§ 1.6.46 - L.R. 28 novembre 2005, n. 17.
Disposizioni in materia di entrate tributarie


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:28/11/2005
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)
Art. 2.  (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)
Art. 2 bis.  (Finalità delle variazioni delle aliquote)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.6.46 - L.R. 28 novembre 2005, n. 17.

Disposizioni in materia di entrate tributarie

(B.U. 28 novembre 2005, n. 12)

 

     Art. 1. (Variazione dell’aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)

     1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 è fissata al 5,25 per cento l’aliquota dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)

     1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile:

 

     a) fino a euro 13.000

0,90 per cento

     b) oltre euro 13.000 e fino a euro 20.000

1,25 per cento

     c) oltre euro 20.000

1,40 per cento

 

     1 bis. L’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) è determinata:

     a) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), compreso fra euro 13.001,00 e euro 13.046,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1 lettera b) all’intero ammontare del reddito imponibile e riducendo l’addizionale così determinata di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,987 e la differenza tra euro 13.046,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE);

     b) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), compreso fra euro 13.047,00 e euro 20.000,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1 lettera b) all’intero ammontare del reddito imponibile determinato ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE);

     c) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) compreso fra euro 20.001,00 e euro 20.030,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1 lettera c) all’intero ammontare del reddito imponibile e riducendo l’addizionale così determinata di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 20.030,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE);

     d) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), pari o superiore a euro 20.031,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1, lettera c) all’intero ammontare del reddito imponibile determinato ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) [1].

     1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano a decorrere dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 [2].

 

     Art. 2 bis. (Finalità delle variazioni delle aliquote) [3]

     1. Le variazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 1 e dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito di cui all’articolo 2 sono disposte per i fini e secondo modalità e limiti previsti dalla normativa statale di riferimento e per il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario nel settore sanitario.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2007, n. 15.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2007, n. 15.

[3] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 2.