§ 2.10.3 - Legge 28 aprile 1938, n. 546.
Istituzione del "registro nazionale delle varietà elette di frumento" e disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:28/04/1938
Numero:546


Sommario
Art. 1.      È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il "registro nazionale delle varietà elette di frumento"
Art. 2.      Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste disporrà l'iscrizione d'ufficio, nel "registro nazionale delle [...]
Art. 3.      La domanda per l'iscrizione di una varietà nel registro nazionale istituito dalla presente legge dovrà essere indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      La commissione di cui all'articolo precedente pronuncerà il suo giudizio, previo accertamento del valore culturale e tecnologico della varietà di frumento della quale è [...]
Art. 6.      L'iscrizione delle varietà di frumento riconosciute dalla commissione ammissibili all'iscrizione stessa è disposta con decreto del Ministro, da pubblicare nella Gazzetta [...]
Art. 7.      Di ogni varietà di frumento iscritta nel registro saranno conservati, in apposito "erbario delle varietà elette di frumento", esemplari di cariossidi, di piante intere e [...]
Art. 8.      Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà stabilita la data a partire dalla quale non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi [...]
Art. 9.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 4, potrà, con decreti da pubblicare nella Gazzetta ufficiale del regno e nel [...]
Art. 10.      Con decreti reali, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la commissione di cui all'art. 4, potrà essere fatto obbligo di impiegare, nelle [...]
Art. 11.      Nelle Province per le quali siano emanati i decreti di cui all'articolo precedente e nelle zone tipiche determinate e delimitate a norma dell'art. 9, ma non suddivise in [...]
Art. 12.      Ferma l'osservanza delle disposizioni del regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 604, alla trebbiatura del grano proveniente dalle coltivazioni di frumento nelle zone [...]
Art. 13.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di istituire uno speciale controllo su colture di conservazione di purezza di varietà iscritte nel "registro [...]
Art. 14.      Con decreti reali, sentito il Consiglio dei ministri, le disposizioni della presente legge potranno essere estese, in tutto o in parte, ad altre colture agrarie ed ortive


§ 2.10.3 - Legge 28 aprile 1938, n. 546. [1]

Istituzione del "registro nazionale delle varietà elette di frumento" e disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse

(G.U. 23 maggio 1938, n. 116)

 

 

     Art. 1.

     È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il "registro nazionale delle varietà elette di frumento".

     Sono varietà elette di frumento quelle che presentano i seguenti requisiti:

     a) caratteri botanici costanti;

     b) accertati pregi colturali e tecnologici;

     c) elevata produttività dimostrata col conseguimento, in annate agrarie posteriori all'annata 1925-1926, di rese unitarie costituenti sicuro fattore d'incremento della produzione granaria nazionale.

 

          Art. 2.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste disporrà l'iscrizione d'ufficio, nel "registro nazionale delle varietà elette di frumento" delle varietà che, alla data della legge stessa siano già state costituite, pubblicate e descritte da istituti statali e da enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con l'indicazione della genealogia e delle caratteristiche botaniche, e che dalla commissione di cui all'art. 4 siano riconosciute ammissibili alla detta iscrizione.

     Altre varietà potranno successivamente essere iscritte nel registro su domanda, con l'osservanza delle norme degli articoli seguenti.

 

          Art. 3.

     La domanda per l'iscrizione di una varietà nel registro nazionale istituito dalla presente legge dovrà essere indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accompagnata da una particolareggiata ed esatta descrizione della genealogia e delle caratteristiche botaniche della varietà della quale si chiede l'iscrizione, nonché dall'invio, al Ministero stesso, di un congruo numero di campioni di piante, di spighe e di cariossidi della varietà stessa.

     La domanda può essere presentata soltanto dalla persona o dall'ente che ha costituito la varietà.

 

          Art. 4. [2]

     Il giudizio sull'ammissibilità, in rapporto ai requisiti indicati nell'art. 1, di una varietà nel "Registro nazionale delle varietà elette di frumento" è demandato ad una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composta:

     a) dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura che la presiede;

     b) dal direttore dell'Istituto nazionale di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

     c) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle università;

     d) da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle università;

     e) da un direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale;

     f) da un professore ordinario di patologia vegetale della Facoltà di agraria delle università;

     g) da un agricoltore scelto fra quelli designati da Associazioni nazionali di agricoltori;

     h) da tre ispettori agrari provinciali, scelti rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

     I membri della Commissione esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore all'8°.

 

          Art. 5.

     La commissione di cui all'articolo precedente pronuncerà il suo giudizio, previo accertamento del valore culturale e tecnologico della varietà di frumento della quale è domandata l'iscrizione.

     L'accertamento del valore colturale sarà fatto mediante ripetute prove colturali in diversi ambienti agrari, affidate a stazioni agrarie sperimentali o a laboratori aventi funzioni di stazione sperimentale agraria o ad ispettorati provinciali dell'agricoltura, sotto la direzione unica dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

     L'accertamento del valore tecnologico è fatto dall'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

     Nei riguardi delle varietà delle quali il Ministro promuova l'iscrizione d'ufficio a norma del primo comma dell'art. 2, la commissione esprimerà il giudizio prescindendo dall'effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti nei precedenti comma.

 

          Art. 6.

     L'iscrizione delle varietà di frumento riconosciute dalla commissione ammissibili all'iscrizione stessa è disposta con decreto del Ministro, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale del regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contenente, per ciascuna varietà l'indicazione di tutte le sue caratteristiche.

     Tale indicazione è riportata nel registro, nel quale sarà altresì inserita una riproduzione in tricromia della spiga, delle cariossidi ed eventualmente di altre parti della pianta, che servano ad identificare esattamente la varietà.

 

          Art. 7.

     Di ogni varietà di frumento iscritta nel registro saranno conservati, in apposito "erbario delle varietà elette di frumento", esemplari di cariossidi, di piante intere e di spighe prelevate dalla coltura comune, prima della loro maturazione e all'atto di essa.

     La tenuta e la conservazione dell'erbario saranno affidate all'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

 

          Art. 8.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà stabilita la data a partire dalla quale non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano provenienti da coltivazione di varietà diverse da quelle iscritte nel "registro nazionale delle varietà elette di frumento".

 

          Art. 9.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 4, potrà, con decreti da pubblicare nella Gazzetta ufficiale del regno e nel Bollettino ufficiale del ministero, determinare le zone riconosciute tradizionalmente come tipiche per la produzione di grano da seme, stabilendone la delimitazione.

     In tali zone tipiche non potranno essere esonerate dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi, in quanto destinate alla produzione di seme, partite di grano, le quali, oltre ad appartenere a varietà iscritte nel "registro nazionale delle varietà elette di frumento", non provengano da coltivazioni sottoposte al controllo dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, esercitato dalla semina al raccolto, nonché sulla lavorazione a seme del prodotto, e non siano vendute o cedute in sacchi o altri involucri o recipienti, muniti di apposito marchio del detto istituto.

     Nelle stesse zone tipiche il certificato per l'esonero dal conferimento agli ammassi delle partite di grano destinate alla produzione di seme, sarà rilasciato esclusivamente dall'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, che ne darà comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e al centro ammassi granari della Provincia del cui territorio la zona tipica fa parte.

     Il Ministro ha facoltà di dividere singole zone tipiche in settori, in ciascuno dei quali non potrà essere coltivata, con esonero del prodotto dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi in quanto destinato alla produzione di seme, che una sola varietà di frumento, stabilita dallo stesso Ministro, su conforme parere dell'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.

 

          Art. 10.

     Con decreti reali, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e sentita la commissione di cui all'art. 4, potrà essere fatto obbligo di impiegare, nelle coltivazioni per la produzione di grano da seme, esclusivamente sementi della varietà o delle varietà che, fra quelle iscritte nel "registro nazionale delle varietà elette di frumento", saranno tassativamente indicate, Provincia per Provincia, e, nell'àmbito della stessa Provincia, separatamente per zone agrarie di pianura, di collina e di montagna.

     Le partite di grano provenienti dalla coltivazione, in una Provincia o in una zona per la quale sia stato disposto l'obbligo previsto nel precedente comma, di varietà diversa da quella o da quelle prescritte, non potranno in nessun caso essere considerate come destinate alla produzione di seme, agli effetti dell'esonero dal conferimento agli ammassi obbligatori collettivi.

 

          Art. 11.

     Nelle Province per le quali siano emanati i decreti di cui all'articolo precedente e nelle zone tipiche determinate e delimitate a norma dell'art. 9, ma non suddivise in settori a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, i conduttori di fondi che coltivano frumento per la produzione di grano da seme non potranno coltivare che una sola varietà per ciascuna colonia o unità poderale, eccezione fatta per le unità per le quali, per l'estensione, l'ordinamento colturale e l'attrezzatura aziendale, sussista, a giudizio dell'organo incaricato del rilascio dei certificati per l'esonero dal conferimento agli ammassi, garanzia di esclusione di qualsiasi inquinamento.

 

          Art. 12.

     Ferma l'osservanza delle disposizioni del regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 604, alla trebbiatura del grano proveniente dalle coltivazioni di frumento nelle zone tipiche per la produzione di grano da seme, determinate e delimitate a norma dell'art. 9, non potranno essere adibite altre macchine trebbiatrici all'infuori di quelle che, per ciascuna campagna, saranno all'uopo designate dal

     Prefetto, sentiti l'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura e la commissione di cui all'art. 3 del predetto decreto.

     Il Prefetto stabilirà altresì le norme da osservare prima dell'ammissione di tali macchine al lavoro e durante la trebbiatura del grano proveniente da coltivazioni per produzione di seme, al fine di evitare pericoli d'inquinamento fra varietà e con frumenti non da seme.

     Nei confronti degli esercenti della trebbiatura che contravvengano a tali norme, il Prefetto può ordinare la revoca della licenza per l'esercizio della trebbiatura.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di istituire uno speciale controllo su colture di conservazione di purezza di varietà iscritte nel "registro nazionale delle varietà elette di frumento", ai fini della produzione di grano da seme mediante moltiplicazione di semente fornita dall'istituto o dalla persona che ha costituito la varietà.

     Il produttore, che intenda sottoporre le proprie colture a tale controllo, dovrà farne domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di luglio precedente l'inizio delle colture stesse.

     Le spese per il controllo sono a carico del produttore interessato.

     Il prodotto ottenuto dalle colture sottoposte a tale controllo, che sarà esercitato dall'istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, sarà contrassegnato da apposito marchio applicato sui sacchi od altri involucri, a cura dell'istituto.

     Il marchio ha esclusivamente valore di attestazione della provenienza del seme da colture controllate.

 

          Art. 14.

     Con decreti reali, sentito il Consiglio dei ministri, le disposizioni della presente legge potranno essere estese, in tutto o in parte, ad altre colture agrarie ed ortive.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'articolo unico della L. 25 maggio 1950, n. 310.