§ 4.1.124 - L.R. 6 dicembre 2004, n. 28.
Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:06/12/2004
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Regolamento di attuazione).
Art. 4.  (Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti).
Art. 5.  (Procedimento autorizzativo).
Art. 6.  (Impianti mobili per telefonia mobile).
Art. 7.  (Ponti radio su strutture esistenti e microcelle).
Art. 8.  (Localizzazioni incompatibili).
Art. 9.  (Vigilanza e controlli ambientali).
Art. 10.  (Sanzioni).
Art. 11.  (Impianti della Protezione civile della Regione e del Servizio sanitario regionale).
Art. 12.  (Abrogazioni).
Art. 13.  (Catasto).
Art. 14.  (Informazione e trasparenza).
Art. 15.  (Norme finali e transitorie).


§ 4.1.124 - L.R. 6 dicembre 2004, n. 28. [1]

Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile.

(B.U. 15 dicembre 2004, n. 50).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 12), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio assicurando:

     a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici;

     b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;

     c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della Regione.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) «impianto fisso per telefonia mobile»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

     b) «impianto mobile per la telefonia mobile»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;

     c) «ponte radio»: l’apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;

     d) «microcella»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 5 Watt;

     e) «esposizione»: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

     f) «limite di esposizione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;

     g) «valore di attenzione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;

     h) «obiettivi di qualità»:

     1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

     2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all’aperto, nelle aree intensamente frequentate;

     i) «esposizione della popolazione»: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell’esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

     l) «regolamento»: il regolamento di attuazione di cui all’articolo 3;

     m) «Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti»: lo strumento urbanistico previsto dall’articolo 4.

 

     Art. 3. (Regolamento di attuazione).

     1. In attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento da sottoporre a parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:

     a) le linee guida, anche temporali, alle quali i Comuni devono attenersi per la predisposizione e l’aggiornamento, ai sensi dell’articolo 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti;

     b) i modelli di domanda e la documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7;

     c) le procedure per le azioni di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b);

     d) le forme di trasparenza e di partecipazione di soggetti pubblici e privati, nonché dei portatori di interessi diffusi, nella redazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti e nella sua applicazione.

 

     Art. 4. (Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti).

     1. In conformità al regolamento, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti, di seguito denominato Piano.

     2. Il Piano:

     a) persegue l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell’intera comunità regionale;

     b) è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell’Amministrazione comunale che dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;

     c) definisce, di preferenza sulla base di protocolli d’intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l’installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;

     d) assicura il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199.

     3. La procedura di approvazione del Piano, in deroga a quanto contenuto negli articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, si articola nel modo seguente:

     a) il Piano è adottato dal Consiglio comunale;

     b) la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all’Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest’ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall’affissione di manifesti; copia del Piano viene contestualmente inviata ai Comuni contermini;

     c) entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano;

     d) il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all’adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;

     e) decorsi i termini di cui alle lettere b) e d) il Consiglio comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all’accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante di cui alla lettera d);

     f) la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all’Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; copia del Piano è inviata alla struttura regionale competente.

     4. Il Piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

     5. È facoltà delle Amministrazioni comunali redigere il Piano in forma associata.

 

     Art. 5. (Procedimento autorizzativo). [2]

     1. L'installazione e la modifica di tutte le infrastrutture per telefonia mobile, i ponti radio e gli impianti gap-filler viene autorizzata dal Comune territorialmente competente nel rispetto del Piano di cui all'articolo 4, previo accertamento da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), con l'esclusione per i ponti radio, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale, nonché previa acquisizione dei pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati previsti per legge.

     2. L'istanza è corredata della documentazione tecnica atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modifiche.

     3. L'ARPA si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

     4. L'istanza si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. I Comuni possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge.

     5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 4 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

     6. Il gestore dà comunicazione preventiva al Comune della data di attivazione dell'impianto.

     7. Per quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, e successive modifiche, nonché le altre disposizioni vigenti sul procedimento amministrativo.

 

     Art. 6. (Impianti mobili per telefonia mobile).

     1. L’attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile è soggetta a nulla osta preventivo del Comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti dell’ARPA e dell’ASS. Il gestore inoltra contestualmente al Comune la richiesta di nulla osta, all’ARPA e all’ASS la richiesta dei pareri vincolanti.

     2. Il nulla osta è rilasciato entro settantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda. L’ARPA e l’ASS formulano i pareri di competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l’integrazione della documentazione prodotta.

     3. Il gestore comunica al Comune, all’ARPA e all’ASS l’attivazione dell’impianto, nonché l’avvenuta dismissione dello stesso, che deve avvenire entro novanta giorni dall’attivazione.

     4. In caso di mancata dismissione dell’impianto nei termini previsti, il medesimo è considerato ai fini urbanistici quale impianto fisso per telefonia mobile da assoggettare alle disposizioni di cui all’articolo 5 e alle sanzioni di cui all’articolo 10, comma 3. Il Comune provvede alla demolizione dell’impianto e alla rimessa in pristino del sito dismesso addebitandone la spesa al gestore.

     5. L’attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile necessari per eventi straordinari e di durata limitata a quindici giorni, nonché l’installazione sono soggette a comunicazione preventiva al Comune interessato, all’ARPA e all’ASS territorialmente competente, corredata delle caratteristiche tecniche dell’impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell’impianto ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

     6. Gli oneri relativi alle verifiche successive all’attivazione sono a carico del richiedente l’installazione degli impianti.

 

     Art. 7. (Ponti radio su strutture esistenti e microcelle).

     1. L’installazione di ponti radio su strutture esistenti e l’installazione di microcelle sono soggette a denuncia di inizio attività.

     2. Il gestore presenta al Comune la denuncia di inizio attività, corredata delle caratteristiche tecniche dell’impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell’impianto ai limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche, e ne dà contestuale comunicazione all’ARPA e all’ASS.

     3. Le installazioni devono essere ultimate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della denuncia di inizio attività.

     4. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all’ARPA e all’ASS della data di attivazione, per gli adempimenti di competenza.

     5. Gli oneri relativi alle eventuali verifiche sono a carico del gestore di rete.

 

     Art. 8. (Localizzazioni incompatibili).

     1. In applicazione del principio di cautela di cui all’articolo 174, comma 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a:

     a) asili nido;

     b) scuole di ogni ordine e grado;

     c) attrezzature per l’assistenza alla maternità, l’infanzia e l’età evolutiva;

     d) attrezzature per l’assistenza agli anziani;

     e) attrezzature per l’assistenza ai disabili;

     f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11.

     2. Le localizzazioni sono inoltre vietate nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche.

     3. Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente.

     4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l’installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Vigilanza e controlli ambientali).

     1. Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall’ARPA.

     2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a verificare:

     a) il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle misure di cautela ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche;

     b) il rispetto delle misure di risanamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche;

     c) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal concessionario.

     3. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all’A.S.S.

     4. L’ARPA e l’ASS provvedono a inoltrare i verbali di accertamento delle infrazioni al Comune competente per l’avvio degli eventuali procedimenti di riduzione a conformità e/o sanzionatori.

 

     Art. 10. (Sanzioni).

     1. In caso di installazione o modifiche di impianti, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), non conformi al titolo edilizio abilitativo, il Comune ordina al gestore di rendere conforme l’installazione, fissando il termine per l’adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ordina la demolizione dell’impianto e la rimessa in pristino del sito dismesso a carico del gestore.

     3. La mancata dismissione dell’impianto mobile per la telefonia mobile entro novanta giorni dall’attivazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 120.000 euro, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche.

     4. In caso di superamento dei limiti di esposizione o di omessa riduzione a conformità, si applicano le sanzioni previste dalla legge nazionale.

 

     Art. 11. (Impianti della Protezione civile della Regione e del Servizio sanitario regionale).

     1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione necessari alla realizzazione e all’implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza, da attuarsi ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dell’articolo 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modifiche dalla legge 267/1998, e dell’articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito con modifiche dalla legge 365/2000, nonché quelli del Servizio sanitario regionale sono realizzati nel rispetto delle localizzazioni previste dal Piano, nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche e in deroga alla normativa regionale che prevede l’acquisizione di autorizzazioni, nullaosta, pareri o assensi comunque denominati, previa comunicazione al Comune, all’ARPA e all’ASS competenti per territorio.

     2. Qualora sia necessario per comprovate esigenze operative di servizio individuare localizzazioni diverse da quelle previste dal Piano, queste sono definite di concerto tra il Sindaco del Comune interessato e rispettivamente la Protezione civile della Regione e il Servizio sanitario regionale; il concerto costituisce variante al Piano.

 

     Art. 12. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) i commi 23, 24 e 25 dell’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

     b) il comma 35 dell’articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell’articolo 6, comma 23, della legge regionale 13/2000).

 

     Art. 13. (Catasto).

     1. I gestori di impianti di telefonia comunicano entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo le caratteristiche tecniche dell’impianto all’ARPA per l’inserimento nel catasto regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

     2. Il catasto è pubblico ed è consultabile sul sito Internet dell’ARPA entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Informazione e trasparenza).

     1. Gli impianti, fissi e mobili per la telefonia mobile, a esclusione delle microcelle, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:

     a) la data e il numero dell’autorizzazione;

     b) la data di attivazione;

     c) i dati del gestore;

     d) i riferimenti relativi alle relazioni tecniche dell’ARPA e dell’ASS territorialmente competente;

     e) l’indirizzo internet del sito curato dall’ARPA relativo al catasto e alle caratteristiche tecniche dell’impianto.

     2. Gli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all’articolo 6, comma 5, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato per tutta la durata della permanenza dell’impianto, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:

     a) le date di comunicazione, installazione, attivazione, disattivazione e dismissione dell’impianto;

     b) la descrizione dell’evento straordinario che motiva la necessità dell’impianto;

     c) i dati del gestore.

     3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l’irrogazione, da parte del Comune competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

     4. I dati di cui all’articolo 13 dovranno essere pubblicati sul sito internet curato dall’ARPA entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di attivazione dell’impianto.

 

     Art. 15. (Norme finali e transitorie).

     1. I procedimenti consultivi di competenza dell’ARPA e dell’ASS in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro i termini previsti dalla medesima.

     2. I termini di cui all’articolo 13, comma 1, per gli altri impianti già attivati, decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, è ammessa la presentazione di istanze purché contenenti i dati necessari per l’istruttoria.

     4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, in assenza di esso o in mancanza della sua revisione annuale, i Comuni possono autorizzare la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonchè del regolamento [3].

     5. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, non si applicano ai Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento abbiano approvato o adottato strumenti urbanistici aventi i contenuti previsti per il Piano.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 53 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[3] Comma così sostituito dall'art. 75 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.