria comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale;

     b) è riservata al consiglio regionale, a norma dell'art. 2458 e seguenti del codice civile e dell'art. 52 ultimo comma dello Statuto, la nomina e la revoca di un numero di amministratori e sindaci della Finanziaria Regionale Marche proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dei relativi collegi.

     Le nomine devono essere effettuate tenendo conto della rappresentanza della minoranza e la Regione si riserva la nomina del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale nell'ambito dei membri nominati dal consiglio regionale;

     c) gli interventi operativi della Finanziaria Regionale Marche previsti dall'art. 2 sono preferibilmente indirizzati verso imprese di piccole e medie dimensioni specie se organizzate in forma cooperativa e verso quelle attività che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di occupazione.

     Le società che usufruiscono degli interventi della Finanziaria Regionale Marche devono avere sede legale nella Regione;

     d) dovrà assicurarsi alla Finanziaria Regionale Marche, nelle società di cui essa verrà a far parte, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.

 

     Art. 4. Capitale sociale e quota regionale.

     La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della Finanziaria Regionale Marche la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.

     Il capitale sociale della Finanziaria Regionale Marche viene inizialmente fissato in lire 1 miliardo e suddiviso in n. 1.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1 milione.

     I successivi aumenti di capitale devono essere approvati dal consiglio regionale.

 

     Art. 5. Contributi e altri interventi.

     La Regione può concorrere al finanziamento dei programmi di attività della società mediante contributi da disporre con legge regionale.

     La Regione, nei modi previsti dall'art. 10 della L. 16 maggio 1970 n. 281, potrà effettuare investimenti relativi alle materie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 della presente legge da affidare in gestione alla Finanziaria Regionale Marche.

 

     Art. 6. Relazione previsionale e programmatica - Relazioni periodiche.

     La Finanziaria Regionale Marche deve presentare alla giunta regionale entro il 15 luglio di ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificarne la compatibilità con il programma regionale di sviluppo.

     La relazione deve contenere anche il rapporto previsionale circa l'utilizzo del contributo previsto dall'art. 1 della presente legge.

     La relazione deve essere unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

     La Finanziaria Regionale Marche deve inoltre presentare entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate.

 

     Art. 7. Bilancio consuntivo.

     Il bilancio consuntivo dell'esercizio della società corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla giunta regionale che lo sottopone all'esame del consiglio regionale.

 

     Art. 8. Intervento e voto in assemblea.

     Per le azioni di proprietà della Regione, il diritto di intervento nell'assemblea della Finanziaria Regionale Marche e di voto è esercitato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, in conformità alle direttive deliberate dalla giunta.

 

     Art. 9. Organi consultivi.

     Lo statuto della Finanziaria Regionale Marche prevederà la costituzione di organismi tecnici consultivi anche per consentire la partecipazione delle organizzazioni economiche e sindacali della regione all'attività della Finanziaria Regionale Marche.

 

     Art. 10. Costituzione della società.

     La giunta regionale e il suo presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della società.

 

     Art. 11.

     Per le finalità della presente legge, la Regione è autorizzata a destinare alla costituenda società finanziaria, mediante sottoscrizione e versamento di capitale sociale, una somma globale non superiore a lire 510.000.000 per l'esercizio 1974 e non superiore a lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1975, 1976, 1977.

 

     Art. 12.

     Per provvedere all'onere della presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 è istituito il capitolo 2111201 con la denominazione: "Sottoscrizione e versamento di capitale sociale della istituenda società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Marche" con lo stanziamento di lire 510.000.000.

     Il capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, recanti spese per investimenti" è ridotto di L. 510.000.000.

     Per gli anni 1975, 1976 e 1977 al finanziamento degli oneri relativi agli aumenti del capitale sociale si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti al capitolo istituito per effetto del comma precedente, per l'importo da stabilirsi con legge di approvazione dei rispettivi bilanci entro il limite non superiore a L. 1 miliardo per ciascun anno.

     L'onere di cui al comma precedente sarà fronteggiato mediante parziale impiego della quota da attribuirsi alla Regione per effetto dell'art. 8 della L. 16 maggio 1970 n. 281.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 12 della L.R. 1 giugno 1999, n. 17, con la decorrenza indicata dal comma 1, art. 12 della stessa L.R. 17/1999.

[1] Modificata dalle LL.RR. 11 marzo 1977, n. 8 e 16 luglio 1991, n. 17. Pubblicata nel B.U. n. 47 del 23 novembre 1974 e nella G.U. n. 149 del 1975.