§ 4.4.174 - R.R. 28 febbraio 2005, n. 1.
Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/02/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto.
Art. 2.  Caratterizzazione del sito.
Art. 3.  Progetto preliminare e definitivo di bonifica.
Art. 4.  Procedura di esproprio.
Art. 5.  Procedura a evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma 2, della l.r. 26/2003.
Art. 6.  Oggetto e misura del finanziamento regionale.
Art. 7.  Soggetti ammessi a finanziamento.
Art. 8.  Programmazione finanziaria.
Art. 9.  Istanza e documentazione amministrativa.
Art. 10.  Documentazione progettuale.
Art. 11.  Spese non ammesse a finanziamento.
Art. 12.  Modalità di erogazione dei finanziamenti.
Art. 12 bis.  Azioni di rivalsa e risarcitorie
Art. 13.  Norme speciali per la dismissione di serbatoi interrati.
Art. 14.  Revoca finanziamenti.


§ 4.4.174 - R.R. 28 febbraio 2005, n. 1. [1]

Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati.

(B.U. 1 marzo 2005, n. 9 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità e oggetto.

     1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati.

 

     Art. 2. Caratterizzazione del sito.

     1. Il comune verifica le condizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e con ordinanza ingiunge al responsabile dell'inquinamento la redazione di un piano della caratterizzazione dell'area.

     2. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, il comune richiede al proprietario del fondo di procedere alla redazione del piano della caratterizzazione indicando un termine entro cui provvedere.

     3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato, e non vi è un soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 471/1999, il comune procede alla redazione del piano della caratterizzazione.

     4. Redatto il piano della caratterizzazione, il comune procede alla sua approvazione secondo le procedure di cui all'art. 10, comma 4, del d.m. 471/1999 e fissa un termine per la sua esecuzione da parte del soggetto responsabile dell'inquinamento o del proprietario del sito o del soggetto interessato ai sensi dell'art. 9 del d.m. 471/1999.

     5. Le spese sostenute per la redazione del piano della caratterizzazione e per l'esecuzione delle indagini in esso previste possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato dall'articolo 7, comma 1 ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'articolo 17, comma 11, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonché a privilegio generale mobiliare.

 

     Art. 3. Progetto preliminare e definitivo di bonifica.

     1. Il comune ingiunge al responsabile dell'inquinamento di redigere il progetto preliminare e successivamente il progetto definitivo.

     2. Qualora il proprietario dell'area o il responsabile dell'inquinamento non provvedano a presentare il progetto preliminare ed il successivo progetto definitivo di bonifica, e non vi è un soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 471/1999, il comune procede alla redazione dei progetti medesimi.

     3. Redatto il progetto preliminare ed il progetto definitivo, il comune procede alla loro approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 10, commi 5 e 9 del d.m. 471/1999.

     4. Le spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo possono essere oggetto di finanziamento regionale secondo quanto indicato all'articolo 7, comma 1, ed in tal caso costituiscono oggetto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ed essendo finalizzate alla bonifica del sito costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare di cui all'articolo 17, comma 11, del d.lgs. 22/1997, nonché a privilegio generale mobiliare.

 

     Art. 4. Procedura di esproprio.

     1. Approvato il progetto definitivo di bonifica, il comune diffida il responsabile dell'inquinamento ad eseguire le operazioni di bonifica così come autorizzate.

     2. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non abbia provveduto entro il termine assegnato, il comune richiede al proprietario del fondo di dare attuazione al progetto definitivo indicando un termine entro cui provvedere, avvertendolo che, qualora non provveda, il comune può procedere all'esproprio dell'area ai fini dell'articolo 21 della l.r. 26/2003.

     3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provvedano nel termine assegnato e non vi è un soggetto interessato ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 471/1999, il comune, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997 ovvero dall'articolo 14 del d.m. 471/1999, provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi di bonifica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, ovvero procede ad avviare la procedura di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003.

     4. Il comune procede all'esproprio delle aree da bonificare, nel rispetto del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A) come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e delle leggi regionali in materia.

 

     Art. 5. Procedura a evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma 2, della l.r. 26/2003.

     1. Il comune, ad avvenuta espropriazione dell'area, procede all'indizione della gara a evidenza pubblica di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 26/2003, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di appalti dei lavori pubblici o dei servizi, al fine dell'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di bonifica.

     2. Il bando di gara, oltre agli elementi previsti dalle leggi sopra richiamate, indica le spese ed i costi di cui l'affidatario deve farsi carico, comprensivi dell'indennità e dei costi d'esproprio e delle spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali e l'esecuzione della caratterizzazione.

     3. Nel bando di gara sono indicati altresì gli elementi utili a garantire quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della l.r. 26/2003.

 

     Art. 6. Oggetto e misura del finanziamento regionale.

     1. Ai fini di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate, la Regione può concedere, alle condizioni di cui all'articolo 7 e per gli interventi di cui al presente articolo, contributi a favore dei comuni i quali provvedano d'ufficio a realizzare le operazioni previste dall'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997.

     2. Sono oggetto di finanziamento i seguenti interventi per i quali sussistano le condizioni di cui all'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997 ovvero all'articolo 14 del d.m. 471/1999:

     a) gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4;

     b) gli interventi di caratterizzazione dell'area alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 5;

     c) la progettazione degli interventi, redatta nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'articolo 10, comma 1, del d.m. 471/1999, alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 6.

     3. Sono altresì oggetto di finanziamento gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza secondo le condizioni di cui all'articolo 8, comma 9.

     4. Il finanziamento è concesso nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 7. Soggetti ammessi a finanziamento.

     1. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti contaminati di cui al d.m. 471/1999, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), secondo le priorità stabilite dai requisiti e i dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958 (Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. 22/1997, indicante le priorità di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio nazionale).

     2. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti contaminati di cui al d.m. 471/1999, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), secondo le priorità stabilite dai requisiti e dai criteri definiti dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate redatto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 22/1997 e approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 febbraio 2004, n. 958, che abbiano esperito infruttuosamente la procedura di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, della l.r. 26/2003, ovvero che si trovino nell'impossibilità giuridica di dar seguito alla procedura di evidenza pubblica.

     3. Possono altresì accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti per i quali è necessaria l'adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui al d.m. 471/1999, a carico del soggetto obbligato per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

 

     Art. 8. Programmazione finanziaria.

     1. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.

     2. Nella programmazione economico-finanziaria, la Regione assume come prioritaria l'assegnazione di contributi per il completamento degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, già iniziate ed individuate nella programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi finanziari.

     3. Per quanto riguarda i nuovi interventi e le nuove attività, la programmazione economico-finanziaria, è approvata dalla Giunta regionale sulla base delle priorità indicate dal piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate; le relative istanze di finanziamento, corredate dai documenti previsti dagli articoli 9 e 10, devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno, ai fini della loro istruttoria, per l'aggiornamento del piano regionale stralcio e per l'eventuale ammissione a finanziamento nell'esercizio finanziario successivo alla trasmissione dell'istanza.

     4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute entro la data del 30 giugno è determinato al 31 dicembre dello stesso anno.

     5. Le istanze di cui al comma 3 che pervengano dopo la data del 30 giugno sono valutate nella programmazione economico-finanziaria relativa al secondo esercizio finanziario successivo alla richiesta di contributo.

     6. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio delle istanze pervenute dopo la data del 30 giugno è determinato al 31 dicembre dell'anno successivo.

     7. La deliberazione di programmazione economico-finanziaria riportante gli interventi ammessi a finanziamento per l'esercizio finanziario di riferimento, è approvata dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo all'istruttoria esperita.

     8. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, sia prevista in più anni, la programmazione economico-finanziaria è approvata dalla Giunta regionale, sulla base delle previsioni dei fabbisogni di cassa di cui all'articolo 10.

     9. La concessione dei finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'articolo 6, comma 3, è subordinata alla capacità di bilancio sul pertinente capitolo, in considerazione del numero delle istanze pervenute e alla loro quantificazione.

 

     Art. 9. Istanza e documentazione amministrativa.

     1. L'istanza per ottenere il finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, è indirizzata alla competente direzione generale della Giunta regionale ed indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'importo da ammettere a finanziamento comprensivo di IVA, nonché le ragioni dell'impossibilità per il comune di far fronte alle spese necessarie con fondi propri.

     2. Qualora l'istanza non sia completa della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione chiede al comune l'integrazione della documentazione, indicando il termine entro il quale l'integrazione deve avvenire, a pena di decadenza.

     3. È facoltà degli uffici regionali preposti all'istruttoria, richiedere al comune ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in relazione all'ammissibilità a finanziamento dell'istanza pervenuta.

     4. L'istanza di finanziamento relativa agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

     a) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 8 del d.m. 471/1999;

     b) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi;

     c) copia conforme del verbale della commissione di gara di cui all'articolo 21 della l.r. 26/2003, accompagnato dalla comunicazione degli estremi di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sulla Gazzetta Ufficiale Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dalla dichiarazione del comune che attesti di aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 citato, solo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente, o relazione motivata riportante l'impossibilità di diritto di dar seguito alla procedura ad evidenza pubblica, per garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi ed il congruo utile d'impresa;

     d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato;

     e) scheda descrittiva del sito, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

     5. L'istanza di finanziamento per l'attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) è corredata, oltre che dal progetto di cui all'articolo 10, comma 1, dalla seguente documentazione:

     a) atto di approvazione del piano di caratterizzazione e autorizzazione degli interventi previsti;

     b) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 8 del d.m. 471/1999;

     c) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi;

     d) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato;

     e) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione presso la conservatoria dei registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare;

     f) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

     6. L'istanza di finanziamento per l'attività di cui all'articolo 6, comma 2, lett. c) è corredata, oltre che dal progetto di cui all'articolo 10, comma 1, dalla seguente documentazione:

     a) atto di approvazione del progetto e autorizzazione degli interventi previsti;

     b) determina comunale di incarico del progettista;

     c) ordinanza emessa nei confronti del responsabile dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 8 del d.m. 471/1999;

     d) dichiarazione del comune che attesti l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà del proprietario incolpevole dell'area ad eseguire gli interventi;

     e) certificato di destinazione urbanistica o estratto del P.R.G. vigente attestante la costituzione dell'onere reale del sito contaminato;

     f) atto di impegno del comune di procedere alla costituzione presso la conservatoria dei registri immobiliari di costituzione del privilegio speciale immobiliare;

     g) atto di impegno redatto dal comune di procedere legalmente per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtù del privilegio speciale immobiliare;

     h) scheda descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema e le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

     7. L'istanza per l'ammissione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, indirizzata alla competente direzione generale della Giunta regionale, indica la motivazione della richiesta di finanziamento, l'impossibilità per il comune di supportare le spese sostenute, nonché l'importo delle spese effettuate d'ufficio per la messa in sicurezza d'emergenza, ed è corredata da:

     a) documentazione probatoria circa l'assunzione da parte del comune delle spese effettuate, corredata dalle determinazioni comunali di impegno e dalle fatture;

     b) dichiarazione di avvio delle procedure per la costituzione dell'onere reale e del privilegio speciale immobiliare relative al sito contaminato;

     c) inserimento del sito nell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 17 del d.m. 471/1999.

     8. La documentazione di cui al comma 7 non sostituisce o modifica quanto disposto dall'articolo 7 del d.m. 471/1999, alla cui ottemperanza è comunque tenuto il comune intervenuto in danno al soggetto obbligato.

 

     Art. 10. Documentazione progettuale.

     1. Per l'ammissione al finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, l'istanza di finanziamento è altresì corredata dagli elaborati progettuali, da redigersi in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 del d.m. 471/1999 fino all'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h) della l.r. 26/2003.

     2. Il piano di caratterizzazione presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di caratterizzazione e il progetto definitivo/esecutivo, presentato a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente è corredato dal quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatto con la previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti dal programma temporale degli interventi.

     3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi comporti una attività pluriennale, le previsioni dei fabbisogni di cassa devono essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario.

     4. Per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza è fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 del d.m. 471/1999.

 

     Art. 11. Spese non ammesse a finanziamento.

     1. Non sono ammesse a finanziamento:

     a) le spese relative alle indagini preliminari e ad eventuali interventi effettuati, propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione di cui all'articolo 10, comma 2, del d.m. 471/1999;

     b) le spese relative alla rimozione, all'avvio a recupero ed allo smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, effettuate ai fini dell'accertamento del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, del d.m. 471/1999;

     c) le spese relative alle attività di riqualificazione e recupero paesaggistico del sito che non interagiscono con le opere di salvaguardia e di tutela dello stato qualitativo delle matrici ambientali così come definito dagli obiettivi di bonifica approvati nel progetto definitivo;

     d) le spese non direttamente connesse alle attività di cui all'articolo 6;

     e) le spese relative all'indizione e all'aggiudicazione dell'appalto in capo al comune committente dell'intervento di bonifica;

     f) gli onorari spettanti a terzi per ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori/servizi;

     g) le spese relative a pareri legali in merito a controversie derivanti dalle determinazioni assunte per l'appalto e per l'esecuzione del contratto;

     h) le spese per le consulenze;

     i) le spese per il patrocinio legale;

     j) il compenso accessorio al responsabile del procedimento tecnico-amministrativo in carico al comune;

     k) le spese dell'esproprio ed ogni altra spesa o costo posti a carico dell'affidatario;

     l) le spese per le procedure a evidenza pubblica di cui all'articolo 21 della l.r. 26/2003.

 

     Art. 12. Modalità di erogazione dei finanziamenti.

     1. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, sono assunti dal dirigente dell'unità organizzativa competente, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, esperita dagli uffici preposti e secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata dalla Giunta regionale di cui all'articolo 8.

     2. L'erogazione delle somme impegnate per l'esecuzione degli interventi, è disposta, secondo le procedure di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), in ottemperanza al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario), sulla base della presentazione della documentazione probatoria circa la necessità dell'utilizzo della quota assegnata, così come indicata nel programma degli interventi presentato per l'assunzione dell'impegno di spesa.

     3. A tal fine il comune presenta un rendiconto, producendo la documentazione probatoria, costituita:

     a) per i lavori, da:

     1) stato di avanzamento lavori;

     2) determina comunale di assunzione di impegno;

     3) certificato di pagamento;

     4) fattura.

     b) per le spese diverse, da:

     1) determina comunale di incarico;

     2) certificato di pagamento;

     3) fattura o parcella.

     4. La trasmissione della documentazione per l'erogazione delle spese relative alla prima quota del fabbisogno di cassa, è accompagnata dalla documentazione relativa all'appalto lavori/servizi esperito, costituita dagli atti di gara, dal contratto, dall'assegnazione lavori e dal certificato di inizio lavori.

     5. Nel caso in cui l'espletamento dell'appalto dei lavori/servizi comporti una revisione del quadro economico, ovvero del progetto esecutivo, lo stesso è trasmesso alla Regione unitamente ai nuovi fabbisogni di cassa occorrenti, previsti dal nuovo cronoprogramma degli interventi.

     6. Nel caso di interventi che prevedano un finanziamento pluriennale, i ritardi alla realizzazione ed all'avanzamento degli stessi così come riportati nel cronoprogramma degli interventi, può comportare una modifica degli importi oggetto di impegno riferiti al singolo esercizio finanziario, in relazione alla disponibilità di bilancio.

     7. Le somme impegnate e non liquidabili costituiscono economia di spesa ed il loro utilizzo per eventuali spese sopravvenute, non inserite nel quadro economico oggetto di impegno possono essere liquidate al soggetto beneficiario contestualmente alla formale autorizzazione da parte dell'ente concedente, previa rendicontazione e verifica dello stesso sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'intervento effettuato.

     8. Ai fini dell'erogazione del contributo impegnato per le attività di progettazione degli interventi il comune trasmette:

     a) copia della fattura emessa dal progettista incaricato;

     b) determina di assunzione di impegno di spesa.

     9. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, sono assunti dal dirigente dell'unità organizzativa competente, contestualmente all'erogazione del contributo richiesto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 8, comma 9.

 

          Art. 12 bis. Azioni di rivalsa e risarcitorie [2]

     1. Il comune beneficiario del finanziamento provvede alla restituzione della somma oggetto del contributo regionale erogato.

     2. Il comune beneficiario del finanziamento è esonerato dall’obbligo di restituzione delle somme di cui al comma 1 per il tutto o per la parte in relazione ai quali attesti che le somme medesime non sono recuperabili.

     3. L’attestazione di cui al comma 2 produce effetti allorché, nei confronti del soggetto responsabile, il comune comprovi l’avvenuto infruttuoso esperimento delle azioni previste dal codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione e dalla disciplina in materia di fallimento, con particolare riferimento a:

     a) tre pignoramenti mobiliari nell’arco di due anni;

     b) esecuzione immobiliare su tutti i beni immobili di proprietà dell’obbligato risultanti da relazione notarile attestante la loro iscrizione presso le Conservatorie dei registri immobiliari sul territorio nazionale, esercitando nel caso l’azione revocatoria;

     c) adempimenti analoghi a quelli di cui alla lettera b) nel caso di beni situati all’estero;

     d) ripartizione dell’attivo fallimentare;

     e) in subordine, esecuzione immobiliare dell’area oggetto di bonifica, in base al privilegio di cui all’articolo 17, comma 11, del d.lgs. 22/1997, o sua espropriazione.

 

     Art. 13. Norme speciali per la dismissione di serbatoi interrati.

     1. Nel caso di dismissione di serbatoi interrati ad uso commerciale o industriale, con esclusione di quelli connessi ad impianti di riscaldamento di locali, il proprietario ha l'obbligo di comunicare la cessazione d'uso al comune competente per territorio.

     2. La comunicazione è inoltrata entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione d'uso e corredata da una relazione riportante le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'impianto stesso, comprese le tubazioni connesse, nonché la descrizione delle operazioni necessarie per l'accertamento dell'eventuale inquinamento delle matrici ambientali.

     3. Gli interventi di risanamento dei serbatoi di cui al comma 1 possono essere effettuati previo accertamento dell'inquinamento delle matrici ambientali e l'esecuzione delle eventuali operazioni di bonifica.

 

     Art. 14. Revoca finanziamenti.

     1. La Regione provvede alla revoca del finanziamento impegnato se:

     a) al termine dell'esercizio finanziario nel quale è stato assunto l'impegno, non risultino avviate le procedure per l'appalto dei lavori/servizi;

     b) non venga dato inizio ai lavori previsti dal progetto entro i successivi tre mesi dalla data di assegnazione dei lavori;

     c) si riscontri difformità o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa.

     2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la revoca non può essere disposta se il ritardo dipende da provvedimento del giudice che incide sulla procedura disciplinata dal presente regolamento.

 

 

Allegato 1

Scheda descrittiva del sito

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 19 del R.R. 15 giugno 2012, n. 2.

[2] Articolo inserito dall’art. 1 del R.R. 2 dicembre 2005, n. 8.