§ 4.10.20 - Legge Regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:07/06/1976
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia, si procede nei modi indicati dai [...]
Art. 2.      Sono istituiti, presso ciascun Comune di quelli delimitati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, uno o più gruppi di tecnici, ai quali è demandato:
Art. 3.      I gruppi di rilevamento sono organi straordinari delle Amministrazioni comunali e, come tali, sono a disposizione delle medesime. Al coordinamento dell'attività di tutti i gruppi provvede [...]
Art. 9.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare speciale, a stipulare con ditte specializzate contratti di acquisto, di noleggio o di leasing, a trattativa privata, [...]
Art. 10.      Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti, comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 32 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227.
Art. 11.      Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga [...]
Art. 12.      Per gli oneri previsti dall'articolo 2 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione [...]
Art. 13.      Al punto 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il numero della rubrica viene rettificato in 10 ed il numero del capitolo in 1579.
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.20 - Legge Regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia. [*]

(B.U. 7 giugno 1976, n. 41).

 

CAPO I

Disposizione preliminare

 

Art. 1.

     Per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia, si procede nei modi indicati dai Capi successivi.

 

CAPO II

Riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati

 

     Art. 2.

     Sono istituiti, presso ciascun Comune di quelli delimitati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, uno o più gruppi di tecnici, ai quali è demandato:

     a) di rilevare gli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del maggio 1976, che sia conveniente riparare e rendere abitabili;

     b) di determinare le necessarie opere di riparazione;

     c) di procedere alla stima del costo delle opere di riparazione.

     Ogni gruppo di rilevamento è formato da tre tecnici.

     Alla costituzione dei gruppi provvede l'Assessorato dei lavori pubblici, utilizzando funzionari tecnici in servizio presso la Regione, funzionari tecnici designati dalle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni locali o da altri enti pubblici ed esperti scelti fra gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali. Di ciascun gruppo potrà far parte un tecnico, designato dal Comune interessato.

     Il trattamento di missione, eventualmente spettante ai funzionari tecnici, designati dalle Amministrazione locali, dalle Amministrazioni statali e da altri enti pubblici ed i compensi dovuti agli esperti iscritti agli Ordini e Collegi professionali sono a carico dell'Amministrazione regionale.

     I compensi dovuti agli esperti possono essere determinati, in via forfettaria, previ accordi con gli Ordini e Collegi professionali e possono essere erogati per il tramite di questi ultimi.

 

     Art. 3.

     I gruppi di rilevamento sono organi straordinari delle Amministrazioni comunali e, come tali, sono a disposizione delle medesime. Al coordinamento dell'attività di tutti i gruppi provvede l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Le operazioni di rilevamento sono eseguite con criteri uniformi stabiliti dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Le operazioni hanno luogo, possibilmente, alla presenza del proprietario dell'edificio o di chi ne ha la rappresentanza o di chi ne cura gli interessi.

     I risultati delle operazioni di rilevamento sono fatti constare, per ciascun edificio, mediante apposito verbale di accertamento, nel quale devono essere evidenziate le indicazioni di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 2.

     Copia dei verbali di accertamento è posta a disposizione dei Consiglieri comunali, ai quali il Sindaco riferisce periodicamente ed è trasmessa altresì agli Assessorati regionali competenti.

 

     Artt. 4. - 8.

     (Omissis) [1].

 

CAPO III

     Approvvigionamento di abitazioni mobili o ad elementi componibili

 

     Art. 9.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare speciale, a stipulare con ditte specializzate contratti di acquisto, di noleggio o di leasing, a trattativa privata, per la fornitura e la messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie senza tetto, ivi comprese le infrastrutture necessarie [2].

     L'entità della fornitura è determinata sulla base di elenchi di famiglie da alloggiare, predisposti dalle Amministrazioni comunali.

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 10.

     Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti, comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 32 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227.

 

     Art. 11.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo [3].

 

     Art. 12.

     Per gli oneri previsti dall'articolo 2 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 434 con la denominazione: «Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all'Amministrazione».

     Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge faranno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene sostituita con la seguente: «Contributi in conto capitale sulla spesa necessaria per la riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati» .

     Per gli oneri previsti dall'articolo 9 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5232 con la denominazione: «Spese per la fornitura e messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili da destinare ad alloggi per le famiglie senza tetto, comprese le infrastrutture» [4].

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 13.

     Al punto 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il numero della rubrica viene rettificato in 10 ed il numero del capitolo in 1579.

 

     Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Per la regolamentazione della materia vedi ora il nuovo testo coordinato di cui al Capo III della L.R. 20 giugno 1977, n. 30.

[2] Vedi la possibilità di cessione ai Comuni di cui all'art. 1 della L.R. 9 marzo 1978, n. 17. Vedi inoltre l'interpretazione autentica di cui all'art. 14 della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3, nonchè in particolare l'ultimo comma del medesimo articolo 14. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2 i contratti di cui al presente articolo devono intendersi validi anche quando la trattativa sia stata esperita in deroga alla vigente normativa in materia. Vedi infine per le relative spese l'art. 5 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[3] Vedi anche l'estensione dei benefici di cui all'art. 1 della L.R. 24 settembre 1976, n. 56.

[4] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 65