Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 tutela dall'inquinamento |
Data: | 03/01/2002 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13). |
Art. 2. (Modifica all’articolo 8). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 10). |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 11). |
Art. 5. (Modifica all’articolo 12). |
Art. 6. (Modifica all'articolo 16). |
Art. 7. (Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime). |
Art. 8. (Norma transitoria). |
Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 4.7.42 - L.R. 3 gennaio 2002, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime.
(B.U. 9 gennaio 2002, n. 1).
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
Art. 2. (Modifica all’articolo 8).
1. All’articolo 8, comma 1, dopo la lettera a) della
(Omissis).
Art. 3. (Modifiche all’articolo 10).
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 4. (Modifiche all’articolo 11).
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della
(Omissis).
3. Il comma 3 dell’articolo 11 della
(Omissis).
Art. 5. (Modifica all’articolo 12).
1. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell’articolo 12 della
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della
(Omissis).
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della
(Omissis).
4. Al comma 6 dell'articolo 12 della
(Omissis).
Art. 6. (Modifica all'articolo 16).
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 7. (Proroga della durata delle concessioni demaniali marittime).
1. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo superiore ad un anno ed in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d’uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di due anni; in tale periodo la facoltà di revoca è circoscritta alle ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice della Navigazione.
2. La durata delle concessioni demaniali marittime rilasciate per un periodo pari od inferiore ad un anno e in scadenza al 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla natura, dalla destinazione d’uso o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, è prorogata automaticamente di un anno su richiesta del concessionario.
3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relative ad aree del demanio marittimo interessate da procedimenti approvativi di interventi pubblici o di interesse pubblico, già avviati, in corso di definizione o conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, comportanti un utilizzo incompatibile con il permanere di dette concessioni demaniali. In tali casi i Comuni devono rilasciare, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 ovvero del rilascio dei conseguenti titoli demaniali, su specifica istanza degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concessioni di durata inferiore ai termini previsti nei commi 1 e 2.
4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non opera altresì nei confronti delle concessioni demaniali marittime in atto od in scadenza al 31 dicembre 2001 relativamente alle quali risultino avviati e non ancora conclusi procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione o di revoca ai sensi dell'articolo 42 del Codice della Navigazione.
5. Alla scadenza del termine di proroga di cui al comma 1, le concessioni di cui all’articolo 01, comma 1, del
Art. 8. (Norma transitoria).
1. Dall’entrata in vigore della presente legge la Regione procede al trasferimento ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro conferite in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi della
2. Per la definizione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale trovano applicazione i termini di cui alla Tabella B allegata al
Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della