§ 1.7.95 – R.R. 18 luglio 2006, n. 9.
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/07/2006
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Disposizioni generali).
Art. 3.  (Tipi di dati e di operazioni eseguibili).
Art. 4.  (Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 1.7.95 – R.R. 18 luglio 2006, n. 9. [1]

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia.

(B.U. 21 luglio 2006, n. 29 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Lombardia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione Lombardia esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

 

     Art. 2. (Disposizioni generali).

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

     2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

 

     Art. 3. (Tipi di dati e di operazioni eseguibili).

     1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

     ALLEGATO A – Giunta regionale; Agenzie ed enti regionali, enti vigilati e/o controllati dalla Regione Lombardia:

     – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa);

     – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna;

     – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (Ersaf);

     – Istituto Regionale Lombardo di Formazione per la Pubblica Amministrazione (Iref);

     – Agenzia Regionale per il Lavoro (Arl);

     – Istituti per il Diritto allo Studio (Isu);

     – Azienda Regionale dei Porti di Cremona e Mantova;

     – Agenzie e autorita` di bacino regionali e interregionali;

     – Consorzi di bonifica; Consorzi fitosanitari; Enti parco;

     – Aziende di Servizi alla Persona (Asp ex IIPPAB);

     – altri enti strumentali o vigilati e/o controllati dalla Regione.

     ALLEGATO B – Aziende Unita` Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

 

     Art. 4. (Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet).

     1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è diffuso sul sito web della Regione Lombardia.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogato dall'art. 5 del R.R. 24 dicembre 2012, n. 3.