§ 4.10.29 - Legge Regionale 27 agosto 1976, n. 46.
Norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 concernente «Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:27/08/1976
Numero:46


Sommario
Art. 14.      Nell'ambito delle attività di intervento a favore delle zone terremotate, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, [...]
Art. 15.      L'Assessorato dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi-campione [...]
Art. 16.      I lavori di cui all'articolo 15 sono effettuati previo consenso scritto del proprietario dell'edificio interessato, il quale si impegna contestualmente a rinunciare ad ogni indennizzo [...]
Art. 17.      In previsione e preparazione degli adempimenti di cui agli articoli 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E - Abolizione del contenzioso amministrativo - e 71 e seguenti della legge 25 [...]
Art. 18.      Gli oneri di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 [...]
Art. 19.      Per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, il limite d'impegno di lire 3 miliardi.
Art. 20.      Gli oneri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, istituito con l'articolo 10 della presente legge, e gli oneri di cui all'articolo 14 della [...]
Art. 21.      Per le finalità di cui all'articolo 15 è autorizzata, per lo esercizio 1976, la spesa di lire 150 milioni.
Art. 22.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.29 - Legge Regionale 27 agosto 1976, n. 46.

Norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 concernente «Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia». [*]

(B.U. 27 agosto 1976, n. 68).

 

     Artt. 1. - 13.

     (Omissis) [1].

 

Art. 14.

     Nell'ambito delle attività di intervento a favore delle zone terremotate, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, nonchè ad assumere le spese relative, compresa quella necessaria al funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento [2].

 

     Art. 15.

     L'Assessorato dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà privata, allo scopo di realizzare interventi-campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.

     I lavori relativi sono affidati a trattativa privata e della direzione degli stasi potranno essere incaricati esperti designati dall'Assessore regionale ai lavori pubblici.

 

     Art. 16.

     I lavori di cui all'articolo 15 sono effettuati previo consenso scritto del proprietario dell'edificio interessato, il quale si impegna contestualmente a rinunciare ad ogni indennizzo eventualmente spettantegli per le opere di riparazione, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e della presente legge.

 

     Art. 17.

     In previsione e preparazione degli adempimenti di cui agli articoli 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E - Abolizione del contenzioso amministrativo - e 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma, e delimitati ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dispongono la immediata rilevazione degli edifici utilizzabili per il temporaneo ricovero dei senza tetto. Con il rilevamento si dovranno in particolare indicare le abitazioni sfitte e quelle occupate saltuariamente da persone non residenti nel Comune.

 

     Art. 18.

     Gli oneri di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, il limite d'impegno di lire 3 miliardi.

     Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella misura di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1995.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 5251 con la denominazione «Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate nonchè per il completamento di abitazioni in fase di costruzione e non ancora completate» e con lo stanziamento complessivo di lire 12 miliardi corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 3 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 12 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà regionale per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi finanziari 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

     Le annualità relative agli esercizi dal 1980 al 1995 saranno iscritte ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     Il precitato capitolo 5251 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 20.

     Gli oneri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, istituito con l'articolo 10 della presente legge, e gli oneri di cui all'articolo 14 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene così modificata: «Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all'Amministrazione e quelle necessarie per il funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento, nonchè rimborsi ai Comuni per spese relative alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere di riparazione degli edifici non

irrimediabilmente danneggiati».

 

     Art. 21.

     Per le finalità di cui all'articolo 15 è autorizzata, per lo esercizio 1976, la spesa di lire 150 milioni.

     A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9

- Categoria IX - il capitolo 5321 con la denominazione: «Spese dirette per

la riparazione di un limitato numero di edifici, anche di proprietà

privata, allo scopo di realizzare interventi-campione per la

sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie

costruttive» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1976

cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 -

Fondo di solidarietà regionale per interventi conseguenti agli eventi

tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia - dello stato di

previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio

per l'esercizio finanziario 1976.

     Il precitato capitolo 5321 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 22.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi on il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Vedi ora il nuovo testo coordinato di cui al Capo III della L.R. 20 giugno 1977, n. 30.

[2] Vedi per il relativi pagamenti mediante aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario l'art. 3 della L.R. 14 giugno 1984, n. 18.