§ 2.10.a - Legge 25 maggio 1950, n. 310.
Rettifica dell'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, concernente la istituzione del “Registro nazionale delle varietà elette di frumento”.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:25/05/1950
Numero:310


Sommario
Art. unico.      L'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, è sostituita dal seguente


§ 2.10.a - Legge 25 maggio 1950, n. 310. [1]

Rettifica dell'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, concernente la istituzione del “Registro nazionale delle varietà elette di frumento”.

(G.U. 13 giugno 1950, n. n. 133).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 4 della legge 28 aprile 1938, n. 546, è sostituita dal seguente:

     «Il giudizio sull'ammissibilità, in rapporto ai requisiti indicati nell'art. 1, di una varietà nel «Registro nazionale delle varietà elette di frumento» è demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta:

     a) dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;

     b) dal direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

     c) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle università;

     d) da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle università;

     e) da un direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;

     f) da un professore ordinario di patologia vegetale della facoltà di agraria delle università;

     g) da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;

     h) da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

     I membri della Commissione esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore all'8°».


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.