§ 2.5.3 – D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929.
Norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.5 lavoro agricolo
Data:16/09/1947
Numero:929


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire il massimo impiego possibile di lavoratori agricoli nelle provincie o zone in cui particolarmente grave si manifesta la disoccupazione è data facoltà [...]
Art. 2.      Nelle provincie per le quali il prefetto avrà ottenuto l'autorizzazione della Commissione centrale a norma degli articoli 1 e 6 sono istituite apposite Commissioni [...]
Art. 3.      Le Commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura in base ai criteri fissati dalla Commissione provinciale secondo l'art. 4, comma 3, provvedono a [...]
Art. 4.      La Commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura prende in esame gli elenchi trasmessi dalle Commissioni comunali a termini dell'art. 3, vi apporta [...]
Art. 5.      Le determinazioni delle Commissioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente decreto, sono notificate per mezzo dei messi comunali o con raccomandate postali ai [...]
Art. 6.      Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, composta dal Ministro, [...]
Art. 7.      Agli effetti dell'applicazione del presente decreto sono considerate come unità lavorative gli uomini dai 18 ai 60 anni compiuti, per due terzi di unità lavorative gli [...]
Art. 8.      Ai conduttori di aziende agricole e ai proprietari di terreno è data facoltà di indicare alla Commissione comunale di cui all'art. 2 i nominativi graditi dei lavoratori [...]
Art. 9.      Nel caso di completo assorbimento dei lavoratori agricoli di un comune o di un'ulteriore capacità di occupazione potranno essere avviati a cura della Commissione [...]
Art. 10.      Non possono essere considerati disoccupati agricoli e pertanto essere proposti per l'assunzione coloro i quali o come membri di una famiglia colonica o a qualsiasi altro [...]
Art. 11.      I disoccupati avviati al lavoro agricolo che già percepiscono sussidi di assistenza e di disoccupazione cessano dal godimento di essi
Art. 12.      I lavoratori che senza giustificato motivo non si presentino al lavoro ovvero non prestino la loro opera con la dovuta diligenza e laboriosità possono essere spostati [...]
Art. 13.      Per la misura delle retribuzioni dovute dai conduttori di aziende ai lavoratori disoccupati loro assegnati si applicano gli accordi sindacali o in mancanza le tariffe [...]
Art. 14.      I conduttori di aziende che si rendono inadempienti all'obbligo dell'assunzione della mano d'opera agricola sono tenuti oltre che alle corresponsioni di cui all'art. 13 [...]
Art. 15.      Alla fine di ciascun mese la Commissione comunale compila il ruolo dei conduttori di aziende in tutto o in parte inadempienti all'obbligo dell'assunzione della mano [...]
Art. 16.      I comuni e gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti a fornire il personale occorrente per il funzionamento rispettivamente delle Commissioni comunali e di quella [...]
Art. 17.      Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alla iscrizione nello stato di previsione delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei [...]
Art. 18.      Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto i prefetti che abbiano emanato propri decreti contrastanti in tutto o in parte alle norme presenti [...]
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 2.5.3 – D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929. [1]

Norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli.

(G.U. 21 settembre 1947, n. 221).

 

     Art. 1.

     Al fine di favorire il massimo impiego possibile di lavoratori agricoli nelle provincie o zone in cui particolarmente grave si manifesta la disoccupazione è data facoltà ai prefetti, previo parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 6 di stabilire con proprio decreto, l'obbligo per i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agrarie o boschive di assumere la mano d'opera da adibirsi nell'annata agricola o durante le singole stagioni di essa alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei fondi, delle vie di accesso e delle piantagioni nonchè all'allevamento di bestiame.

     Il decreto del prefetto precisa all'uopo il massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro coltura da imporsi alle categorie suddette ed i criteri per la determinazione del numero delle unità lavorative disoccupate da assegnarsi ad ogni azienda entro il limite dal carico predetto, nonchè tutte le modalità necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

     Il decreto stesso può riguardare anche solo alcune zone e comuni determinati della provincia e contenere norme diverse per le varie zone di essa.

     Esso deve essere emanato, sulla base delle proposte e dei criteri espressi dalla Commissione provinciale di cui all'art. 4 e sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

     Contro il decreto del prefetto è dato ricorso, entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione alla Commissione centrale prevista dall'art. 6.

 

          Art. 2.

     Nelle provincie per le quali il prefetto avrà ottenuto l'autorizzazione della Commissione centrale a norma degli articoli 1 e 6 sono istituite apposite Commissioni provinciali e comunali per la massima occupazione in agricoltura.

     Le Commissioni comunali sono composte dal sindaco che le presiede, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal rappresentante dell'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali dei lavoratori agricoli, da un rappresentante dell'Associazione agricoltori e da un rappresentante della Federazione coltivatori diretti.

     Esse sono costituite per iniziativa dell'Ufficio provinciale del lavoro non appena i disoccupati agricoli del comune superano il numero di cinquanta. In caso contrario le funzioni delle Commissioni comunali sono svolte dal rappresentante dell'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura.

     Le Commissioni provinciali sono costituite a cura del prefetto presso l'Ufficio provinciale del lavoro e sono composte dal direttore dell'Ufficio del lavoro in qualità di presidente, dall'ispettore provinciale agrario e dal direttore dell'Ufficio statistico economico dell'agricoltura, ed inoltre da tre rappresentanti della organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli, da un rappresentante dell'Associazione provinciale fra gli agricoltori, da un rappresentante della Federazione dei coltivatori diretti, da un rappresentante dei tecnici o dirigenti di azienda agricola, nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni.

 

          Art. 3.

     Le Commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura in base ai criteri fissati dalla Commissione provinciale secondo l'art. 4, comma 3, provvedono a compilare e rimettere alle Commissioni provinciali un mese prima dell'inizio dell'annata agraria, e per il 1947 non appena possibile:

     1) l'elenco dei lavoratori che essendo iscritti fra i lavoratori agricoli a termini dell'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ed avendo compiuti gli anni 14 e non superati i 65 risultino disoccupati agricoli a norma dell'art. 10 del presento decreto riportandoli per gruppi di specializzazione agricola o per categorie professionali secondo lo stato di famiglia [2];

     2) l'elenco, sulla base di quello posseduto dall'Ufficio comunale statistico e economico dell'agricoltura, delle aziende agricole esistenti nel territorio del comune, della relativa superficie e qualità delle colture, delle forme di conduzione e del numero dei lavoratori stabilmente occupati nelle aziende.

     Le Commissioni comunali curano l'applicazione del decreto prefettizio di cui all'art. 1, assegnando nominativamente alle varie aziende i lavoratori disoccupati, con preferenza per il gradimento di cui all'art. 8.

 

          Art. 4.

     La Commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura prende in esame gli elenchi trasmessi dalle Commissioni comunali a termini dell'art. 3, vi apporta le modifiche occorrenti in base ai reclami e ad ogni altro elemento in suo possesso, li approva in via definitiva. Sulla base di detti elenchi propone al prefetto i provvedimenti da adottarsi a termine del presente decreto per l'intera provincia o singole zone o determinati comuni di essa, indicando:

     1) i criteri per il carico massimo obbligatorio di giornate lavorative per ettaro coltura da imporsi alle categorie di cui all'art. 1 del presente decreto nell'annata agraria e in singole stagioni di essa e per le singole zone agrarie della provincia;

     2) i criteri per la determinazione del numero delle unità lavorative per categorie di specializzazione, da assegnare ad ogni azienda entro i limiti del carico predetto;

     3) i criteri preferenziali per l'avviamento al lavoro dei lavoratori disoccupati, in relazione alla loro situazione familiare e al loro stato di bisogno e alle precedenze previste da leggi speciali riguardanti i reduci e assimilati;

     4) i criteri per il calcolo delle disponibilità di mano d'opera delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per mezza unità lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16 ai 18 per il 75 per cento [3];

     5) ogni altra modalità per l'esecuzione del presente decreto legislativo ivi compresa la istituzione di apposito libretto personale di lavoro per i lavoratori.

 

          Art. 5.

     Le determinazioni delle Commissioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente decreto, sono notificate per mezzo dei messi comunali o con raccomandate postali ai conduttori delle aziende e ai proprietari di terreni che possono presentare ricorso alla Commissione provinciale entro dieci giorni dalla data di notifica o del timbro postale di consegna della raccomandata.

     Analoga facoltà di ricorso è data ai lavoratori per la mancata iscrizione negli elenchi dei disoccupati e per la omessa inclusione nelle categorie preferenziali.

     I ricorsi non hanno effetto sospensivo e devono essere decisi entro dieci giorni dalla loro presentazione.

 

          Art. 6.

     Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura, composta dal Ministro, presidente; dal direttore generale del lavoro presso il Ministero suddetto; da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; da un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro; da un rappresentante della Confederazione nazionale dei lavoratori della terra; da un rappresentante della Confederazione agricoltori e da un rappresentante dalla Confederazione coltivatori diretti.

     Detta Commissione, su richiesta, autorizza i prefetti ad emettere i decreti di cui all'art. 1 ove la situazione della disoccupazione agricola nelle singole provincie lo esiga e decide sui ricorsi avverso i suddetti decreti.

     La Commissione stessa è consultata dal Ministro per il lavoro prima di impartire ai prefetti o alle Commissioni provinciali e comunali le opportune direttive dell'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Agli effetti dell'applicazione del presente decreto sono considerate come unità lavorative gli uomini dai 18 ai 60 anni compiuti, per due terzi di unità lavorative gli uomini dai 61 ai 65 anni compiuti e le donne dai 18 ai 60 anni.

 

          Art. 8.

     Ai conduttori di aziende agricole e ai proprietari di terreno è data facoltà di indicare alla Commissione comunale di cui all'art. 2 i nominativi graditi dei lavoratori da assumere.

 

          Art. 9.

     Nel caso di completo assorbimento dei lavoratori agricoli di un comune o di un'ulteriore capacità di occupazione potranno essere avviati a cura della Commissione provinciale a quelle aziende di esso che non abbiano raggiunto il carico massimo di mano d'opera prescritto dal decreto prefettizio di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo, lavoratori disoccupati di altri comuni della provincia.

 

          Art. 10.

     Non possono essere considerati disoccupati agricoli e pertanto essere proposti per l'assunzione coloro i quali o come membri di una famiglia colonica o a qualsiasi altro titolo abbiano la possibilità di essere occupati a operazioni agricole per un numero di giornate pari a quelle normalmente eseguite dai braccianti o prestino normalmente attività in altra professione, arte o mestiere.

 

          Art. 11.

     I disoccupati avviati al lavoro agricolo che già percepiscono sussidi di assistenza e di disoccupazione cessano dal godimento di essi.

 

          Art. 12.

     I lavoratori che senza giustificato motivo non si presentino al lavoro ovvero non prestino la loro opera con la dovuta diligenza e laboriosità possono essere spostati dall'azienda o cancellati dall'elenco degli avviati al lavoro o da quello dei disoccupati, e perdono in caso di cancellazione, il diritto, oltre che al lavoro già assegnato, ad ogni sussidio previsto a loro favore.

     Lo spostamento e la cancellazione sono deliberati dalla Commissione comunale su proposta del conduttore del fondo al quale il lavoratore fu assegnato, ovvero di un membro della Commissione stessa.

     Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di cui all'art. 2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

          Art. 13.

     Per la misura delle retribuzioni dovute dai conduttori di aziende ai lavoratori disoccupati loro assegnati si applicano gli accordi sindacali o in mancanza le tariffe locali vigenti.

     Ai lavoratori stessi competono i benefici previsti dalle forme di previdenza e di assistenza sociale applicabili ai lavoratori agricoli.

 

          Art. 14.

     I conduttori di aziende che si rendono inadempienti all'obbligo dell'assunzione della mano d'opera agricola sono tenuti oltre che alle corresponsioni di cui all'art. 13 anche al pagamento di una penale pari all'importo della metà dei salari che avrebbero dovuto corrispondere.

 

          Art. 15.

     Alla fine di ciascun mese la Commissione comunale compila il ruolo dei conduttori di aziende in tutto o in parte inadempienti all'obbligo dell'assunzione della mano d'opera con l'indicazione delle retribuzioni che essi avrebbero dovuto corrispondere, aumentato dalla penale prevista dall'articolo precedente.

     Tale ruolo è reso esecutivo dal prefetto e rimesso all'esattore comunale, che ne effettua la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali stabili dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

     Le somme così riscosse devono essere versate al sindaco del comune.

     Il sindaco provvederà a soddisfare i lavoratori che in seguito alla inadempienza non hanno percepito i salari inerenti alle giornate di occupazione loro spettanti e a versare le somme riscosse a titolo di penale, alla Commissione provinciale di cui all'art. 2 affinchè essa le destini a lavori agricoli di utilità collettiva.

 

          Art. 16.

     I comuni e gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti a fornire il personale occorrente per il funzionamento rispettivamente delle Commissioni comunali e di quella provinciale prevista dall'art. 2.

 

          Art. 17.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alla iscrizione nello stato di previsione delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei fondi occorrenti per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per la massima occupazione della mano d'opera.

 

          Art. 18.

     Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto i prefetti che abbiano emanato propri decreti contrastanti in tutto o in parte alle norme presenti provvederanno ad uniformarli ad esse.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 maggio 1952, n. 621. La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1958, n. 78 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel presente decreto.

[2] Numero così sostituito dall'art. 2 della L. 20 dicembre 1957, n. 1239.

[3] Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1957, n. 1239.