§ 41.6.55 - D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40.
Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:13/02/1993
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Atti fondamentali soggetti a controllo
Art. 2.  Coordinamento delle attività di controllo
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [5]


§ 41.6.55 - D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40.

Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

(G.U. 20 febbraio 1993, n. 42)

 

 

     Art. 1. Atti fondamentali soggetti a controllo [1]

 

          Art. 2. Coordinamento delle attività di controllo [2]

 

          Art. 3. [3]

     [1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'art. 125 della Costituzione è istituita, in ciascun capoluogo di regione, la commissione statale di controllo.

     2. La commissione, nominata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, è rinnovata ogni tre anni.

     3. La proposta di cui al comma 2 è previamente comunicata al presidente della Regione interessata che, entro dieci giorni, può comunicare l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità.

     4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno dei membri che la compongono da questi designato, ed è composta:

     a) da un magistrato della Corte dei conti;

     b) da tre funzionari dell'Amministrazione civile dello Stato, di cui uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato;

     c) da un esperto scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

     5. [4]

     6. Le funzioni vicarie di cui all'art. 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     7. Per la validità delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     8. I componenti della commissione di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati alla regione con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

     9. Il presidente della Giunta regionale è sentito dall'organo di controllo quando ne faccia richiesta. Il presidente della Giunta regionale può farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, è fatta menzione nel verbale della seduta.]

 

          Art. 4. [5]

     1. Gli articoli 41, 46, 47 e 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati.

     2. L'art. 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, è abrogato.

     3. Al primo comma dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1952, n. 62, sono abrogate le parole: "non soggette a controllo di merito, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge".

     4. Al comma 1 dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogate le parole: "escluse quelle contemplate dall'art. 46".

 


[1]  Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 479 e abrogato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[2]  Comma modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 479 e abrogato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[3]  Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 479 e abrogato dall’art. 10 della L. 5 giugno 2003, n. 131.

[4]  Comma abrogato dall'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[5]  Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 479.