§ 2.6.8 – R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:12/10/1933
Numero:1700


Sommario
Articolo unico.      E' approvato il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle [...]
Art. 1.  Dell'ufficio centrale per la difesa delle piante.
Art. 2.      L'ufficio centrale per la difesa delle piante di cui all'articolo precedente, per l'esplicazione dei servizi di vigilanza, segnalazione e cura delle piante, ai sensi [...]
Art. 3.      Il comitato per la difesa contro le malattie delle piante, che si riunisce, di regola, in seduta plenaria, nella sua prima riunione, provvederà a formare nel suo seno, [...]
Art. 4.  Dei compiti del comitato.
Art. 5.  Degli istituti di ricerca e di sperimentazione.
Art. 6.  Dei regi osservatori per la difesa delle piante e delle loro attribuzioni.
Art. 7.  Dei commissariati provinciali per le malattie delle piante e delle loro attribuzioni.
Art. 8.  Dei delegati speciali per le malattie delle piante.
Art. 9.  Delle borse di studio.
Art. 10.      Agli effetti dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, sono considerati vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione delle [...]
Art. 11.  Della richiesta di autorizzazione.
Art. 12.  Della concessione dell'autorizzazione.
Art. 13.  Dei requisiti dei vivai per i prodotti destinati all'esportazione.
Art. 14.  Delle ispezioni periodiche.
Art. 15.  Della circolazione all'interno.
Art. 16.  Della circolazione di semi sospetti o non di inquinamento di cuscuta.
Art. 17.  Dell'uso delle dichiarazioni.
Art. 18.  Del commercio ambulante.
Art. 19.  Della circolazione delle viti.
Art. 20.  Controllo sulle circolazioni all'interno.
Art. 21.  Del servizio di vigilanza.
Art. 22.  Della vigilanza sull'esportazione.
Art. 23.  Della quarantena.
Art. 24.  Delle malattie delle piante.
Art. 25.  Della esecuzione delle cure obbligatorie.
Art. 26.  Dei commissari speciali e delle loro attribuzioni.
Art. 27.  Della esecuzione pratica delle operazioni di difesa.
Art. 28.  Delle spese occorrenti per le cure obbligatorie.
Art. 29.  Delle ripartizioni delle spese anticipate dallo Stato per operazioni di difesa a carico degli inadempienti.
Art. 30.  Della ripartizione delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione diretta delle operazioni di lotta.
Art. 31.  Delle operazioni di lotta eseguite dai consorzi.
Art. 32.  Della ripartizione delle spese anticipate dai consorzi.
Art. 33.  Del pagamento dei contributi da parte dello Stato.
Art. 34.  Della lotta contro le cavallette e del relativo concorso da parte dello Stato.
Art. 35.  Del ricupero delle spese anticipate dallo Stato.
Art. 36.  Delle delegazioni sugli esattori.
Art. 37.  Del rimborso di mutui concessi da istituti di credito.
Art. 38.  Della ricerca della fillossera, delle operazioni di distruzione e di cura.
Art. 39.  Dei sussidi.
Art. 40.      S'intendono interessati ai consorzi obbligatori, agli effetti dei benefici prodotti dagli enti e salvo quanto è disposto dai successivi articoli 53 e 55, i proprietari [...]
Art. 41.  Dei consorzi volontari.
Art. 42.  Del riconoscimento dei consorzi volontari.
Art. 43.  Dei consorzi obbligatori.
Art. 44.  Dei compiti dei consorzi obbligatori.
Art. 45.  Della costituzione dei consorzi.
Art. 46.  Dei compiti dei consorzi.
Art. 47. 
Art. 48.  Della formazione degli elenchi.
Art. 49.  Del controllo degli elenchi.
Art. 50.  Delle variazioni agli elenchi.
Art. 51.  Dei ruoli di contribuzione.
Art. 52.  Della trasmissione dei ruoli alle regie prefetture.
Art. 53.      I proprietari di terreni hanno diritto a rivalersi dell'importo delle contribuzioni, per l'esecuzione della lotta contro le malattie delle piante, sugli affittuari, [...]
Art. 54.  Dei contributi per le spese generali di amministrazione.
Art. 55.  Dei contributi per i consorzi di miglioramento e di incremento delle coltivazioni.
Art. 56.  Dell'aumento del contributo consorziale per i consorzi della viticoltura.
Art. 57.  Della riscossione da parte degli esattori.
Art. 58.  Della riscossione da parte dei ricevitori provinciali.
Art. 59.  Del rimborso delle quote inesigibili.
Art. 60.  Dell'ammortamento dei mutui concessi dallo Stato.
Art. 61.  Delle sanzioni per ritardato pagamento.
Art. 62.  Della nomina della commissione amministrativa.
Art. 63.  Dei compiti della commissione amministrativa.
Art. 64.  Della consulenza economica.
Art. 65.  Del commissario straordinario.
Art. 66.  Del bilancio preventivo e consuntivo dei consorzi.
Art. 67.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 68.  Delle spese.
Art. 69.  Dei contratti
Art. 70.  Del servizio di cassa dei consorzi.
Art. 71.  Della cauzione.
Art. 72.  Della direzione tecnica dei consorzi di difesa.
Art. 73.  Della nomina per concorso dei direttori dei consorzi di miglioramento ed incremento.
Art. 74.  Della nomina per chiamata.
Art. 75.  Della designazione del direttore tecnico di più consorzi.
Art. 76.  Del trattamento economico ai direttori tecnici dei consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni.
Art. 77.  Del personale occorrente ai consorzi di difesa a durata temporanea.
Art. 78.  Del personale occorrente ai consorzi di incremento e di miglioramento
Art. 79. 
Art. 80.  Della direzione tecnica delle operazioni di difesa.
Art. 81.  (art. 115 regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, modificato).
Art. 82.  (art. 117 regolamento citato, modificato).
Art. 83.  (art. 118 regolamento citato, modificato).
Art. 84.  (art. 119 regolamento citato, modificato).
Art. 85.  (art. 120 regolamento citato, modificato).
Art. 86.  (art. 121 regolamento citato, modificato).
Art. 87.  (art. 122 regolamento citato).
Art. 88.  (art. 123 regolamento citato, modificato).
Art. 89.  (art. 125 regolamento citato, modificato).
Art. 90.  (art. 127 regolamento citato).
Art. 91.  (art. 128 regolamento citato, modificato).
Art. 92.  (art. 129 regolamento citato, modificato).
Art. 93.  (art. 130 regolamento citato).
Art. 94.  (art. 131 regolamento citato, modificato).
Art. 95.  (art. 132 regolamento citato).
Art. 96.  (art. 133 regolamento citato).
Art. 97.  (art. 134 regolamento citato).
Art. 98.  (art. 135 regolamento citato).
Art. 99.  (art. 136 regolamento citato).
Art. 100.  Della costituzione delle federazioni.
Art. 101.  Del riconoscimento delle federazioni.
Art. 102.  Degli scopi delle federazioni.
Art. 103.  Dell'assemblea.
Art. 104.  Dell'amministrazione.
Art. 105. 
Art. 106.  Del regolamento interno.
Art. 107.  Cessazione dei consorzi.
Art. 108.  Pene e sanzioni.


§ 2.6.8 – R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700. [1]

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.

(G.U. 22 dicembre 1933, n. 295).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni di cui al regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1871, ed alla legge 22 dicembre 1932, n. 1933; regolamento che viene annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

 

Regolamento

 

Titolo I

DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, DI SEGNALAZIONE

E DI CURA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

 

Capitolo I

ORGANI INCARICATI DEL SERVIZIO PER LA DIFESA DELLE PIANTE

 

          Art. 1. Dell'ufficio centrale per la difesa delle piante.

     Presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà costituito l'ufficio centrale per la difesa delle piante, avvalendosi del personale di cui al regio decreto 19 marzo 1931, n. 247.

     Con il decreto di costituzione saranno precisati i compiti e le funzioni dell'ufficio suddetto.

     Direzione ed organi del servizio per la difesa delle piante

 

          Art. 2.

     L'ufficio centrale per la difesa delle piante di cui all'articolo precedente, per l'esplicazione dei servizi di vigilanza, segnalazione e cura delle piante, ai sensi della legge, si avvale dei seguenti organi:

     a) Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

     b) Istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

     c) Osservatori per le malattie delle piante;

     d) Commissariati provinciali per le malattie delle piante.

     Del comitato per la difesa contro le malattie delle piante

 

          Art. 3.

     Il comitato per la difesa contro le malattie delle piante, che si riunisce, di regola, in seduta plenaria, nella sua prima riunione, provvederà a formare nel suo seno, una sezione economica, per la risoluzione di questioni inerenti alla organizzazione consorziale di cui al titolo III della legge.

     Il ministro per l'agricoltura e le foreste può far intervenire alle sedute plenarie del comitato per la difesa delle piante funzionari o estranei all'amministrazione, di speciale competenza, quando, per la natura delle questioni da trattare, ne reputi opportuno l'intervento; i medesimi hanno soltanto voto consultivo.

     Le funzioni di segretario del comitato per la difesa delle piante saranno affidate con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, ad un funzionario del ministero, appartenente al gruppo A.

     Il trattamento economico da corrispondere ai componenti del comitato è regolato a norma dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni.

 

          Art. 4. Dei compiti del comitato.

     Il comitato per la difesa contro le malattie delle piante provvede, annualmente, a compilare o a modificare:

     a) l'elenco dei parassiti delle piante, delle parti di piante e dei semi ritenuti pericolosi o sospetti, ai fini della difesa delle coltivazioni;

     b) le norme da prescrivere per impedire la diffusione dei parassiti anzidetti;

     c) l'elenco dei metodi di disinfezione e di cura e dei rimedi da adottare contro le malattie e i parassiti delle piante;

     d) le eventuali norme da adottare nei casi in cui debba farsi luogo alla distruzione delle piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali;

     e) l'elenco delle piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali, ospiti o veicolo di malattie e parassiti vegetali pericolosi o sospetti, sia ai fini della circolazione all'interno, che a quelli dell'importazione o dell'esportazione;

     f) le norme da seguire nei casi dubbi circa la presenza o la natura della malattia, per i quali sia necessario prescrivere un congruo periodo di quarantena;

     g) le prescrizioni circa l'impiego di imballaggi speciali per piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali che possono essere ospiti o veicolo di malattie pericolose o sospette.

 

          Art. 5. Degli istituti di ricerca e di sperimentazione.

     Gli istituti di ricerca e di sperimentazione, di cui all'art. 22 della legge, debbono:

     1) compiere lo studio scientifico delle malattie;

     2) sperimentare i metodi profilattici e di cura delle malattie;

     3) giudicare della natura delle malattie nei casi dubbi o controversi;

     4) inviare al servizio centrale del ministero una relazione annuale sull'andamento e sulle cure delle malattie.

     Le funzioni di direttore degli istituti di ricerca e di sperimentazione saranno riconosciute con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto con il ministro per le finanze.

     Quando tali funzioni vengano conferite ad insegnanti di università o di istituti d'istruzione superiore o a direttori d'istituti autonomi specializzati per la fitopatologia, nel su indicato decreto sarà determinata la retribuzione da corrispondersi ad essi, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

 

          Art. 6. Dei regi osservatori per la difesa delle piante e delle loro attribuzioni.

     Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno istituiti i regi osservatori per le malattie delle piante e ne verrà fissata la circoscrizione.

     L'incarico della direzione dei regi osservatori per le malattie delle piante sarà, con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, conferito a funzionari dello Stato o dirigenti di istituti di propaganda e di sperimentazione anche autonomi.

     Il ministero, previo assenso dell'amministrazione interessata, affiderà, tuttavia, le funzioni di regi osservatori anche agli istituti di ricerca e di sperimentazione, di cui al precedente articolo, ai laboratori di patologia vegetale e di entomologia agraria dei regi istituti superiori agrari del regno ed ai laboratori di ogni altra istituzione governativa, di carattere superiore, quando abbiano personale e mezzi adatti.

     Per l'incarico della direzione dei regi osservatori per le malattie delle piante, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

     Gli osservatori per la difesa delle piante, oltre ai compiti ad essi devoluti dalla legge, debbono:

     1) esaminare il materiale patologico ad essi inviato dai commissari provinciali e dai delegati speciali, di cui all'art. 8;

     2) studiare e seguire le malattie delle piante nella propria circoscrizione;

     3) divulgare le istruzioni pratiche per combattere e prevenire le malattie;

     4) inviare al ministero un rapporto trimestrale sulle osservazioni fatte e sui lavori eseguiti;

     5) raccogliere annualmente i dati statistici relativi alla diffusione delle malattie e ai danni da esse prodotti.

 

          Art. 7. Dei commissariati provinciali per le malattie delle piante e delle loro attribuzioni.

     I commissariati provinciali per le malattie delle piante assolvono i compiti ad essi affidati dalla legge e dal presente regolamento, sotto le direttive dei regi osservatori per le malattie delle piante. Essi, inoltre, provvedono alla propaganda sulle cause delle malattie e sui mezzi di profilassi e di difesa, d'accordo col regio osservatorio della circoscrizione, al quale sono tenuti a denunciare la comparsa di parassiti e malattie delle piante e a fornire le notizie statistiche sui danni prodotti dalle malattie.

 

          Art. 8. Dei delegati speciali per le malattie delle piante.

     Funzionano da delegati speciali del ministero dell'agricoltura e delle foreste, addetti alla difesa delle piante, ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge:

     1° i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia e l'entomologia agraria e il personale tecnico dipendente;

     2° i direttori dei regi osservatori per le malattie delle piante;

     3° i direttori dei regi commissariati provinciali e il personale tecnico dipendente;

     4° gli ispettori delle malattie delle piante;

     5° i delegati tecnici antifillosserici.

     Con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, e su proposta dei regi osservatori per le malattie delle piante, possono essere conferite le funzioni di delegato speciale per le malattie delle piante a professori di istituti superiori di studio e sperimentazione, ad insegnanti di scuole agrarie medie ed anche a professionisti di speciale competenza.

     Agli incaricati di siffatte funzioni, che non siano dipendenti dello Stato, sarà corrisposto un compenso, da stabilirsi col decreto che ne conferisce le funzioni, nella misura non superiore a lire 1200 annue.

     I delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 e gli altri incaricati di siffatte funzioni, per effetto del precedente capoverso, sono alla dipendenza dei regi osservatori per le malattie delle piante.

     Tutti indistintamente i delegati del ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti alla difesa delle piante hanno, nell'esercizio delle loro attribuzioni, funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento delle contravvenzioni e per la redazione dei relativi verbali. Per la loro identificazione personale devono essere muniti di speciale tessera, con fotografia, rilasciata dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 9. Delle borse di studio.

     Ai fini di preparare personale tecnico specializzato nella entomologia agraria e nella patologia vegetale, il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di concedere borse di studio da usufruire presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione o presso i regi osservatori per la difesa delle piante.

     Le borse saranno conferite mediante concorso pubblico, per esame e per titoli, tra laureati in scienze agrarie o in scienze naturali secondo norme che saranno fissate nel relativo bando.

     L'ammontare delle borse di studio sarà stabilito con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo accordo col ministero delle finanze.

 

Capitolo II

Vigilanza all'interno dei vivai e degli stabilimenti orticoli

 

          Art. 10.

     Agli effetti dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, sono considerati vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi e stabilimenti o case di commercio di piante e semi destinati alla coltivazione, tutte quelle aziende, qualunque ne sia l'entità, la produzione e la natura, la cui ordinaria attività sia indirizzata a fini industriali o commerciali.

     I vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di sementi appartenenti ad enti agrari privati, consorziali o parastatali soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della legge, qualora destinino, anche in parte, la loro produzione per la cessione a terzi a qualsiasi titolo.

 

          Art. 11. Della richiesta di autorizzazione.

     La speciale autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 1 della legge, per l'esercizio di vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, e per aziende di vendita di piante, parti di piante e semi deve essere chiesta al prefetto, mediante domanda su carta da bollo, recante le seguenti indicazioni:

     1° nome, cognome e paternità del proprietario dell'azienda;

     2° nome, cognome e paternità del conduttore dell'azienda;

     3° luogo ove sorge l'azienda (provincia, comune, località);

     4° entità e specie della produzione per la quale si chiede l'autorizzazione;

     5° se i prodotti sono destinati alla vendita all'interno o all'estero;

     6° estensione del terreno adibito a vivaio e semenzaio (nel caso di vivaio o semenzaio o stabilimenti orticoli);

     7° locali, macchinari ed attrezzi di cui dispone l'azienda, quando trattisi di stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi;

     8° nel caso di aziende che commerciano piante, parti di piante e semi di produzione altrui (oltre alle indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5), la provenienza abituale delle piante, parti di piante e semi commerciali;

     9° provenienza delle marze occorrenti per gli innesti.

     Le domande per impianti di vivai e di stabilimenti orticoli devono essere presentate non oltre il 31 agosto dell'anno in cui l'azienda intende iniziare il suo funzionamento.

     Le domande per l'esercizio di stabilimenti di preparazione e selezione di sementi e per la vendita delle piante, parti di piante e semi possono essere inoltrate in qualunque periodo dell'anno.

 

          Art. 12. Della concessione dell'autorizzazione.

     I prefetti, che ricevono le domande di autorizzazione di cui al precedente articolo, devono trasmetterle, per il prescritto parere, al commissario provinciale per le malattie delle piante della rispettiva provincia, entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

     Entro il termine di giorni quindici, poi, i commissari per le malattie delle piante, eseguiti i controlli e gli accertamenti necessari, restituiranno al prefetto le domande, con il proprio parere, espresso per iscritto.

     Il prefetto concede l'autorizzazione su speciale modulo numerato; il provvedimento che concede l'autorizzazione è pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della provincia e sul Bollettino della cattedra provinciale di agricoltura.

 

          Art. 13. Dei requisiti dei vivai per i prodotti destinati all'esportazione.

     I proprietari, i direttori e i conduttori a qualunque titolo di vivai, nel caso in cui destinino, anche in parte, la produzione alla esportazione fuori del regno, devono, nella domanda di cui agli articoli precedenti, esplicitamente dichiarare che il loro vivaio possiede anche i requisiti stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.

 

          Art. 14. Delle ispezioni periodiche.

     Il servizio di ispezione di cui all'art. 2 della legge è dal ministero dell'agricoltura e delle foreste affidato ai direttori dei regi osservatori per le malattie delle piante, i quali possono esplicarlo sia direttamente, sia a mezzo dei delegati speciali per la difesa delle piante, di cui all'art. 8 del presente regolamento.

     La distruzione totale o parziale di materiale infetto, nei casi previsti dal comma terzo dell'art. 2 della legge, dovrà essere eseguita in presenza dell'incaricato della ispezione.

     In caso di resistenza da parte del proprietario o possessore o consegnatario del materiale infetto da distruggere, chi esegue l'ispezione può chiedere l'ausilio della forza pubblica, la quale è tenuta a prestarlo. Dell'accertamento dell'infezione ritenuta pericolosa e della conseguente distruzione del materiale deve essere redatto verbale firmato dagli intervenuti.

     In casi di accertamento di infezioni ritenute curabili, chi esegue l'ispezione ha facoltà di imporre metodi curativi adatti, che il titolare dell'azienda ispezionata è obbligato ad eseguire. Durante il periodo della cura potrà essere, se del caso, ordinata, su proposta del regio osservatorio e per il tempo da esso ritenuto necessario, la sospensione dell'autorizzazione.

     I provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione sono presi dal prefetto non oltre cinque giorni dalla proposta fattane dal regio osservatorio per le malattie delle piante.

     Della omissione dell'obbligo della denuncia sancito all'art. 7 della legge, gli incaricati delle ispezioni redigono verbale, che trasmettono all'autorità giudiziaria, al regio osservatorio delle malattie delle piante e al prefetto della provincia.

 

          Art. 15. Della circolazione all'interno.

     Le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge, che riguardano i documenti, certificati, etichette, ecc., si applicano a qualsiasi spedizione o circolazione di piante, parti di piante e semi, sia che esse avvengano su vie ferrate, che per vie di mare, lacuali, fluviali o aeree o su strade ordinarie.

     Nei documenti richiesti dal citato art. 5 tutte le indicazioni devono essere scritte in inchiostro o a macchina, sempre in modo che siano chiare e facilmente leggibili.

     Le etichette, di cui debbono essere muniti i colli contenenti piante, parti di piante e semi, dovranno essere in cartoncino resistente di color bianco, delle dimensioni minime di centimetri cinque per centimetri dieci.

     Nel caso di spedizioni di piante, parti di piante e semi su vie ordinarie, i colli devono essere provvisti delle prescritte etichette ed essere accompagnati da una dichiarazione (in possesso di chi accompagna la merce) dello speditore, nella quale devono essere riportate le dichiarazioni richieste per le lettere di vettura.

     I permessi di cui al comma terzo dell'art. 5 della legge possono essere rilasciati, oltrechè dai regi osservatori per le malattie delle piante e dai commissari provinciali per le malattie delle piante, anche dai delegati speciali di cui all'art. 8 del presente regolamento.

 

          Art. 16. Della circolazione di semi sospetti o non di inquinamento di cuscuta.

     I colli contenenti semi, che possono essere veicolo di cuscuta, devono portare sull'etichetta prescritta dall'art. 5 della legge e dall'art. 15 del presente regolamento, oltre la dichiarazione "esenti da cuscuta" anche la indicazione del certificato dell'analisi eseguita dagli istituti autorizzati.

     I semi spediti agli stabilimenti di decuscutazione devono portare scritta sull'etichetta la dichiarazione "destinati alla decuscutazione".

     Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere trascritte anche sulle lettere di vettura, note e fatture che accompagnano la merce e sulla dichiarazione di cui al precedente articolo, in caso di spedizione su strade ordinarie.

     I semi di scarto, che possono essere veicolo di cuscuta, provenienti dalle operazioni di selezione meccanica e di decuscutazione, non possono essere messi in circolazione ove non siano stati preventivamente trattati in modo da privarli del loro potere germinativo.

     Tale condizione deve essere dichiarata sui documenti che, a norma delle precedenti disposizioni, debbono accompagnare la merce.

     I colli contenenti tale merce ed i relativi documenti di accompagno debbono, altresì, portare la indicazione "scarti per alimentazione bestiame".

 

          Art. 17. Dell'uso delle dichiarazioni.

     E' fatto divieto ai proprietari, conduttori, direttori di vivai di piante, di stabilimenti orticoli o di stabilimenti per la preparazione e selezione delle sementi, di coprire, con dichiarazione del nome dell'azienda della quale sono proprietari, conduttori o direttori, le spedizioni di piante, parti di piante e semi, non prodotte nei propri vivai e stabilimenti e non provenienti da vivai o stabilimenti autorizzati.

     I contravventori saranno puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 2000, secondo le disposizioni del primo comma dell'art. 34 della legge.

 

          Art. 18. Del commercio ambulante.

     I produttori ed i commercianti, che abbiano ottenuta la autorizzazione di cui all'art. 1 della legge e che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 5, possono vendere la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone, devono, in ogni caso, accompagnare la merce stessa con la dichiarazione e con i certificati, di cui ai precedenti articoli 15 e 16 e munirla delle prescritte etichette. La merce dovrà essere consegnata agli acquirenti provvista anche di etichetta, che rechi le indicazioni di cui al su indicato art. 5 della legge.

     Le piante, parti di piante e semi, offerti in vendita, che vengono riconosciuti infetti, saranno confiscati e distrutti.

 

          Art. 19. Della circolazione delle viti.

     Le spedizioni, comunque effettuate, di viti o parti di viti, anche secche, provviste di radici, da territori dichiarati infetti o sospetti d'infestazione fillosserica e destinate a località infette o sospette, che, per raggiungere la loro destinazione, debbano attraversare zone immuni, devono essere accompagnate, oltre che dai documenti di cui al precedente art. 15, da un certificato, rilasciato dal regio osservatorio per le malattie delle piante, che comprovi l'avvenuta disinfezione, prescritta dal secondo comma dell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato con l'art. 1 del regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937, n. 428 [2] .

     Tale certificato non è prescritto per la circolazione del predetto materiale nell'àmbito di territori contermini infetti o sospetti da infestazione di fillossera.

     (Omissis) [3].

 

          Art. 20. Controllo sulle circolazioni all'interno.

     L'osservanza delle norme relative alla circolazione all'interno del regno delle piante, parti di piante e semi, è esercitata dai regi osservatori per le malattie delle piante, sia direttamente, sia a mezzo dei delegati speciali di cui al precedente art. 8, coadiuvati dalla milizia ferroviaria, portuale e stradale e dalla milizia forestale.

     Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge, gli incaricati del controllo sopra indicati potranno procedere al sequestro e alla distruzione di piante, parti di piante e semi circolanti nell'interno del regno, sui quali venga accertata una infezione ritenuta pericolosa per la difesa delle piante coltivate. Delle operazioni di sequestro e di distruzione dovrà essere redatto verbale, che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria.

 

Capitolo III

VIGILANZA SULLA IMPORTAZIONE E SULLA ESPORTAZIONE

 

          Art. 21. Del servizio di vigilanza.

     Per il servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, ai sensi dell'art. 9 della legge, vigono le medesime disposizioni di cui al primo comma dell'art. 20 del presente regolamento.

     L'applicazione delle disposizioni relative alla lettera a dell'art. 9 della legge sarà regolata con decreto ministeriale per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 22. Della vigilanza sull'esportazione.

     Sulle norme da adottare, nel caso di controllo sull'esportazione di vegetali, disposte dal ministero dell'agricoltura e delle foreste o richieste da convenzioni internazionali o dai paesi importatori, sarà sentito il parere del comitato per le malattie delle piante.

     Il controllo fitosanitario per la esportazione dei vegetali di cui al comma precedente sarà eseguito dai regi osservatori per le malattie delle piante, sia direttamente, sia a mezzo dei delegati speciali per la difesa delle piante, all'uopo autorizzati, coadiuvati dalla milizia ferroviaria e portuale, dalla regia guardia di finanza e dal personale della regia dogana.

 

          Art. 23. Della quarantena.

     Con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato per le malattie delle piante, saranno fissate le norme generali per la quarantena da prescriversi, nei casi dubbi, circa la presenza e la natura delle malattie da cui eventualmente siano affette le piante, parti di piante e semi da importare.

 

Capitolo IV

MALATTIE DELLE PIANTE

OPERAZIONI DI DIFESA E SUSSIDI

 

          Art. 24. Delle malattie delle piante.

     S'intendono per malattie delle piante, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, quelle determinate da cause inorganiche e quelle derivanti da cause organiche (parassiti vegetali, in essi comprese le piante infestanti, e parassiti animali, fra essi compresi gli animali danneggiatori di qualsiasi specie).

 

          Art. 25. Della esecuzione delle cure obbligatorie.

     Quando sia resa obbligatoria, ai sensi della lettera a) dell'art. 11 della legge, l'applicazione dei rimedi contro le malattie od altri nemici delle piante, compreso il metodo distruttivo, il ministero della agricoltura e delle foreste può nominare, di volta in volta, un commissario speciale, con l'incarico di sorvegliare l'andamento delle lotte e di disporre la esecuzione delle operazioni di difesa a carico degli inadempimenti o dei ritardatari.

     Il decreto di nomina del commissario è reso pubblico affiggendolo all'albo dei comuni nei territori dei quali dovranno applicarsi i rimedi.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 26. Dei commissari speciali e delle loro attribuzioni.

     I commissari speciali previsti dal precedente articolo, possono essere scelti all'infuori del personale addetto ai servizi di difesa delle piante, di cui all'art. 22 della legge.

     Ai commissari speciali che siano estranei all'amministrazione dello Stato sarà corrisposta una retribuzione da determinarsi, di concerto col ministero delle finanze, nel decreto che ne conferisce l'incarico, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

     I commissari speciali incaricati di dirigere e sorvegliare le operazioni di difesa, oltre che dal commissario provinciale per le malattie delle piante, sono assistiti dai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 11, lett. b), della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato con l'art. 4 del regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530 [5].

     Nelle zone nelle quali non siano stati costituiti tali consorzi, i commissari speciali saranno assistiti da un rappresentante dell'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta dei datori di lavoro e da un rappresentante dell'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta dei lavoratori della agricoltura, competenti per territorio, e i podestà dei comuni interessati alla difesa assumeranno le funzioni di commissari comunali alle dipendenze del commissario speciale, assistiti da un rappresentante per ognuna delle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei datori di lavoro della agricoltura e dei lavoratori dell'agricoltura, competenti per territorio [6].

 

          Art. 27. Della esecuzione pratica delle operazioni di difesa.

     Per la esecuzione delle operazioni di lotta di cui all'art. 25 del presente regolamento, il commissario speciale ha facoltà di assumere la mano d'opera necessaria (capi squadra ed operai) o di affidare il compimento delle operazioni disposte agli stessi interessati, siano essi singoli od associati.

     Analoghe facoltà sono concesse al commissario speciale nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 della legge.

 

          Art. 28. Delle spese occorrenti per le cure obbligatorie.

     Le spese per l'applicazione obbligatoria dei rimedi contro le malattie e per l'impiego dei mezzi di lotta, ivi compreso quello per i metodi distruttivi, sono a totale carico degli interessati, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 4 e degli articoli 28 e 29 della legge, per i casi in essi previsti.

 

          Art. 29. Delle ripartizioni delle spese anticipate dallo Stato per operazioni di difesa a carico degli inadempienti.

     Per la esecuzione delle operazioni di difesa a carico degli inadempienti o dei ritardatari, di cui all'art. 11 della legge, le spese occorrenti saranno anticipate dallo Stato. La liquidazione di tali spese è fatta dal commissario speciale di cui ai precedenti articoli, e, vistata dal prefetto, sarà notificata agli interessati per mezzo del podestà. Contro la relativa quota addebitata, gli interessati possono, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorrere al prefetto, il quale provvede definitivamente.

     Le somme risultanti dalla liquidazione definitiva saranno riscosse dall'esattore comunale, con le norme e colla procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio.

 

          Art. 30. Della ripartizione delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione diretta delle operazioni di lotta.

     Nel caso previsto dall'art. 29 della legge, le quote di competenza degli enti locali e dei proprietari interessati nella spesa anticipata dallo Stato per l'esecuzione diretta delle operazioni di lotta saranno liquidate e riscosse con le stesse norme di cui al precedente articolo.

     Per il rimborso di dette spese è ammessa la ratizzazione.

     Per ottenere tale ratizzazione gli enti interessati dovranno farne istanza al ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, previo accordo col ministero delle finanze, deciderà in merito.

     I consorzi, i comuni e le province dovranno garantire il regolare pagamento del debito ratizzato mediante delegazioni da rilasciare, per ciascuna annualità, secondo le norme contenute nei successivi articoli.

     Nei riguardi dei proprietari interessati, il ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo col ministero delle finanze, stabilirà il numero degli esercizi finanziari nei quali dovrà essere rimborsata la quota di spesa loro spettante per i lavori di difesa.

 

          Art. 31. Delle operazioni di lotta eseguite dai consorzi.

     La esecuzione delle operazioni di difesa e l'applicazione dei mezzi di lotta che i consorzi obbligatori e quelli volontari, riconosciuti o non, compiono a norma dell'art. 13 della legge, saranno disciplinate dai regi osservatori per le malattie delle piante, quando non sia stato disposto diversamente, ai sensi del comma a) dell'art. 11 della legge.

 

          Art. 32. Della ripartizione delle spese anticipate dai consorzi.

     Le spese sostenute dai consorzi per la esecuzione diretta delle lotte, nei casi previsti alla lettera b) dell'art. 13 della legge, saranno riscosse con le stesse modalità di cui all'art. 29 del presente regolamento.

     La ripartizione delle su indicate spese potrà essere fatta in base alla superfice del terreno difeso o al numero delle piante che subirono il trattamento.

 

          Art. 33. Del pagamento dei contributi da parte dello Stato.

     Il concorso dello Stato nelle spese occorse per la esecuzione delle operazioni di difesa contro le malattie delle piante, e per i casi previsti dalla legge, sarà liquidato a favore dei consorzi, comuni o province, in seguito a presentazione del conto consuntivo delle spese sostenute dagli enti stessi, debitamente approvato dalla regia prefettura.

 

          Art. 34. Della lotta contro le cavallette e del relativo concorso da parte dello Stato.

     Il concorso dello Stato nelle spese per la lotta contro le cavallette, previsto dal secondo comma dell'art. 28 della legge, può effettuarsi anche sotto forma di fornitura di veleni o di attrezzi.

     Nei bilanci delle province e dei comuni interessati sarà stanziato un fondo speciale per sopperire alle spese per la lotta contro le cavallette che agli stessi fanno carico, a mente del disposto del secondo comma dell'art. 28 succitato.

 

          Art. 35. Del ricupero delle spese anticipate dallo Stato.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà a quello delle finanze, per il relativo recupero, l'importo delle spese dovute dai consorzi e dagli enti, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge, indicando le eventuali ratizzazioni.

 

          Art. 36. Delle delegazioni sugli esattori.

     I consorzi, i comuni e le province debitrici di somme verso lo Stato, per i casi previsti all'art. 29 della legge, devono emettere delegazioni, a favore dell'erario, per l'ammontare delle somme stesse, sugli esattori incaricati della riscossione dei contributi consorziali e delle imposte o sovrimposte dirette e indirette, in un termine non superiore di giorni trenta a quello nel quale avranno avuto notizia della liquidazione definitiva.

     Qualora gli enti debitori non emettessero le delegazioni nel termine anzidetto, si provvederà di ufficio: in quanto ai comuni e alle province, ai sensi della legge comunale e provinciale; in quanto ai consorzi, mediante decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, che terrà luogo delle delegazioni del consorzio.

     Alle delegazioni rilasciate dai comuni, dalle province e dai consorzi sono applicabili le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e del relativo regolamento 15 settembre 1923, n. 2090.

 

          Art. 37. Del rimborso di mutui concessi da istituti di credito.

     I prestiti di esercizio che gli istituti di credito agrario sono autorizzati a concedere, ai sensi dell'art. 30 della legge, ai consorzi obbligatori ed a quelli volontari riconosciuti, saranno ammortizzabili nel termine massimo di cinque anni.

     Per la riscossione della somma mutuata, il consorzio provvederà al rilascio di delegazioni sugli esattori incaricati delle riscossioni dei contributi consorziali, colle modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 36.

 

          Art. 38. Della ricerca della fillossera, delle operazioni di distruzione e di cura.

     Agli effetti dell'art. 4 della legge, la ricerca della fillossera è affidata alla diretta competenza del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per tale ricerca il ministero potrà valersi del personale di cui all'art. 22 della legge, ed eventualmente assumere personale avventizio speciale. Le mansioni di detto personale avventizio e le retribuzioni ad esso spettanti per la durata dei lavori, saranno fissate col relativo decreto ministeriale di assunzione, da emettersi di concerto col ministero delle finanze.

     Per le operazioni di distruzione delle viti fillosserate, nei casi previsti dall'art. 4 della legge, che sono eseguite direttamente dallo Stato, potrà essere nominato un commissario speciale, con le stesse modalità e le disposizioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

 

          Art. 39. Dei sussidi.

     Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge, sono considerati piccoli proprietari, coloni, affittuari, coltivatori diretti dei fondi danneggiati, coloro che, nell'ultimo triennio, ritrassero, complessivamente, un reddito annuo lordo non superiore a lire 1500.

     Per ottenere il sussidio previsto dalla legge, gli interessati debbono rivolgere domanda al ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un mese dal giorno nel quale fu effettuata la distruzione di cui si chiede il parziale risarcimento, comprovando la loro qualità di coltivatori diretti.

     Il ministero, in base a perizia dei danni affidata ad apposito incaricato, fissa, di volta in volta, la misura del sussidio che, in ogni caso, non potrà superare il 50 per cento del valore delle coltivazioni distrutte.

 

Titolo II

CONSORZI DI DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE E DI MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI

 

Capitolo I

DEGLI INTERESSATI AI CONSORZI OBBLIGATORI DI DIFESA E DI MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI

 

          Art. 40.

     S'intendono interessati ai consorzi obbligatori, agli effetti dei benefici prodotti dagli enti e salvo quanto è disposto dai successivi articoli 53 e 55, i proprietari che conducono in economia i loro poderi, i fittaiuoli, gli usufruttuari, gli enfiteuti e gli utenti di quote di beni costituenti i demani comunali e i domini collettivi, i quali coltivino in tutto od in parte le piante della specie per la difesa delle quali il consorzio si costituisce.

     Dove vige la colonia parziaria sono interessati al consorzio oltre i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo anche i coloni [7].

 

Capitolo II

CONSORZI DI DIFESA

 

          Art. 41. Dei consorzi volontari.

     La costituzione dei consorzi volontari di cui all'art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato con l'art. 3 del regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, fra proprietari e conduttori a qualsiasi titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, siano persone od enti, di terreni in cui siano piante attaccate da malattie od insetti diffusibili, deve essere fatta mediante atto pubblico [8].

     Nell'atto costitutivo del consorzio devono essere precisati lo scopo, la durata, la circoscrizione e la sede, nonché i mezzi con i quali s'intende far fronte alle spese del funzionamento e i compiti del consorzio medesimo.

     Nello statuto dovranno essere stabiliti gli obblighi e i diritti dei consorziati e le norme interne per il funzionamento e l'amministrazione del consorzio stesso, le quali non devono contrastare con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

 

          Art. 42. Del riconoscimento dei consorzi volontari.

     Per ottenere il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge, i consorzi volontari costituiti secondo le norme del precedente art. 41 devono rivolgere domanda al prefetto. Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo del consorzio e dello statuto.

     Il riconoscimento non può essere concesso qualora il consorzio non comprenda almeno un quarto dei proprietari, conduttori a qualsiasi titolo, coloni ed altri comunque interessati, del territorio in cui avrà funzione il consorzio, possedenti almeno il terzo in superficie del territorio stesso adibito alle coltivazioni che il consorzio intende difendere [9].

     Il riconoscimento ai fini della legge è fatto dal prefetto con proprio decreto, che è pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso all'albo pretorio dei comuni interessati per 15 giorni consecutivi.

     Nel caso di consorzi costituiti tra proprietari, conduttori a qualsiasi titolo, coloni ed altri comunque interessati, di comuni appartenenti a province diverse, al riconoscimento stesso sarà provveduto con le norme di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 987 [10].

 

          Art. 43. Dei consorzi obbligatori.

     Con decreto ministeriale di cui alla lettera b) dell'art. 11 della legge, si dispone la costituzione di determinati consorzi obbligatori nella zona da sottoporre a difesa e se ne stabilisce la durata. Il prefetto della provincia interessata, poi, con proprio decreto, sentito il direttore del regio osservatorio per le malattie delle piante competente, precisa la circoscrizione e la sede del suddetto consorzio.

     Il decreto prefettizio è pubblicato sul Foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso, per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni interessati.

     (Omissis) [11].

 

          Art. 44. Dei compiti dei consorzi obbligatori.

     I consorzi obbligatori di difesa, oltre all'espletamento dei compiti ad essi demandati dalla legge, possono assumere, in seguito a deliberazione delle rispettive commissioni amministrative e a parere favorevole delle relative federazioni ove esistano o in mancanza della C.N.F.A. e del comitato per le malattie delle piante, le funzioni di consorzi per il miglioramento ed incremento delle coltivazioni.

     Al conferimento di tali funzioni si farà luogo con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste e con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 43.

     Nel caso che l'azione di difesa esplicata dal consorzio venga a cessare, il consorzio stesso potrà rimanere in vita con le funzioni di consorzio di miglioramento e di incremento.

     Tali funzioni saranno riconosciute con le modalità di cui al precedente comma.

 

Capitolo III

CONSORZI DI MIGLIORAMENTO

ED INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI

 

          Art. 45. Della costituzione dei consorzi. [12]

     La costituzione dei consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni è disposta con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del comitato per la difesa delle piante. Tale decreto stabilisce la sede e la circoscrizione del consorzio e, tranne che per i consorzi per la viticoltura, anche la durata, ed è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia o delle province interessate ed affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni compresi nella circoscrizione del consorzio.

 

          Art. 46. Dei compiti dei consorzi.

     Ai consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, oltre i compiti ad essi affidati dalla legge, e che si riferiscono, principalmente, al miglioramento tecnico ed economico tanto della coltivazione quanto della trasformazione e della vendita dei prodotti e dei sottoprodotti, è demandata anche la difesa contro le malattie delle piante, salvo diverse disposizioni del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Dell'assorbimento di consorzi per la difesa e l'incremento delle coltivazioni.

 

          Art. 47. [13]

     Ai fini dell'art. 32 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato con l'art. 12 del regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, la riunione in unico consorzio di due o più consorzi costituiti per la difesa e l'incremento di coltivazioni diverse nella stessa circoscrizione territoriale è disposta, previo parere delle commissioni amministratrici delle federazioni rispettive ove siano costituite, e del comitato per le malattie delle piante, con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste.

     Il consorzio terrà aggiornato, per ciascuna delle coltivazioni, per la cui difesa ed incremento esso è costituito, l'elenco dei consorziati, in base al quale formerà il rispettivo ruolo di contribuzione. Dovrà inoltre compilare apposito bilancio e tenere distinta contabilità per ciascuna delle attività relative alle singole coltivazioni.

     Il servizio di cassa sarà affidato, con le norme di cui al successivo art. 70, ad un unico istituto di credito, al quale, tuttavia, dovranno essere consegnati i bilanci preventivi di ciascuna attività, perché le riscossioni possano essere distintamente imputate alle singole gestioni cui si riferiscono ed i pagamenti eseguiti con le disponibilità ed entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di ciascuna di esse.

     I rispettivi conti consuntivi saranno sottoposti alla verifica del collegio dei revisori di cui all'art. 67 del presente regolamento.

     Le spese relative al personale occorrente saranno ripartite fra tutte le gestioni del consorzio in proporzione dell'importo dei ruoli di ciascuna di esse.

 

Capitolo IV

Compilazione degli elenchi dei contribuenti e dei ruoli di contribuzione

 

          Art. 48. Della formazione degli elenchi.

     All'atto della costituzione del consorzio obbligatorio i podestà, su invito del prefetto, debbono procedere, ai sensi ed agli effetti dell'art. 31 della legge, alla formazione degli elenchi dei proprietari di terreni per i territori compresi nella circoscrizione del consorzio.

     Agli effetti della compilazione degli elenchi suddetti, gli enfiteuti a tempo indeterminato debbono considerarsi proprietari.

     Gli elenchi contenenti, oltre il nome, cognome e domicilio dei proprietari di terreni, e, per ciascuno di essi, la indicazione della località e della estensione delle colture o del numero delle piante da difendere, sono pubblicati nell'albo comunale per 10 giorni consecutivi, comprendenti due domeniche. Dopo la pubblicazione, gli elenchi sono, dai podestà, trasmessi all'amministrazione del consorzio.

     Entro 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione degli elenchi, chiunque abbia interesse può ricorrere al prefetto, che decide in via definitiva, perché siano incluse od escluse dagli elenchi stessi le persone omesse o indebitamente iscritte e perché siano corrette le indicazioni erronee.

     Scaduto tale termine senza alcun ricorso e dopo il decreto col quale il prefetto decide sui ricorsi, gli elenchi diventano definitivi.

 

          Art. 49. Del controllo degli elenchi.

     Per la compilazione degli elenchi dei proprietari di terreni compresi nella circoscrizione del consorzio, i podestà potranno ordinare l'obbligo della denuncia da parte dei detti proprietari o provvedere di ufficio.

     Per il controllo dell'esattezza delle denunce o per la compilazione di ufficio degli elenchi, i podestà potranno valersi dei dati e delle notizie che gli uffici del registro, delle imposte dirette e del catasto sono tenuti a fornire gratuitamente.

 

          Art. 50. Delle variazioni agli elenchi.

     I proprietari di terreni debbono denunciare al consorzio i trasferimenti di proprietà e le modificazioni di coltura per le opportune variazioni all'elenco dei consorziati e al ruolo di contribuenza.

     Per il controllo dell'esattezza delle denunce e per compilare e tenere annualmente aggiornato il registro delle proprietà soggette a contribuzioni, l'amministrazione del consorzio può avvalersi delle facoltà di cui al precedente art. 49.

 

          Art. 51. Dei ruoli di contribuzione.

     I ruoli di contribuzione, compilati dalla commissione amministrativa in base agli elenchi dei proprietari di terreni compresi nella circoscrizione del consorzio, e redatti ed aggiornati ai sensi dei precedenti articoli 48 e 49, devono contenere il nome e cognome dei contribuenti e l'ammontare della somma da essi dovuta.

     I ruoli, con l'indicazione delle rate, le cui scadenze nell'anno solare, debbono coincidere con quelle delle imposte dirette, sono sottoscritti dal presidente della commissione amministrativa o da chi ne fa le veci, e, previa esecutorietà da parte del prefetto e affissione nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, sono consegnati all'esattore comunale entro la seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione, ogni interessato può ricorrere alla amministrazione del consorzio per fare rettificare gli errori di fatto eventualmente verificatisi nella formazione del ruolo.

     Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

     Contro la decisione della commissione amministrativa è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, il reclamo al prefetto, il quale provvederà in via definitiva.

 

          Art. 52. Della trasmissione dei ruoli alle regie prefetture.

     L'amministrazione del consorzio, nel trasmettere i ruoli al prefetto, per il prescritto visto di esecutorietà, li accompagna, per la prima volta, con una copia dell'elenco dei proprietari dei terreni di cui all'art. 48.

     Successivamente la commissione amministrativa comunica al prefetto le variazioni introdotte nell'elenco medesimo e copia degli atti dai quali risultino le eventuali modificazioni di contributo approvato in conformità della legge.

     Dei contributi per la esecuzione della lotta contro le malattie delle piante da parte dei consorzi di difesa

 

          Art. 53.

     I proprietari di terreni hanno diritto a rivalersi dell'importo delle contribuzioni, per l'esecuzione della lotta contro le malattie delle piante, sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda nei casi e nella misura sottoindicati:

     I. Nei casi di affittanza.

     1. Se trattasi di coltivazioni arboree od arbustive:

     a) per le malattie che interessano tanto l'albero che il prodotto, l'importo sarà per metà a carico del proprietario e per l'altra metà a carico dell'affittuario;

     b) per le malattie che interessano soltanto il prodotto, sarà a carico dell'affittuario.

     2. Se trattasi di coltivazioni erbacee, l'importo sarà intieramente a carico dell'affittuario.

     II. Nei casi di mezzadria ed altre forme di colonìa parziaria, l'importo delle suddette contribuzioni sarà a carico tanto del proprietario quanto del colono in proporzione della rispettiva quota di ripartizione dei prodotti difesi.

     III. Nei casi di usufrutto, di enfiteusi o di utenza di quote di beni costituenti demani comunali o domini collettivi le contribuzioni saranno a carico, rispettivamente, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta o dell'utente.

 

          Art. 54. Dei contributi per le spese generali di amministrazione.

     Le contribuzioni per le spese generali di amministrazione di cui all'art. 14 della legge, sono a totale carico dei proprietari di terreni compresi nella circoscrizione del consorzio.

 

          Art. 55. Dei contributi per i consorzi di miglioramento e di incremento delle coltivazioni.

     I proprietari di terreni hanno diritto di rivalersi dell'importo delle contribuzioni, di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge, sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda nei casi e nella misura seguenti:

     I. Nei casi di affittanza:

     1. Se trattasi di coltivazioni arboree od arbustive, per metà a carico del proprietario e, per l'altra metà, dell'affittuario.

     2. Se trattisi, invece, di coltivazioni erbacee sarà interamente a carico dell'affittuario.

     II. Nei casi di mezzadria e di altre forme di colonìa parziaria l'importo delle suddette contribuzioni sarà tanto a carico del proprietario che del colono, in proporzione della rispettiva quota di ripartizione dei prodotti.

     III. Nei casi di usufrutto, di enfiteusi o di utenza di quote di beni costituenti demani comunali o domini collettivi le contribuzioni saranno a carico, rispettivamente, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta o dell'utente.

 

          Art. 56. Dell'aumento del contributo consorziale per i consorzi della viticoltura.

     Per ottenere l'autorizzazione ad aumentare la contribuzione consorziale, per il caso previsto dal comma sesto dell'art. 15 della legge, i consorzi per la viticoltura debbono presentare domanda al ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dal programma di attività, che l'ente si propone di svolgere nell'anno finanziario, e del relativo bilancio preventivo.

     La domanda, debitamente istruita dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, è sottoposta all'esame del comitato per le malattie delle piante, il quale emette il suo parere circa la misura dell'elevazione del contributo che può essere consentito al consorzio.

 

Capitolo V

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

 

          Art. 57. Della riscossione da parte degli esattori. [14]

     I contributi consorziali saranno riscossi dagli esattori comunali avvalendosi delle norme e della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette e con lo stesso aggio.

     Il ricevitore provinciale verserà alla cassa del consorzio l'ammontare dei contributi, con le stesse limitazioni di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, per le imposte dirette.

     Sia per gli esattori comunali che per i ricevitori provinciali, conformemente alle disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, vige l'obbligo del versamento con la clausola del non riscosso per riscosso.

     Nel caso di consorzi interprovinciali gli esattori comunali verseranno i contributi riscossi al rispettivo ricevitore provinciale, il quale li verserà, con le modalità dei commi precedenti, alla cassa del consorzio.

 

          Art. 58. Della riscossione da parte dei ricevitori provinciali. [15]

 

          Art. 59. Del rimborso delle quote inesigibili.

     Per le somme che non sia stato possibile riscuotere mediante la procedura esecutiva, l'esattore delle imposte presenta al prefetto, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette, la domanda per il rimborso con i documenti occorrenti.

     Il prefetto autorizza i rimborsi che risultino dovuti.

 

          Art. 60. Dell'ammortamento dei mutui concessi dallo Stato.

     Le tangenti di contributo ceduto al tesoro dello Stato per l'ammortamento dei mutui di cui all'art. 40 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, devono essere versate, dagli esattori che hanno accettato le delegazioni, alla sezione di regia tesoreria provinciale.

 

          Art. 61. Delle sanzioni per ritardato pagamento. [16]

 

Capitolo VI

AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI

 

          Art. 62. Della nomina della commissione amministrativa. [17]

     Entro quindici giorni dalla costituzione del consorzio gli enti ai quali spetta la designazione dei componenti della commissione amministratrice, ai sensi dell'art. 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato con l'art. 10 del regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, trasmetteranno al ministero dell'agricoltura e delle foreste i nominativi dei proprii designati.

     La commissione amministratrice è convocata per la prima volta dal prefetto della provincia nella quale ha sede il consorzio, entro quindici giorni dall'avvenuta nomina e successivamente dal presidente nei termini e nei modi previsti nel regolamento di cui al sesto comma del seguente art. 63.

 

          Art. 63. Dei compiti della commissione amministrativa.

     (Omissis) [18].

     Il presidente, ed in sua assenza il vice-presidente, ha la rappresentanza del consorzio a tutti gli effetti legali.

     Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, se la votazione è palese. Le votazioni segrete, in caso di parità di voti, sono ripetute in una successiva adunanza, e se in questa le proposte non conseguono la maggioranza dei voti, si intendono respinte.

     Il componente, che senza giustificato motivo non prenda parte a due sedute consecutive della commissione amministrativa, decade dall'ufficio. La dichiarazione di decadenza deve essere pronunciata dalla commissione amministrativa e comunicata al ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'interessato.

     Questi ha facoltà di ricorrere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di decadenza, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide definitivamente.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste può, in qualunque tempo, ordinare la convocazione di ufficio della commissione amministrativa del consorzio.

     Entro un mese dalla sua nomina, la commissione amministrativa del consorzio provvederà a compilare il regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente, con le norme di cui alla legge ed al presente regolamento, da sottoporre, pel tramite delle rispettive federazioni, qualora esistano, all'approvazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le deliberazioni che esorbitano dai compiti di ordinaria amministrazione, o che impegnano il bilancio del consorzio oltre l'esercizio in corso, debbono essere approvate dalla competente federazione e dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Ai membri delle commissioni amministratrici, residenti fuori della sede del consorzio, compete soltanto il rimborso delle spese di viaggio a carico del consorzio.

 

          Art. 64. Della consulenza economica.

     Per il raggiungimento delle finalità affidate ai consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, anche dal lato economico, l'amministrazione del consorzio potrà richiedere la consulenza di persona competente ed eventualmente provvedere all'assunzione in servizio di adatto incaricato con le norme di cui al successivo art. 78.

 

          Art. 65. Del commissario straordinario.

     Lo scioglimento della commissione amministrativa del consorzio, ai sensi dell'art. 25 della legge, può essere disposto dal ministero dell'agricoltura e delle foreste anche su proposta della competente federazione.

     Col decreto ministeriale di scioglimento della commissione si provvede alla nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione, che durerà in carica fino alla costituzione della nuova commissione e non oltre, in ogni caso, il periodo stabilito dalla legge.

     Il commissario straordinario assume tutte le funzioni ed i poteri della commissione amministrativa.

     Al commissario straordinario, residente fuori della sede del consorzio, compete soltanto il rimborso delle spese di viaggio a carico del consorzio.

 

          Art. 66. Del bilancio preventivo e consuntivo dei consorzi.

     L'anno finanziario dei consorzi corrisponde all'anno solare. Entro il 31 ottobre di ogni anno la commissione amministrativa compila il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente. Il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi, è sottoposto all'esame dei revisori entro la prima decade di marzo e i revisori, entro lo stesso mese di marzo, lo restituiscono con apposita relazione.

     Nel bilancio devono essere partitamente specificate le entrate e le spese, divise per titoli. Nelle entrate devono tenersi distinte le somme provenienti dai ruoli di contribuzione da quelle derivanti da contributi od altri proventi. Nelle uscite devono figurare le spese distinte in modo da rendere evidente l'entità complessiva ed il loro riparto.

     Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei consorzi provinciali, interprovinciali ed intercomunali dovranno essere inviati per il tramite della rispettiva federazione, ove questa sia stata costituita, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 novembre il primo ed entro la prima decade di aprile il secondo, per la relativa approvazione [19].

     Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dei consorzi comunali saranno presentati all'approvazione del prefetto della provincia nei termini di cui al comma precedente [20].

     Quando il consorzio non provveda entro i termini stabiliti dai precedenti commi, la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è deferita, per i consorzi provinciali, interprovinciali e intercomunali, alla federazione rispettiva, e, ove questa non sia stata costituita, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, che vi provvede a mezzo di un proprio funzionario, il quale accerta anche le ragioni dell'inadempienza. Per i consorzi comunali la compilazione è devoluta al prefetto [21].

 

          Art. 67. Collegio dei revisori dei conti.

     La revisione dei conti consuntivi dei consorzi provinciali, interprovinciali e intercomunali è affidata a due funzionari di ragioneria, uno della prefettura ed uno dell'intendenza di finanza della provincia nella quale il consorzio ha sede, designati rispettivamente dal prefetto e dall'intendente di finanza. Il ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di nominare un terzo revisore [22].

     (Omissis) [23].

     I revisori hanno facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del loro compito.

     Non possono essere nominati revisori i congiunti o affini fino al quarto grado col cassiere e con i membri della commissione amministrativa.

     La revisione dei conti consuntivi dei consorzi comunali verrà affidata ad un funzionario di ragioneria della prefettura, designato dal prefetto della provincia.

     Ai revisori residenti fuori della sede del consorzio compete il rimborso delle spese di viaggio, a carico del consorzio stesso. A tutti i revisori è assegnato, a carico del consorzio, un compenso annuo in misura non superiore a lire 500 [24].

 

          Art. 68. Delle spese.

     Le spese della gestione consorziale sono disposte dal presidente e, in sua assenza, dal vice-presidente. I mandati sono firmati dal presidente o dal vice-presidente, dal direttore e dal segretario contabile [25].

     Il cassiere estingue i mandati nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Egli è responsabile dei pagamenti eseguiti sotto forma diversa da quella ordinatagli.

 

          Art. 69. Dei contratti

     I contratti di acquisto in genere, il cui importo sia superiore a lire 5000, e quelli di affitto di immobili non possono essere stipulati senza la preventiva approvazione del ministero dell'agricoltura e delle foreste, né hanno valore giuridico nei confronti dei contraenti senza tale esplicita approvazione.

 

          Art. 70. Del servizio di cassa dei consorzi. [26]

     Il servizio di cassa dei consorzi è affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico, che abbia la medesima sede del consorzio. Le norme per il servizio di cassa, la misura dell'eventuale compenso all'istituto, nonché quelle per l'esercizio delle facoltà di riscontro da parte della presidenza o degli organi di vigilanza dei consorzi, sui titoli di entrata e di spesa e sulla situazione del conto, dovranno essere contenute in una apposita convenzione, stipulata tra il consorzio e l'istituto di credito, che dovrà essere approvata, per il tramite della federazione rispettiva, ove sia stata costituita, dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

     La commissione amministratrice deve fornire all'istituto una copia del bilancio di previsione e degli eventuali successivi storni debitamente approvati, affinché le riscossioni possano essere imputate a ciascuna voce di bilancio cui si riferiscono ed i pagamenti eseguiti entro i limiti degli stanziamenti e degli eventuali storni.

     Ad ogni cambiamento della commissione amministratrice o del presidente, nel relativo verbale di consegna dovranno essere, tra l'altro, riportati lo stato delle riscossioni e dei pagamenti e la situazione del conto, alla data in cui avviene la consegna.

 

          Art. 71. Della cauzione. [27]

 

Capitolo VII

PERSONALE DEI CONSORZI

 

          Art. 72. Della direzione tecnica dei consorzi di difesa.

     La direzione tecnica dei consorzi di difesa contro le malattie delle piante a durata temporanea o permanente è affidata al commissario provinciale per la difesa delle piante, sotto le direttive e la vigilanza tecnica del direttore del regio osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio.

 

          Art. 73. Della nomina per concorso dei direttori dei consorzi di miglioramento ed incremento. [28]

     Quando alla nomina dei direttori dei consorzi debba provvedersi per concorso, questo è bandito dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, intesa la federazione rispettiva, ove questa sia stata costituita, e su proposta del consorzio o dei consorzi interessati. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero dell'agricoltura e delle foreste e, a spese dei consorzi interessati, su almeno un giornale agricolo avente larga diffusione.

     Al concorso potranno prendere parte i laureati in scienze agrarie da almeno un biennio.

     La commissione giudicatrice è nominata dal ministero dell'agricoltura e foreste ed è composta del presidente e di due membri, di cui uno designato dalla commissione amministratrice della federazione dei consorzi per i quali è bandito il concorso ove questa sia stata costituita. Le spese per la commissione giudicatrice sono a carico del consorzio o dei consorzi per i quali il concorso è bandito.

     Entro un mese dall'espletamento del concorso, la commissione giudicatrice dovrà presentare al ministero la graduatoria, che dovrà essere formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la federazione, ove questa sia stata costituita, dispone, in base alla graduatoria, l'assegnazione dei vincitori ai consorzi per i quali il concorso è stato bandito.

     Le commissioni amministratrici dei consorzi provvederanno alla nomina del direttore nella persona designata dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. La deliberazione di conferma della nomina, da sottoporre all'approvazione del ministero, sentita la federazione, non potrà essere presa se non dopo un periodo di prova di almeno un anno.

 

          Art. 74. Della nomina per chiamata.

     I funzionari del ruolo transitorio dei delegati tecnici antifillosserici (delegati tecnici capi e delegati tecnici), di cui al regio decreto 19 marzo 1931, n. 247, che, ai sensi ed in dipendenza dell'art. 27 e dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge, vengano chiamati, previo parere favorevole della commissione amministrativa della federazione dei consorzi, alla direzione tecnica dei consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni, mantengono la loro qualifica di funzionari dello Stato. In tal caso i consorzi devono rimborsare allo Stato tutte le spese per competenze dovute al detto personale.

     Analogamente, per quanto concerne il trattamento di quiescenza da liquidare allo stesso personale, a norma delle disposizioni sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato, il relativo importo deve essere ripartito tra Stato e consorzi in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al funzionario.

 

          Art. 75. Della designazione del direttore tecnico di più consorzi.

     Qualora due o più consorzi intendano avvalersi dell'opera di un solo direttore, debbono chiedere il consenso del ministero dell'agricoltura e delle foreste, indicando la quota di stipendio che ciascun consorzio intende assumersi o la quota dell'emolumento da corrispondersi nel caso previsto dal precedente articolo.

     (Omissis) [29].

 

          Art. 76. Del trattamento economico ai direttori tecnici dei consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni. [30]

 

          Art. 77. Del personale occorrente ai consorzi di difesa a durata temporanea.

     I consorzi temporanei di difesa hanno facoltà di assumere, per la durata delle operazioni, il personale amministrativo e quello tecnico esecutivo strettamente necessario.

     Le modalità di assunzione del personale suddetto, i compiti di esso e le retribuzioni saranno stabiliti dalla commissione amministrativa, con deliberazione da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 78. Del personale occorrente ai consorzi di incremento e di miglioramento [31].

     Il personale dei consorzi di incremento e di miglioramento si compone, oltre che del direttore, di impiegati tecnici, amministrativi e d'ordine [32].

     Il regolamento di cui al precedente art. 63 dovrà contenere le norme per l'assunzione ed i compiti da affidarsi al personale [33].

     La designazione del personale tecnico inferiore ha luogo fra coloro che abbiano comunque il titolo di perito agrario ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e della legge 15 giugno 1931, n. 889, o tra i licenziati delle già regie scuole speciali di viticoltura ed enologia e della scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera.

     Nel personale tecnico inferiore non sono compresi coloro che esercitano soltanto funzioni di sorveglianza dei lavori nell'azienda.

     Nei casi di cui al precedente art. 64, l'assunzione del personale avrà luogo mediante concorso, per titoli e per esami, tra laureati in scienze economiche e commerciali o diplomati in ragioneria o periti commerciali e con le altre modalità del succitato regolamento.

 

          Art. 79. [34]

     Al regolamento di cui all'art. 63 dovrà essere allegata la tabella organica relativa al trattamento economico di attività e di quiescenza del personale nonché alla dotazione numerica di esso.

     In dipendenza del principio sancito con l'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, la tabella organica di cui al precedente comma deve essere concordata col ministero delle finanze.

 

          Art. 80. Della direzione tecnica delle operazioni di difesa. [35]

     Nei casi in cui un consorzio abbia il duplice scopo della difesa e del miglioramento ed incremento delle coltivazioni, le operazioni di difesa si effettueranno, ai sensi del precedente art. 31, sotto le direttive e la vigilanza tecnica del direttore del regio osservatorio per le malattie delle piante.

 

Capitolo VIII

DELLA CONCESSIONE ED AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI FAVORE

AI CONCORSI PROVINCIALI PER LA VITICOLTURA

 

          Art. 81. (art. 115 regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, modificato).

     Per ottenere la concessione dei mutui di favore autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 40 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474), la commissione amministrativa dei consorzi provinciali per la viticoltura deve presentare domanda al ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dal piano di massima dei lavori che il consorzio intende eseguire per l'impianto e l'allevamento delle vigne a piante madri, destinate a produrre il legno americano nella quantità necessaria alla ricostituzione dell'intera superficie a vigneto compresa nella sua circoscrizione, e del piano particolareggiato dei lavori di immediata esecuzione, qualora l'impianto debba effettuarsi in diversi periodi.

     La domanda di cui sopra deve contenere le seguenti indicazioni:

     1° comune e contrada dove dovrà impiantarsi il vigneto a piante madri e superficie da adibirsi;

     2° natura e profondità dello strato coltivabile e natura del sottosuolo;

     3° sistema da seguire per effettuare lo scasso e profondità di questo;

     4° sistema che verrà seguìto per l'impianto e per l'allevamento delle viti;

     5° opere accessorie necessarie.

 

          Art. 82. (art. 117 regolamento citato, modificato).

     Il direttore del consorzio che richiede il mutuo, con sua relazione, illustra il piano di massima e quello particolareggiato di cui all'art. 81.

     Per il piano particolareggiato dei lavori di immediata esecuzione il direttore deve specificare:

     a) il canone di fitto del terreno durante i primi 3 anni;

     b) le spese per effettuare lo scasso e la sistemazione del terreno e quelle necessarie per la piantagione;

     c) le spese colturali relative ai primi 3 anni, comprese quelle dell'impianto;

     d) le spese per l'acquisto di sostegni e per spese accessorie strettamente necessarie alla razionale coltivazione del vigneto.

 

          Art. 83. (art. 118 regolamento citato, modificato).

     La domanda, debitamente istruita dal ministero, è sottoposta all'esame del comitato per la difesa contro le malattie delle piante, il quale emette il suo parere sull'ammontare della somma che può essere mutuata al consorzio.

 

          Art. 84. (art. 119 regolamento citato, modificato).

     La concessione dei mutui è autorizzata con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo l'ordine delle domande accolte e nei limiti della somma fissata dalle disposizioni vigenti.

     Per incassare la somma mutuata il consorzio presenta copia autentica della deliberazione con la quale l'amministrazione consorziale accetta il mutuo della somma ed alle condizioni stabilite dal ministero, consolida la contribuzione nel limite stabilito dall'art. 15 della legge ed autorizza il rilascio delle delegazioni dell'esattore consorziale a favore del tesoro.

     Se durante il periodo di ammortamento l'ammontare della contribuzione consorziale, portata al massimo consentito dalla legge, non raggiungesse l'importo della somma consolidata dovuta al tesoro, la differenza sarà ripartita in proporzione delle spese e posta a carico degli attuali proprietari dei terreni che erano coltivati a vigneto nel tempo in cui il mutuo venne contratto.

     La riscossione sarà effettuata mediante ruoli compilati in base ai riparti predisposti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del precedente comma, e agli esecutivi delle intendenze di finanza secondo le disposizioni del testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

 

          Art. 85. (art. 120 regolamento citato, modificato).

     Tra le clausole del contratto di mutuo i consorzi devono includere l'obbligo di eseguire la piantagione entro il termine di due anni dalla data della stipulazione del contratto stesso.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, con suo decreto, può revocare la concessione di mutuo o ridurlo all'importo delle spese occorse, nel caso che, nel periodo suddetto, la piantagione non fosse stata eseguita, ovvero fosse stata soltanto parzialmente eseguita.

 

          Art. 86. (art. 121 regolamento citato, modificato).

     La somministrazione del mutuo può essere fatta anche per rate, in base allo stato dimostrativo dei lavori e delle spese eseguite, verificato e vidimato da un funzionario tecnico appositamente incaricato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il pagamento è eseguito mediante mandati diretti emessi dal ministero, con quietanza del cassiere del consorzio, vidimata dal presidente della commissione amministrativa, e sempre entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta.

 

          Art. 87. (art. 122 regolamento citato).

     Al termine dei lavori e delle piantagioni, il ministero dell'agricoltura e delle foreste accerta, con suo decreto, l'importo effettivo delle somministrazioni del mutuo concesso e fissa l'ammontare definitivo dell'annualità, che lo stesso ministero deve corrispondere alla cassa depositi e prestiti, per l'ammontare della somma corrisposta e dei relativi interessi. Determina anche l'importo della quota di annualità che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il consorzio deve versare al tesoro dello Stato a titolo di parziale rimborso.

 

          Art. 88. (art. 123 regolamento citato, modificato).

     Il versamento al tesoro, da parte della cassa depositi e prestiti, della somma corrispondente ai mutui o alle rate dei mutui da somministrarsi a favore dei consorzi, sarà effettuata su richiesta del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     L'interesse sulle somme somministrate dalla cassa depositi e prestiti non può superare il saggio stabilito annualmente dal ministro per le finanze per i prestiti ordinari fatti dalla cassa stessa.

     L'interesse decorre dalla data del mandato emesso dalla cassa depositi e prestiti per il versamento al tesoro della somma richiesta.

 

          Art. 89. (art. 125 regolamento citato, modificato).

     L'importo complessivo dei mutui da concedersi per gli scopi previsti dalla legge non può eccedere i 16 milioni di lire, comprese le somme finora anticipate dalla cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 90. (art. 127 regolamento citato).

     Il periodo di 25 anni stabilito dalla legge per l'ammortamento dei mutui decorrerà dal giorno in cui la cassa depositi e prestiti ebbe ad emettere il mandato di versamento al tesoro dell'intero importo del mutuo, o della prima rata di esso, nel caso in cui il mutuo venga somministrato in più rate.

 

          Art. 91. (art. 128 regolamento citato, modificato).

     Le annualità posticipate dovute alla cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dell'importo integrale dei mutui concessi, anche quando non fossero stati per intero somministrati, devono essere versati alla cassa medesima dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 luglio di ogni anno.

     La prima annualità sarà versata entro il mese di luglio successivo alla somministrazione del mutuo o della prima rata del mutuo, nel caso in cui questo venga corrisposto a rate.

     L'importo delle rate annuali di ammortamento è diminuito dello sconto relativo al periodo di tempo in cui, per effetto del primo comma del presente articolo, viene anticipato il versamento delle singole annualità in confronto alla scadenza normale che essi avrebbero partendo dalla data della somministrazione del mutuo o della prima rata del mutuo.

     Sulle somme rimaste da somministrare dopo iniziato il periodo di ammortamento, la cassa depositi e prestiti liquida ogni anno, a favore del ministero dell'agricoltura e delle foreste, e al tasso di concessione del prestito, l'interesse in più calcolato sulle annualità scadute e riscosse.

     I tre quarti dell'interesse così calcolato sono restituiti al ministero dell'agricoltura e delle foreste e versati al tesoro con imputazione al capitolo "Entrate eventuali diverse dei ministeri". L'altro quarto da restituirsi è dalla cassa depositi e prestiti pagato per conto del ministero dell'agricoltura e delle foreste direttamente ai consorzi.

     Se il prestito non dovesse essere somministrato nella intera somma autorizzata e l'annualità definitiva, fissata col decreto ministeriale di cui all'art. 87 del presente regolamento, risultasse perciò inferiore all'importo di quella già versata dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, la cassa depositi e prestiti provvede alla rinnovazione del piano di ammortamento e alla restituzione delle maggiori somme riscosse con le norme del presente articolo.

     La quota di rimborso spettante al ministero dell'agricoltura e delle foreste è versata al tesoro quale ricupero di fondi.

 

          Art. 92. (art. 129 regolamento citato, modificato).

     Le annualità di ammortamento di cui all'articolo precedente, sono a carico, per un quarto, dei consorzi mutuatari.

     Per ciascun comune, compreso nella circoscrizione del consorzio, debbono essere rilasciate delegazioni separate e per la quota di annualità incombente ai consorziati del rispettivo comune.

     Nel bilancio di entrata dello Stato è inscritto nella parte straordinaria, tra i rimborsi dovuti al tesoro, un apposito capitolo per le quote di annualità corrisposte dai consorzi giusta le vigenti disposizioni.

 

          Art. 93. (art. 130 regolamento citato).

     Autorizzato il mutuo, i consorzi provinciali per la viticoltura rimettono al ministero dell'agricoltura e delle foreste le delegazioni in numero di venticinque per ogni esattore, rilasciate dal presidente del consorzio.

     Le delegazioni di cui sopra devono indicare la scadenza e l'importo, singolo e complessivo delle rate da versare alle sezioni di regia tesoreria provinciale ed essere accettate, limitatamente al periodo della sua gestione, dall'esattore che riscuote i contributi del consorzio.

     L'importo di ciascuna delegazione è versato in sei rate bimestrali uguali entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata di contributo consorziale, cominciando dalla scadenza che segue immediatamente al pagamento del mutuo o della prima rata di esso.

     Le rate sono dovute nella loro integrità indipendentemente dall'epoca in cui ha luogo la somministrazione del mutuo.

     Nel caso di riduzione dell'annualità di ammortamento ai sensi dell'art. 91 ultimo comma del presente regolamento, viene ridotto anche l'importo delle delegazioni corrispondenti.

 

          Art. 94. (art. 131 regolamento citato, modificato).

     Avvenuto il pagamento del mutuo, o della prima rata, il ministero dell'agricoltura e delle foreste rimette le delegazioni ritirate dai consorzi alla direzione generale del tesoro, che vigila sulla riscossione delle quote medesime le quali sono date in carica all'intendente di finanza.

     La direzione generale del tesoro trasmette le delegazioni alle intendenze di finanza delle province in cui hanno sede i consorzi debitori perché ne autorizzino il deposito provvisorio, presso le rispettive sezioni di regia tesoreria.

     Qualora l'importo delle delegazioni venga ridotto a norma dell'art. 91 del presente regolamento, la direzione generale del tesoro, in base alle comunicazioni ricevute dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, dispone per le conseguenti riduzioni delle delegazioni di garanzia.

 

          Art. 95. (art. 132 regolamento citato).

     I consorzi provinciali per la viticoltura hanno l'obbligo di iscrivere ogni anno, per tutta la durata dell'ammortamento, nei loro bilanci, le quote di annualità dovute all'erario, ed il ministero, prima di concedere ai bilanci la prescritta approvazione, verifica l'esistenza di tale stanziamento.

     Le prefetture, prima di rendere esecutivi i ruoli dei contributi consorziali, debbono, a loro volta, accertarsi che nelle somme da ripartire sui ruoli medesimi, sia compresa quella dovuta all'erario per l'estinzione dei mutui di favore, e promuovere, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti.

 

          Art. 96. (art. 133 regolamento citato).

     Gli esattori consorziali, allorché effettuano alle sezioni di regia tesoreria provinciale i versamenti, ritirano corrispondente quietanza con espresso riferimento alla rispettiva delegazione.

     Alla fine di ogni anno le delegazioni estinte devono, dalla intendenza di finanza, essere restituite al consorzio interessato, dopo aver indicato su di esse, con annotazione firmata dal capo ragioniere e vidimata dall'intendente, le quietanze di tesoreria emesse a saldo dell'importo delle delegazioni medesime.

 

          Art. 97. (art. 134 regolamento citato).

     Contro gli esattori consorziali rimasti in mora al pagamento di rate di delegazioni, i ricevitori provinciali delle imposte dirette, a richiesta della direzione generale del tesoro o della intendenza di finanza, promuovono l'espropriazione delle cauzioni per il ricupero delle somme dovute e degli accessori.

     E' però, in facoltà del ministero delle finanze di procedere per il ricupero dei crediti in mora anche contro i consorzi mutuatari.

 

          Art. 98. (art. 135 regolamento citato).

     Non può essere autorizzato lo scioglimento del consorzio finché non sia stato integralmente estinto il mutuo di favore contratto in base alle vigenti disposizioni.

     Qualora non fosse ancora trascorso il periodo di ammortamento del mutuo, per addivenire allo scioglimento, il consorzio deve riscattare il residuo suo debito verso il tesoro per annualità non ancora scadute versando in una sola volta il valore delle annualità stesse, scontate al medesimo saggio di interesse al quale il mutuo fu consentito.

 

          Art. 99. (art. 136 regolamento citato).

     Con le norme di cui al precedente articolo i consorzi provinciali per la viticoltura possono provvedere in ogni tempo alla anticipata estinzione di tutto o parte del loro residuo debito verso lo Stato.

     I pagamenti anticipati debbono, però, rappresentare l'importo di annualità intere debitamente scontato.

 

Capitolo IX

FEDERAZIONI DEI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO

DELLE COLTIVAZIONI

 

          Art. 100. Della costituzione delle federazioni.

     La costituzione delle federazioni nazionali dei consorzi di miglioramento ed incremento delle coltivazioni previste dall'art. 20 della legge, è promossa da uno o più consorzi interessati ed avrà luogo quando vi abbiano aderito metà dei consorzi stessi.

     Costituita la federazione l'adesione diviene obbligatoria.

 

          Art. 101. Del riconoscimento delle federazioni. [36]

     Il riconoscimento delle federazioni, l'approvazione del regolamento interno e delle eventuali modificazioni di esso, nonché il loro scioglimento, sono disposti dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelle delle corporazioni.

 

          Art. 102. Degli scopi delle federazioni.

     Le federazioni dei consorzi hanno i seguenti scopi:

     a) promuovere la costituzione dei consorzi;

     b) facilitare il raggiungimento degli scopi affidati ai consorzi;

     c) coordinare e disciplinare l'attività dei consorzi per il raggiungimento di finalità di interesse generale della coltivazione per la quale sono sorti;

     d) vigilare sul funzionamento dei consorzi ed esprimere parere per quanto riguarda la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi stessi.

 

          Art. 103. Dell'assemblea. [37]

     L'assemblea della federazione è costituita dai presidenti e dai vice-presidenti dei consorzi federati, nonché dai rappresentanti della confederazione fascista degli agricoltori, della confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e del sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli nella commissione amministratrice della federazione.

     L'assemblea fissa la quota annua di contributo e l'epoca del relativo versamento, da corrispondersi dai consorzi per il funzionamento della federazione, in relazione all'ammontare dei ruoli di contribuzione.

 

          Art. 104. Dell'amministrazione. [38]

 

          Art. 105. [39]

     (Omissis) [40].

     (Omissis) [41].

     Il servizio di cassa viene disimpegnato da un istituto di credito, con le norme di cui all'art. 70 del presente regolamento.

     Ai membri delle commissioni amministratrici può essere assegnato un gettone di presenza per ogni giornata di riunione, a carico del bilancio delle federazioni, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

     Ai membri residenti fuori di Roma, spetta anche il rimborso delle spese di viaggio, pure a carico delle federazioni.

 

          Art. 106. Del regolamento interno.

     Le commissioni amministratrici stabiliranno, con regolamento interno, i compiti assegnati rispettivamente al presidente ed al vice-presidente, l'ordinamento interno dell'amministrazione in relazione ai compiti tecnici ed economici ad esse affidati, ed in rapporto all'organizzazione interna dei consorzi federati, nonché le norme relative alla revisione contabile della gestione annuale.

     Il regolamento stesso dovrà, altresì, contenere le norme relative al trattamento economico e alle mansioni del personale direttivo e del personale contabile e di ordine.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 107. Cessazione dei consorzi.

     I consorzi permanenti cesseranno di funzionare qualora vengano a mancare le condizioni ed i bisogni per i quali vennero costituiti.

     Per lo scioglimento dei consorzi dovrà essere sentito il parere delle rispettive federazioni e del comitato per la difesa delle piante.

 

          Art. 108. Pene e sanzioni.

     Le violazioni alle disposizioni degli articoli 11, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente regolamento saranno punite a norma delle disposizioni dell'art. 34 della legge.


[1] Abrogato dall'art. 58 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, ad eccezione dell'articolo 57.

[2] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[9] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[11] Comma abrogato dall'art. 7 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 8 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 9 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 10 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[15] Articolo abrogato dall'art. 10 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[16] Articolo abrogato dall'art. 10 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 11 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[18] Comma abrogato dall'art. 11 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[19] Comma così sostituito dall'art. 12 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[20] Comma così sostituito dall'art. 12 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[21] Comma aggiunto dall'art. 12 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[22] Comma così sostituito dall'art. 13 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[23] Comma abrogato dall'art. 13 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[24] Comma così modificato dall'art. 13 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[25] Comma così sostituito dall'art. 14 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 15 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[27] Articolo abrogato dall'art. 15 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 16 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[29] Comma abrogato dall'art. 16 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[30] Articolo abrogato dall'art. 19 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[31] Rubrica così sostituita dall'art. 18 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[32] Comma così sostituito dall'art. 18 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[33] Comma così sostituito dall'art. 18 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 19 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 20 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 21 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 22 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[38] Articolo abrogato dall'art. 22 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[39] Intitolazione abrogata dall'art. 23 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[40] Comma abrogato dall'art. 23 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.

[41] Comma abrogato dall'art. 23 del R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504.