§ 1.1.d - R.R. 4 luglio 1994, n. 2.
Regolamento di attuazione dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 relativo alla disciplina particolareggiata dei singoli tipi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:04/07/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte).
Art. 3.  (Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio).
Art. 4.  (Decorrenza del termine per i procedimenti che si concludono con il silenzio significativo).
Art. 5.  (Comunicazione dell'inizio del procedimento).
Art. 6.  (Partecipazione al procedimento).
Art. 7.  (Termine finale dei procedimenti).
Art. 8.  (Responsabile complessivo del procedimento).
Art. 9.  (Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi).
Art. 10.  (Parere facoltativo del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato).
Art. 11.  (Richiesta di liquidazione e di emissione del mandato di pagamento).
Art. 12.  (Procedimento di rinnovazione di organi collegiali regionali).
Art. 13.  (Procedure d'appalto).
Art. 14.  (Rinvio a successivi atti normativi).
Art. 15.  (Esercizio del diritto di accesso ai sensi del 3° comma dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 1991).
Art. 16.  (Integrazioni e modificazioni del presente regolamento).
Art. 17.  (Norme finali).
Art. 18.  (Entrata in vigore).


§ 1.1.d - R.R. 4 luglio 1994, n. 2. [1]

Regolamento di attuazione dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 relativo alla disciplina particolareggiata dei singoli tipi di procedimento amministrativo con indicazione del termine finale per l'emissione dell'atto conclusivo.

(B.U. 20 luglio 1994, n. 16 - suppl. ord.).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione, sia promossi ad iniziativa di parte, sia promossi d'ufficio.

     2. I procedimenti devono concludersi con provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento. La tabella contiene, altresì, l'indicazione dell'Organo o del Servizio competente e della fonte normativa.

     3. In caso di mancata inclusione del procedimento nella tabella, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare se successiva all'entrata in vigore del presente regolamento o, in mancanza, nel termine di sessanta giorni se il procedimento è articolato in un'unica fase o di centoventi giorni se il procedimento è articolato in più fasi.

     4. Per i procedimenti previsti in fonti legislative successive all'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano, salvo diverse disposizioni in esse contenute, i termini previsti nell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8.

     5. Per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, allo stesso è assegnato il termine di sessanta giorni.

     6. Se il procedimento deve concludersi entro una data prevista dalla normativa statale o da atti normativi comunitari, questa prevale su qualsiasi diversa indicazione contenuta nel presente regolamento.

     7. Per i pareri e gli accertamenti tecnici, non compresi nella tabella allegata, forniti dalla Regione ad altri enti e amministrazioni il termine è di sessanta giorni.

     8. Per i pareri e gli accertamenti tecnici previsti in altra fonte legislativa o regolamentare successiva all'entrata in vigore del presente regolamento si applicano, salvo diverse disposizioni in esse contenute, i termini previsti negli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 8 del 1991.

 

     Art. 2. (Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte).

     1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al protocollo del Servizio, salvo diversa disposizione contenuta nella tabella.

     2. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla amministrazione, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prescritta documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge o dal regolamento.

     3. La domanda consegnata a mano va presentata, salvo diversa disposizione, al Protocollo generale e, della sua consegna, viene, in ogni caso, rilasciata ricevuta all'interessato.

     Per le domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

     4. Il Protocollo generale è tenuto a far pervenire la domanda o l'istanza al Servizio competente entro il secondo giorno successivo a quello della presentazione.

     5. Salvo i casi di procedure concorsuali per le quali sia espressamente escluso, se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà motivata comunicazione all'istante entro il termine di dieci giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza e assegna un termine perentorio entro cui regolarizzare o completare la domanda. In questi casi il termine del procedimento decorre dal ricevimento al protocollo del Servizio della domanda regolarizzata o completata.

     6. Qualora, nel corso del procedimento, il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'integrazione della documentazione ne dà motivata comunicazione all'istante ed assegna un termine perentorio entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta.

     In questi casi il termine del procedimento riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo del Servizio delle integrazioni richieste.

     7. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto degli articoli 20 e 28 della legge regionale n. 8/1991.

 

     Art. 3. (Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio).

     1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui la Regione ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ovvero dal primo atto di impulso.

     2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al protocollo del Servizio competente.

 

     Art. 4. (Decorrenza del termine per i procedimenti che si concludono con il silenzio significativo).

     1. Per i procedimenti nei quali il decorso del termine equivale ad emanazione di un provvedimento espresso, compresi i casi di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 8/1991, il termine decorre dalla data di ricevimento dell'atto di impulso del procedimento da parte della Regione.

 

     Art. 5. (Comunicazione dell'inizio del procedimento).

     1. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 8/1991 dà comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

     2. Qualora vi siano particolari esigenze di celerità o nei casi in cui la comunicazione risulti gravosa a causa di un numero di destinatari superiore a cento o in caso di incertezza degli stessi, si può procedere mediante pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, salvo diverse forme di pubblicità individuate nella tabella [2].

     3. La comunicazione non è necessaria nel confronti degli enti pubblici, salvo che gli stessi agiscano avvalendosi degli strumenti di diritto comune. La comunicazione di cui ai precedenti commi non è necessaria per i procedimenti di liquidazione e di emissione dei mandati di pagamento che conseguano automaticamente al provvedimento efficace e per i quali vigono i termini previsti dall'articolo 10 del presente regolamento.

     4. [3].

     5. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti e ad adottare, entro dieci giorni, le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento nel procedimento.

     6. Resta fermo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 in ordine alla decorrenza del termine del procedimento.

 

     Art. 6. (Partecipazione al procedimento).

     1. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1991, presso le sedi, anche periferiche, della Regione è messo a disposizione del pubblico un estratto del Bollettino Ufficiale sul quale sono state pubblicate le modalità per l'esercizio del diritto di accesso di cui al comma 3 dell'articolo 23 della medesima legge.

     2. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti nel termine previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale e l'amministrazione non ha l'obbligo di motivare sulle stesse anche se pertinenti al procedimento.

 

     Art. 7. (Termine finale dei procedimenti).

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve la comunicazione.

     Per i provvedimenti recettizi la decorrenza del termine rimane sospesa nel periodo necessario per l'esercizio del controllo sull'atto e riprende a decorrere dalla data di arrivo del provvedimento con l'esito definitivo dell'esame da parte dell'organo di controllo al protocollo del Servizio competente.

     2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste negli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 8 del 1991, siano di competenza di più organi o uffici regionali, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

     3. I termini previsti nella tabella per pareri obbligatori o accertamenti tecnici obbligatori e che riportino il rinvio agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 8 del 1991 non sono compresi nel termine finale del procedimento.

     4. La scadenza dei termini di cui ai commi precedenti non esonera dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatti salvi i casi di silenzio-rifiuto e di silenzio-assenso, ferma restando ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

     5. Quando la legge o il regolamento prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della stessa, il termine previsto per la formazione del silenzio- rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono modificati in conformità.

     6. Il periodo di tempo relativo alla eventuale fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato nel termine per la conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato, entro dieci giorni, il provvedimento finale ovvero, qualora l'atto sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, l'adozione dell'atto, l'organo competente al controllo ed i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. A seguito del controllo copia del provvedimento con l'esito dello stesso è comunicato all'interessato entro dieci giorni.

     Nel caso di atti immediatamente eseguibili copia dell'atto è trasmessa al destinatario immediatamente dopo la sua adozione.

     7. Ove non sia diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini previsti per il procedimento principale.

 

     Art. 8. (Responsabile complessivo del procedimento).

     1. Per ciascun procedimento per il quale a norma del presente regolamento, sono previsti più responsabili, la responsabilità complessiva è attribuita a quello appartenente al Servizio cui il procedimento compete ai sensi della tabella allegata.

     2. Nei casi in cui un procedimento sia articolato in fasi di competenza degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale, vengono individuati, a norma del comma 1, un responsabile complessivo per la fase della proposta della Giunta e uno per quella della deliberazione consiliare.

 

     Art. 9. (Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi).

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito della legge o dal regolamento o entro i termini previsti, in via supplettiva, dai commi 1 e 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 1991, si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non doversi avvalere di tale facoltà, partecipa agli interessati ed all'organo consultivo inadempiente la motivata determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore al termine previsto originariamente per l'emissione del parere.

     Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai pareri vincolanti e a quelli in materia di tutela ambientale, paesaggistico- territoriale e di salute dei cittadini.

     2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o di enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 1991, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche, di norma, ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecniche equipollenti, ovvero ad Istituti universitari, e partecipa agli interessati l'avvenuta richiesta.

 

     Art. 10. (Parere facoltativo del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato).

     1. Quando l'amministrazione, ritenga di richiedere il parere in via facoltativa al Consiglio di Stato o all'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione agli interessati, indicandone le ragioni. In tal caso, il procedimento è sospeso per un periodo massimo di novanta giorni, salvo quanto Previsto dal comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 1991.

     2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

 

     Art. 11. (Richiesta di liquidazione e di emissione del mandato di pagamento).

     1. Salvo quanto è previsto nella tabella per i singoli procedimenti di liquidazione, nei casi in cui sia necessaria, dopo la fase procedimentale, la richiesta di liquidazione e la conseguente emissione del mandato di pagamento, il Servizio competente per materia trasmette al Servizio Ragioneria, entro dieci giorni dal momento in cui l'atto esecutivo è pervenuto al proprio protocollo, i provvedimenti di liquidazione corredati della documentazione di cui all'articolo 83 della legge regionale 4 settembre 1977, n. 42. Il Servizio Ragioneria provvede, nei successivi 30 giorni, alla registrazione della liquidazione ed all'emanazione del mandato, fatte salve le esigenze tecnico-contabili normativamente previste connesse alle fasi di chiusura e di inizio dell'esercizio finanziario.

 

     Art. 12. (Procedimento di rinnovazione di organi collegiali regionali).

     1. Il responsabile del procedimento è tenuto ad avviare la procedura per la rinnovazione di organi collegiali regionali comunque denominati almeno tre mesi prima della loro naturale scadenza, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento.

 

     Art. 13. (Procedure d'appalto).

     1. Per gli appalti disciplinati dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 in attuazione della direttiva 89/440 C.E.E. del Consiglio, del 18 luglio 1989 e dal decreto legislativo 15 febbraio 1992, n. 48 in attuazione della direttiva 295/88 C.E.E. del Consiglio, del 22 marzo 1988 per forniture in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici, qualora gli appalti siano di valore superiore alle soglie indicate nelle direttive, si applicano, anche per quanto concerne i termini, le disposizioni ivi contenute. Per appalti di valore inferiore valgono i termini indicati nella tabella.

     2. I termini finali dei procedimenti contrattuali sono indicati nella tabella allegata.

 

     Art. 14. (Rinvio a successivi atti normativi).

     1. Per i procedimenti di approvazione dei bilanci preventivi, degli assestamenti di bilancio e delle relative variazioni degli enti strumentali si provvede con appositi atti normativi.

 

     Art. 15. (Esercizio del diritto di accesso ai sensi del 3° comma dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 1991).

     1. Nella tabella, con nota apposta in calce al singolo procedimento, sono indicate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 1991, le ipotesi di ammissibilità all'esercizio del diritto d'accesso nella fase di formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 15 della medesima legge.

 

     Art. 16. (Integrazioni e modificazioni del presente regolamento).

     1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Regione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

 

          Art. 17. (Norme finali).

     1. [4].

     2. Presso le sedi centrali e periferiche della Regione sono posti a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative competenti per ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore).

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

Tabelle.

(Omissis).

 

 


[1] Abrogato dall'art. 14 del R.R. 17 maggio 2011, n. 2, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dello stesso art. 14, R.R. 2/2011.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, del R.R. 21 agosto 1996, n. 5.

[3] Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, del R.R. 21 agosto 1996, n. 5.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 del R.R. 21 agosto 1996, n. 5.