§ 4.4.192 - R.R. 2 dicembre 2005, n. 8.
Integrazione al Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/12/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Integrazione al regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1)


§ 4.4.192 - R.R. 2 dicembre 2005, n. 8. [1]

Integrazione al Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati»

(B.U. 9 dicembre 2005, n. 49 – S.O. n. 1).

 

 

Art. 1. (Integrazione al regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1)

     1. Dopo l’articolo 12 del regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati) è inserito il seguente:

     «Art. 12 bis. Azioni di rivalsa e risarcitorie

     1. Il comune beneficiario del finanziamento provvede alla restituzione della somma oggetto del contributo regionale erogato.

     2. Il comune beneficiario del finanziamento è esonerato dall’obbligo di restituzione delle somme di cui al comma 1 per il tutto o per la parte in relazione ai quali attesti che le somme medesime non sono recuperabili.

     3. L’attestazione di cui al comma 2 produce effetti allorché, nei confronti del soggetto responsabile, il comune comprovi l’avvenuto infruttuoso esperimento delle azioni previste dal codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione e dalla disciplina in materia di fallimento, con particolare riferimento a:

     a) tre pignoramenti mobiliari nell’arco di due anni;

     b) esecuzione immobiliare su tutti i beni immobili di proprietà dell’obbligato risultanti da relazione notarile attestante la loro iscrizione presso le Conservatorie dei registri immobiliari sul territorio nazionale, esercitando nel caso l’azione revocatoria;

     c) adempimenti analoghi a quelli di cui alla lettera b) nel caso di beni situati all’estero;

     d) ripartizione dell’attivo fallimentare;

     e) in subordine, esecuzione immobiliare dell’area oggetto di bonifica, in base al privilegio di cui all’articolo 17, comma 11, del d.lgs. 22/1997, o sua espropriazione.».

 


[1] Abrogato dall'art. 19 del R.R. 15 giugno 2012, n. 2.