§ 2.4.62 – D.L. 1 dicembre 1997, n. 411.
Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:01/12/1997
Numero:411


Sommario
Art. 1.  Ripristino della liquidità.
Art. 2.  Accertamenti della produzione lattiera.
Art. 3.  Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997.
Art. 4.  Periodo 1997-1998.
Art. 4 bis.  (Commissione di garanzia).
Art. 5.  Disposizioni finali.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 2.4.62 – D.L. 1 dicembre 1997, n. 411. [1]

Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera.

(G.U. 1 dicembre 1997, n. 280).

 

     Art. 1. Ripristino della liquidità.

     1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

     2. Le restituzioni di cui al comma 1 non sono effettuate nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa [2].

     3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto dall'disposto articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46nonché l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate [3].

     3 bis. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3 [4].

     4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

     4 bis. La validità delle garanzie fidejussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale [5].

 

          Art. 2. Accertamenti della produzione lattiera.

     1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi [6]:

     a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

     b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero";

     c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente [7];

     d) contratti di circolazione delle quote latte rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2 [8];

     e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

     2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7 [9].

     3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

     a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

     b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi l997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale [10];

     d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

     4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

     5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

     6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10 [11].

     7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

     8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 bis. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa [12].

     8 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari [13].

     9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

     10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e le altre modalità di applicazione del presente decreto [14].

     11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

 

          Art. 3. Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997.

     1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2.Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA [15].

     1 bis. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti [16].

     2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

     3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonché alla restituzione, entro lo stesso termine, ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati [17].

     4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

 

          Art. 4. Periodo 1997-1998.

     1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

     2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468 [18].

     3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi [19].

     4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente [20].

 

          Art. 4 bis. (Commissione di garanzia). [21]

     1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita con decreto del Ministro per le politiche agricole una commissione di garanzia, composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto. La commissione comunica i risultati delle proprie verifiche al Ministro per le politiche agricole ed all'AIMA almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto. In caso di rilievi della commissione, l'AIMA riesamina le procedure e le operazioni effettuate nella parte interessata dai rilievi, riferendone al Ministro e alle commissioni parlamentari competenti.

     2. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire cento milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

          Art. 5. Disposizioni finali.

     1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1 [22].

     1 bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto [23].

     2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

     3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 gennaio 1998, n. 5.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[6] Alinea così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[12] Comma modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5 e ora così sostituito dall'art. 1 del D.L. 15 giugno 1998, n. 182.

[13] Comma inserito dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[16] Comma inserito dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[18] Comma già modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 15 giugno 1998, n. 182.

[19] Comma così sostituito dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 15 giugno 1998, n. 182.

[21] Articolo inserito dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 gennaio 1998, n. 5.

[23] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 15 giugno 1998, n. 182.