§ 2.1.45 - Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 23.
Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/04/2000
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Incompatibilità).
Art. 2.  (Trattamento indennitario).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).


§ 2.1.45 - Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 23.

Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali.

(B.U. 13 aprile 2000, n. 41).

 

Art. 1. (Incompatibilità).

     1. Non possono assumere la carica di Assessore regionale i soggetti che, al momento della nomina, si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa statale per i Consiglieri regionali.

     2. I Consiglieri e gli Assessori regionali in carica non possono ricoprire l'incarico di revisori dei conti in enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, nei Comuni, Province e Comunità montane e nelle società a cui partecipano gli stessi enti locali.

 

     Art. 2. (Trattamento indennitario).

     1. Ai componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali si applicano le disposizioni sulle indennità, i rimborsi, la copertura assicurativa, il collocamento in aspettativa e le altre norme, in quanto compatibili, previste dalla L.R. 13 marzo 1995, n. 23, così come modificata dalla L.R. 19 agosto 1996, n. 35 e dalla L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

     2. Agli adempimenti necessari per l'attuazione del comma 1 si provvede secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'impiego delle disponibilità iscritte a carico dei capitoli 1110101, 1120101 e 1120102 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 e successivi.