§ 1.1.22 - L.R. 22 agosto 1989, n. 35.
Istituzione della Consulta regionale per i problemi della unificazione europea e della Consulta femminile regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:22/08/1989
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Consulte regionali).
Art. 2.  (Finalità e compiti).
Art. 3.  (Composizione).
Art. 4.  (Presidenza).
Art. 9.  (Costituzione e durata in carica).
Art. 10.  (Sede e strutture).
Art. 11.  (Funzionamento).
Art. 12.  (Forme di collaborazione).
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Norma transitoria).


§ 1.1.22 - L.R. 22 agosto 1989, n. 35.

Istituzione della Consulta regionale per i problemi della unificazione europea e della Consulta femminile regionale.

(B.U. 6 settembre 1989, n. 15).

CAPO I

ISTITUZIONE DI DUE CONSULTE REGIONALI

 

Art. 1. (Consulte regionali).

     1. Sono istituite presso la Regione Liguria, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto regionale, la Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea e la Consulta femminile regionale.

CAPO II

CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI

DELL'UNIFICAZIONE EUROPEA

 

     Art. 2. (Finalità e compiti).

     1. La Regione, per contribuire alla istituzione di un potere politico sovranazionale europeo, incentrato sul Parlamento Europeo e titolare di funzioni che consentano una maggiore incidenza dell'azione comunitaria, assume iniziative per interessare e coinvolgere i cittadini della Liguria su questioni generali e specifiche connesse con il processo di unificazione politica dell'Europa.

     2. La Regione, che fa parte insieme a Province e Comuni della Liguria della Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e la Consulta di cui al precedente capo si avvalgono, per la realizzazione di quanto sopra indicato, anche della collaborazione della stessa AICCRE e del Movimento Federalista Europeo (MFE) alle cui iniziative assicurano l'opportuno sostegno.

     3. La Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea è organo permanente di consultazione della Regione e di raccordo dei soggetti istituzionali territoriali, relativamente alla problematica europeistica.

     4. In particolare la Consulta:

     a) promuove convegni di studio, dibattiti, conferenze, rivolti ad esaltare il ruolo specifico della Regione nel processo di unificazione europea;

     b) rappresenta, ai competenti organi della Regione le istanze emergenti dall'opinione pubblica in ordine alle questioni europeistiche e favorisce iniziative per la diffusione tra i cittadini, ed in particolare fra i giovani, della conoscenza di tali problemi;

     c) formula suggerimenti relativi a interventi in campo economico e sociale con particolare riferimento ai problemi dei lavoratori emigranti;

     d) favorisce rapporti permanenti tra la Regione e le organizzazioni interessate ai problemi europei;

     e) sensibilizza l'opinione pubblica, ed in particolare le forze politiche, economiche, sociali e culturali operanti nel territorio ligure, riguardo al conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo;

     f) suggerisce e promuove iniziative che contribuiscano a favorire il processo di democratizzazione delle istituzioni delle Comunità europee;

     g) promuove rapporti permanenti con analoghi organismi istituiti presso altre regioni;

     h) avvia contatti con analoghe realtà ed istituzioni regionali europee nel rispetto della normativa statale in vigore.

 

     Art. 3. (Composizione).

     1. La Consulta è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio o loro delegati;

     b) i membri del Parlamento Europeo eletti nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale, residenti in Liguria, o che comunque ne facciano richiesta;

     c) un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare regionale ed altri cinque Consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato a due terzi;

     d) un rappresentante designato dal rispettivo organismo regionale, di ciascun partito o movimento politico presente in Parlamento o nel Consiglio regionale;

     e) i Presidenti delle quattro Province o loro delegati;

     f) i Sindaci dei Comuni capoluogo o loro delegati e otto rappresentanti degli altri Comuni designati dall'ANCI regionale;

     g) un rappresentante designato dall'Unione Comuni e Comunità Montane (UNCEM) ligure;

     h) i Presidenti delle quattro Camere di Commercio industria artigianato e agricoltura o loro delegati;

     i) quattordici rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative in campo nazionale e regionale così suddivisi:

     1) due rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori industriali;

     2) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani;

     3) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

     4) due rappresentanti delle organizzazioni professionali del commercio e del turismo;

     5) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative;

     6) tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori;

     l) due rappresentanti della AICCRE;

     m) un rappresentante del Movimento europeo;

     n) un rappresentante del Movimento federalista europeo;

     o) un rappresentante dell'Association Européenne des einsegnants (AEDE).

     2. Possono essere chiamati a far parte della Consulta, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su proposta della Consulta stessa, non più di quindici personalità della cultura, della scienza e dell'arte particolarmente interessate ai problemi europei.

 

     Art. 4. (Presidenza).

     1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal Presidente del Consiglio regionale.

     2. Nel corso della riunione di cui al comma 1 vengono eletti, con unica votazione a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente.

     A tal fine ciascun componente della Consulta scrive sulla propria scheda un solo nome: chi riporta il maggior numero di voti è proclamato Presidente; colui che lo segue in graduatoria Vice Presidente.

CAPO III [1]

CONSULTA FEMMINILE REGIONALE

 

     Artt. 5. - 8.

     (Omissis)

CAPO IV

NORME COMUNI

 

     Art. 9. (Costituzione e durata in carica).

     1. Le Consulte vengono rinnovate all'inizio di ciascuna legislatura regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura stessa.

     2. Le designazioni dei componenti effettivi devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dal rinnovo del Consiglio.

 

     Art. 10. (Sede e strutture).

     1. Le Consulte hanno sede presso il Consiglio regionale, che mette a disposizione il personale occorrente per la comune segreteria organizzativa oltreché per l'espletamento delle relative attività.

 

     Art. 11. (Funzionamento).

     1. Ogni Consulta, entro un mese dalla propria prima costituzione, provvede ad adottare, a maggioranza di due terzi dei votanti, un regolamento per il proprio funzionamento interno. Eventuali successive modifiche sono adottate con la medesima maggioranza.

     2. Ognuna delle Consulte adotta un programma annuale di attività sottoposto all'Ufficio di Presidenza che, con propria deliberazione, stabilisce i mezzi posti a disposizione. L'impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono effettuati dall'Ufficio di Presidenza ai sensi del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale 16 gennaio 1984 n. 1.

 

     Art. 12. (Forme di collaborazione).

     1. Le Consulte possono richiedere, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai competenti organi della Regione, la collaborazione degli Uffici da essa dipendenti.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione, le designazioni dei componenti di cui agli artt. 3 e 6 debbono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale.

     2. Con la costituzione delle Consulte previste dalla presente legge sono soppressi gli analoghi organismi istituiti con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 263 del 1° dicembre 1976 e n. 17 del 21 marzo 1979.

 

 

 


[1] Capo abrogato dall'art. 37 della L.R. 1 agosto 2008, n. 26.