§ 2.1.75 - L.R. 4 aprile 1991, n. 3.
Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:04/04/1991
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Attribuzioni della Regione).
Art. 2.  (Attribuzioni del Comune).
Art. 3.  (Attribuzioni dell'Unità Sanitaria Locale).
Art. 4.  (Concorsi per il conferimento di farmacie).
Art. 5.  (Pianta organica delle farmacie).
Art. 6.  (Ispezioni).
Art. 7.  (Modalità per la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie).
Art. 8.  (Esercizio della funzione di controllo ed istituzione di poli operativi).
Art. 9.  (Modalità per la gestione unitaria dei rapporti economici con i soggetti operanti in regime di convenzionamento esterno).
Art. 10.  (Orari, turni e ferie delle farmacie)
Art. 11.  (Abrogazione e modificazione di norme).
Art. 12.  (Copertura finanziaria).


§ 2.1.75 - L.R. 4 aprile 1991, n. 3.

Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. 24 aprile 1991, n. 6).

 

TITOLO I

ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE, DEL COMUNE,

DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

 

Art. 1. (Attribuzioni della Regione).

     1. La Regione, tramite la Giunta regionale, esercita le funzioni amministrative in ordine a:

     a) formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche;

     b) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e offerta in prelazione delle sedi medesime;

     c) concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione riservate all'esercizio privato;

     d) istituzione delle farmacie succursali.

 

     Art. 2. (Attribuzioni del Comune).

     1. Il Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale adotta i provvedimenti concernenti:

     a) l'apertura e l'esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici;

     b) il trasferimento di titolarità delle farmacie nell'ambito della sede di pertinenza;

     c) il trasferimento dei locali delle farmacie nell'ambito della sede di pertinenza;

     d) il conferimento della gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 129 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

     e) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi previsti dalla legge;

     f) la decadenza degli eredi del titolare dalla conduzione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'articolo 369 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

     g) la decadenza del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nei casi previsti dalla legge;

     h) il trapasso della titolarità della farmacia agli eredi nel caso previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

     i) gli orari di apertura, i turni e le ferie delle farmacie sulla base di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge;

     i bis) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano, nonché delle materie farmacologicamente attive, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) e successive modificazioni e integrazioni [1];

     i ter) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per l’attività di distribuzione all’ingrosso e per l’attività di vendita diretta di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e successive modificazioni e integrazioni [2].

     2. Le attività istruttorie preordinate all'adozione dei provvedimenti indicati al primo comma sono svolte dal competente Servizio dell'Unità sanitaria locale.

     3. Il Sindaco dà comunicazione dei provvedimenti adottati alla Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Attribuzioni dell'Unità Sanitaria Locale).

     1. Sono di competenza dell'organo di gestione dell'U.S.L. le funzioni amministrative concernenti:

     a) la sostituzione temporanea del titolare nella conduzione economica e professionale della farmacia nei casi previsti dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475;

     b) il pagamento della indennità di residenza per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici, di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 e alla legge regionale 2 febbraio 1f184, n. 11;

     c) i turni di servizio e le ferie delle farmacie sulla base di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge, fatto salvo quanto attribuito al Sindaco dal medesimo regolamento;

     d) ogni altra funzione non espressamente riservato allo Stato, alla Regione o al Sindaco.

 

     Art. 4. (Concorsi per il conferimento di farmacie).

     1. I concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio sono banditi dalla Giunta regionale con riferimento ad ogni ambito provinciale.

     2. La commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

     a) un dipendente della Regione di livello dirigenziale con funzione di Presidente;

     b) un professore universitario ordinario o associato in materia farmaceutica designato dall'Università degli studi di Genova;

     c) due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei farmacisti;

     d) un farmacista dipendente della Regione o delle Unità Sanitarie Locali.

     3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione o da un dipendente delle U.S.L. nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

     4. La Giunta regionale approva la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice e provvede alla nomina dei vincitori ai sensi del primo comma dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275. L'elenco dei vincitori è trasmesso al Sindaco ed alle U.S.L. interessate per gli adempimenti di competenza.

     5. Ai componenti la Commissione esaminatrice competono le indennità di cui all'articolo 1 primo comma lettera a) della legge regionale 27 marzo 1987, n. 6.

 

     Art. 5. (Pianta organica delle farmacie).

     1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative alla formazione e revisione della pianta organica delle farmacie nel rispetto della vigente legislazione in materia e sentiti i Sindaci e gli organi di gestione delle U.S.L. nonché gli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio che devono pronunciarsi nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

     2. Qualora i Sindaci e gli organi di gestione delle U.S.L. nonché gli Ordini provinciali dei farmacisti non si pronuncino entro tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

 

     Art. 6. (Ispezioni).

     1. Le ispezioni sulle farmacie previste dagli articoli 111 e 127 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1965, sono effettuate da una commissione di vigilanza nominata dall'organo di gestione dell'U.S.L. e così composta:

     a) un farmacista dipendente della U.S.L.;

     b) un farmacista designato dall'Ordine provinciale dei un farmacisti;

     c) un dipendente dell'U.S.L. nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo, con funzioni anche di segretario.

     2. Qualora nel corso dell'ispezione la commissione di vigilanza individui situazioni di pericolo, dispone immediatamente per la loro rimozione impartendo a tal fine le necessarie disposizioni al responsabile della farmacia.

     3. La Commissione di vigilanza comunica all'organo di gestione dell'U.S.L. e al Sindaco del Comune dove ha sede la farmacia sottoposta ad ispezione, l'esito degli accertamenti effettuati formulando, altresì, proposte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

     4. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di prescrizioni da conservarsi in originale in farmacia, gli obblighi per il farmacista previsti dall'articolo 38 ultimo comma del r.d. 30 settembre 1938, n. 1706 si intendono ottemperati, nell'ambito delle prestazioni in regime di convenzione, dalla conservazione degli originali delle ricette mediche o dalla loro registrazione presso l'U.S.L. competente.

 

TITOLO II

GESTIONE UNITARIA DEI RAPPORTI ECONOMICI

CON LE FARMACIE ED I SOGGETTI OPERANTI

IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO ESTERNO

 

     Art. 7. (Modalità per la gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie). [3]

 

     Art. 8. (Esercizio della funzione di controllo ed istituzione di poli operativi).

     1. L'esercizio della funzione di controllo sulla spesa farmaceutica convenzionata compete alle singole U.S.L..

     2. A tal fine le U.S.L. si avvalgono anche di poli operativi che assicurano la verifica contabile delle ricette mediche spedite dalle farmacie provvedendo in particolare alla rilevazione automatizzata, alla memorizzazione ed all'elaborazione dei dati acquisibili dalle ricette stesse.

     3. I poli operativi sono istituiti dalla Giunta regionale che individua le U.S.L. in cui gli stessi hanno sede, ne determina l'ambito territoriale di operatività e stabilisce i criteri per la verifica e l'analisi dei dati acquisiti anche in funzione di programmi regionali di epidemiologia e di farmaco-vigilanza.

     4. Le U.S.L. sono tenute a trasmettere mensilmente alla Giunta regionale, su appositi prospetti definiti dalla Giunta stessa, il riepilogo dei consumi qualitativi e quantitativi dei medicinali distribuiti dalle farmacie convenzionate nonché i dati riferiti ai medicamenti somministrati presso le strutture delle U.S.L. medesime.

 

     Art. 9. (Modalità per la gestione unitaria dei rapporti economici con i soggetti operanti in regime di convenzionamento esterno). [4]

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 10. (Orari, turni e ferie delle farmacie) [5]

     1. La Giunta regionale stabilisce, sentiti l’Ordine dei Farmacisti e l’ANCI, indirizzi in ordine agli orari di apertura, ai turni e alle ferie delle farmacie.

 

     Art. 11. (Abrogazione e modificazione di norme).

     1. E' abrogata la legge regionale 2 dicembre 1988, n. 69.

     2. Sono abrogati gli articoli 31, 32 e 33 del Titolo III della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

     3. [6]

 

     Art. 12. (Copertura finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36.

[3] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 8 febbraio 1995, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 8 febbraio 1995, n. 10.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57. L'art. 33 della stessa L.R. 57/2009 dispone la seguente norma transitoria: "Fino all’adozione degli indirizzi previsti dall’articolo 10 della l.r. 3/1991, come modificato dalla presente legge, continua ad avere applicazione il R.R. 16 luglio 1992, n. 3".

[6] Modifica la L.R. 3 aprile 1989, n. 8, oggi abrogata.