§ 3.3.13 - L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.
Semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 calamità naturali
Data:03/12/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Competenze dei Comuni
Art. 3.  Programmazione delle risorse
Art. 4.  Condizioni per l’accesso al finanziamento in via prioritaria
Art. 5.  Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria
Art. 6.  Ulteriori criteri
Art. 7.  Opere strutturali e condominiali
Art. 8.  Disciplina del procedimento di assegnazione del contributo
Art. 9.  Liquidazione saldo finale
Art. 10.  Revoca dei contributi
Art. 11.  Poteri sostitutivi
Art. 12.  Personale
Art. 13.  Dichiarazione di urgenza


§ 3.3.13 - L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

Semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981

(B.U. 9 dicembre 2003, n. 58).

 

Art. 1. Disposizioni generali

     1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e nel quadro dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale vigente, regola la prosecuzione ed il completamento dell’opera di ricostruzione nel territorio della Regione Campania colpito dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

 

     Art. 2. Competenze dei Comuni

     1. Le funzioni e i compiti di programmazione e gestione delle risorse e degli interventi per il completamento dell’opera di ricostruzione sono attribuiti interamente ai Comuni ivi compreso le aree industriali

 

     Art. 3. Programmazione delle risorse

     1. Le risorse assegnate, da assegnare, residue, trasferite o comunque stanziate per gli interventi di cui all’articolo 1 sono utilizzate, oltre che per le finalità di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, articolo 3, commi 2 e 4 anche per:

     a) il finanziamento delle opere strutturali e condominiali nelle ipotesi di cui all’articolo 7;

     b) l’aggiornamento dei contributi e la rideterminazione degli stessi, nei limiti del contributo massimo ammissibile, purché riferiti a soggetti riconducibili alle priorità di cui alla legge n. 32/92, articolo 3, comma 2 ;

     c) il pagamento di espropri ed altri ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 nonché per il pagamento delle somme conseguenti a sentenze di condanna e alla definizione transattiva dei contenziosi esistenti;

     d) le attività di servizio e di gestione strettamente connesse alla ricostruzione, nei limiti del 4 per cento dell’importo assegnato;

     e) la realizzazione, la riparazione o la ricostruzione di edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate;

     f) la realizzazione di progetti pilota per la riqualificazione dei centri storici e per la riparazione o ricostruzione di immobili oggetto di intervento sostitutivo ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, articolo 36 e dell’articolo 11.

     2. I costi di tutte le opere pubbliche sono riconosciuti congrui se contenuti nei limiti dell’importo indicato nel progetto con l’applicazione del prezzario del Provveditorato opere pubbliche della Regione Campania in vigore dall’1 giugno 1982 aumentato della percentuale fissata dal Provveditorato stesso relativa all’anno di riferimento.

     3. La programmazione di cui alla legge n. 32/92, articolo 3, comma 5, è effettuata dai Comuni sulla base di autonome valutazioni e nel rispetto della legislazione vigente come modificata ed integrata dalla presente legge. I Consigli comunali fissano i criteri, definiscono le priorità di assegnazione dei contributi, anche in applicazione alla presente legge, ed approvano il piano d’impiego, suddiviso in capitoli di spesa, per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

     4. Le risorse programmate con le deliberazioni consiliari di cui al comma 3, rese esecutive ai sensi di legge, sono immediatamente spendibili e sono inviate per conoscenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Regione entro quindici giorni dalla loro esecutività.

 

     Art. 4. Condizioni per l’accesso al finanziamento in via prioritaria

     1. Le disponibilità finanziarie destinate all’edilizia privata, programmate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sono utilizzate in via prioritaria ed in ordine successivo senza ammissione di deroga in favore dei soggetti indicati dalla legge n. 32/92, articolo 3, comma 2.

 

     Art. 5. Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria

     1. Ai proprietari di cui alla legge n. 32/92, articolo 3, comma 2, sono equiparati:

     a) i soggetti individuati dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 14, anche in presenza di domanda presentata dal proprietario;

     b) i soggetti che occupavano l’immobile all’epoca del sisma e divenuti proprietari a seguito di riscatto o acquisto di immobili appartenenti ad enti o istituti di gestione di case economiche e popolari.

     2. Hanno inoltre diritto al finanziamento in via prioritaria sulla base dei medesimi criteri fissati dalla legge n. 32/92, articolo 3, comma 2, i soggetti aventi titolo su immobili ricadenti nei piani di recupero di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 34, comma 3, lettera c), adottati nei Comuni disastrati e gravemente danneggiati entro il 23 gennaio 1992 ed eventualmente prorogati alla scadenza di validità decennale del piano esecutivo e che hanno presentato il progetto di recupero ai sensi di legge.

     3. Non sono esclusi dalla concessione dei contributi in via prioritaria i soggetti che hanno beneficiato per il fabbricato oggetto di contributo delle provvidenze disposte dall’ordinanza del Commissario straordinario di Governo per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80. Il contributo concesso, ai sensi dell’ordinanza stessa, è sempre detratto dal contributo spettante per la ricostruzione o la riparazione dell’immobile.

 

     Art. 6. Ulteriori criteri

     1. Per i progetti che hanno requisiti di approvabilità da parte della commissione tecnica comunale di cui al decreto legislativo 76/90, articolo 18, a parità di condizioni tra soggetti aventi diritto al finanziamento prioritario, si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della documentazione integrativa di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 18, comma 5.

 

     Art. 7. Opere strutturali e condominiali

     1. Nei fabbricati in cui sono comprese più unità immobiliari, anche appartenenti ad un medesimo soggetto, il finanziamento si estende, nei limiti del contributo massimo ammissibile fissato per ciascuna di esse, alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare la stabilità globale dell’edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici nonché la piena funzionalità e sicurezza delle unità abitative da finanziare in via prioritaria. Il finanziamento si estende anche alle opere occorrenti al rispetto dei vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

     2. I soggetti destinatari di un contributo limitato alle sole opere strutturali ed a quelle comuni, come definite nel comma 1, non sono obbligati all’esecuzione dei lavori di completamento dell’intervento nei termini assegnati con il provvedimento di concessione del finanziamento in via prioritaria.

 

     Art. 8. Disciplina del procedimento di assegnazione del contributo

     1. I contributi di cui al decreto legislativo n. 76/90, articoli 10 e 11 e quelli di cui all’articolo 3 sono concessi unitamente al permesso a costruire con provvedimento del responsabile dell’ufficio ricostruzione previo parere della commissione di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 19, comma 1.

     2. I Comuni possono stabilire, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 41, comma 1, la soppressione della commissione di cui al comma 1. In tal caso il parere di cui al comma 1 è reso dal responsabile del procedimento con tutti i poteri e le competenze in precedenza attribuite alla commissione dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 19.

     3. Ai fini della concessione del contributo, la documentazione integrativa di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 18, comma 5, prevale, in caso di contrasto, sulla domanda e sulla perizia giurata presentate ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo stesso.

     4. Il contributo assegnato per abitazione di prima casa, la cui superficie utile abitabile preesistente al sisma è inferiore a 45 mq, è comunque commisurato alla superficie minima di 45 mq.

 

     Art. 9. Liquidazione saldo finale

     1. Per la liquidazione del saldo finale di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 2, lettera c), sono richiesti al beneficiario del contributo, in qualità di soggetto appaltante i lavori, i seguenti documenti a dimostrazione della spesa:

     a) relazione giurata del direttore dei lavori sull’andamento degli stessi;

     b) lo stato finale dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal titolare dell’impresa e dal proprietario, ai fini della dimostrazione della spesa per lavori inerenti le unità ammesse a contributo;

     c) eventuali parcelle professionali, vistate dagli ordini competenti, per la dimostrazione della spesa per oneri tecnici inerenti le unità ammesse a contributo;

     d) le fatture relative all’importo del contributo. Per i lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con legge 26 luglio 1988, n. 291, le fatture possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario attestante l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa o in economia;

     e) collaudo tecnico amministrativo per i lavori di importo superiore a Euro 516.456,89.

     2. Nessun’altra documentazione integrativa può essere richiesta dal tecnico preposto all’accertamento di regolarità ai sensi del decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 3. Le responsabilità relative alla documentazione presentata ed alla gestione dell’intervento di ricostruzione o riparazione dell’immobile per il quale si richiede il saldo del contributo, anche nei riguardi di enti esterni all’amministrazione comunale sono del committente, dell’appaltatore dei lavori, del direttore dei lavori e del collaudatore, ognuno per le rispettive competenze.

     3. Se la documentazione presentata è completa e il pagamento della rata di saldo, nei limiti del contributo assegnato e finanziato, non è erogato entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1 anche in presenza di richiesta di ulteriori documenti non previsti al comma 1, il beneficiario ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, sulla somma ancora dovuta. In tal caso, il responsabile del procedimento insieme con il responsabile dell’ufficio ricostruzione, risponde del pagamento degli interessi nei confronti dell’amministrazione. [1]

     4. Se la documentazione presentata risulta incompleta, il responsabile del procedimento può richiedere, nei trenta giorni successivi, una sola volta, la relativa integrazione che deve essere inoltrata entro e non oltre venti giorni dalla notifica della richiesta. Il mancato o parziale adempimento alla richiesta comporta la decadenza dei benefici relativi alla parte di contributo non ancora liquidata. Il dirigente o il funzionario competente, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento.

     5. Le richieste di saldo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora liquidate devono essere riproposte con le modalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 10. Revoca dei contributi

     1. I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n. 76/90, articolo 21, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 2, comma 7 non possono superare i settantadue mesi [2].

     2. I beneficiari dei contributi, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono chiedere al responsabile dell’ufficio ricostruzione di fissare nuovi termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, le scadenze per l’inizio e l’ultimazione dei lavori sono quelle risultanti dai provvedimenti già rilasciati.

     3. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell’ufficio ricostruzione nei successivi trenta giorni adotta il conseguente formale provvedimento. In tal caso i lavori restanti sono ultimati a cura e spese del richiedente seguendo l’ordinaria procedura di rilascio del permesso a costruire o della dichiarazione di inizio attività-DIA.

     4. Entro centoventi giorni dall’ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta al Comune la documentazione di cui all’articolo 9 per la richiesta di liquidazione del saldo finale. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell’ufficio ricostruzione, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento [3].

     5. Per i lavori ultimati prima dell’entrata in vigore della presente legge, il termine è di centottanta giorni e decorre dall’entrata in vigore della presente legge [4].

     5-bis. Sono trasferite ai comuni territorialmente competenti le risorse e le istanze di contributo con la relativa documentazione presentate alla Regione, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, il cui procedimento amministrativo non risulta concluso alla data di entrata in vigore della presente legge [5].

     5-ter. Il procedimento amministrativo di cui al comma 5-bis, con la liquidazione del saldo del contributo concesso, deve concludersi entro il 31 dicembre 2009 a cura del responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune competente [6].

     5-quater. Entro il 31 marzo 2009 il beneficiario del contributo può chiedere al responsabile dell’ufficio ricostruzione del comune, che adotta il provvedimento entro trenta giorni dall’istanza, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori o per la presentazione della documentazione necessaria alla liquidazione del saldo finale. Tale nuovo termine non può superare i centottanta giorni [7].

     6. Sono riaperti per sessanta giorni i termini di cui al comma 2 [8].

 

     Art. 11. Poteri sostitutivi

     1. Nei Comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati e nei Comuni danneggiati dichiarati sismici che sono forniti dei piani di recupero di cui al decreto legislativo n. 76/90, articolo 34, comma 3, l’intervento sostitutivo di cui all’articolo 36 del decreto stesso è attuato esclusivamente:

     a) in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani stessi;

     b) in caso di mancato inizio dei relativi lavori;

     c) in caso di interruzione dei lavori o sospensione non giustificata dal magistrato o dall’attesa di un provvedimento da parte dell’amministrazione.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, il Sindaco, su conforme delibera del Consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull’immobile a presentare i progetti di intervento, ad iniziare o a riprendere i lavori, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni.

     3. Costituisce regolare notifica della diffida l’affissione di copia della stessa nell’albo pretorio e sugli immobili interessati.

     4. Decorso il termine assegnato, il sindaco, fatto salvo il potere di espropriazione, dispone l’occupazione di urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni e dà incarico al responsabile dell’ufficio ricostruzione di procedere all’esecuzione dei lavori mediante appalto ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 24. L’intervento sostitutivo può essere attuato anche mediante subentro nei contratti già legittimamente stipulati dai proprietari. Per l’eventuale affidamento dell’incarico di progettazione, se il progettista non è stato nominato dai soggetti privati, l’amministrazione procede ai sensi della direttiva 92/50/CEE, articolo 11, comma 3 e del comma 7.

     5. Per la valutazione della consistenza degli edifici e per l’individuazione dei legittimi proprietari fanno fede i documenti presentati al Comune entro il 31 marzo 1989.

     6. La spesa massima ammissibile non eccede quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del decreto legislativo n. 76/90.

     7. Se la spesa massima ammissibile non consente il completamento e la piena funzionalità dell’immobile, l’appalto è limitato alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare il decoro urbano, la stabilità globale dell’edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici, nonché la sicurezza delle unità abitative.

     8. Entro trenta giorni dal rilascio, anche parziale, del certificato di abitabilità, è fatto obbligo all’appaltatore restituire le unità immobiliari, ai proprietari o possessori risultanti dagli atti di cui al comma 5, fermi restando i diritti reali sull’immobile oggetto di intervento sostitutivo.

     9. Il recupero delle somme eccedenti il contributo è a cura del Comune ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     10. La Regione Campania, con delibera di Giunta regionale, stabilisce le modalità per l’accensione di mutui ventennali a favore dei comuni che attuano l’intervento sostitutivo di cui alla presente legge.

 

     Art. 12. Personale

     1. I Comuni possono stipulare apposite convenzioni per l’espletamento dei compiti di cui alla presente legge, imputando il relativo onere sul capitolo di spesa inerente l’attività di servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione.

 

     Art. 13. Dichiarazione di urgenza

     1 La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 


[1] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[2] Comma già modificato dall’art. 28 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 10 maggio 2012, n. 11.

[3] I termini di cui al presente comma sono prorogati di novanta giorni dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.

[4] L’originario comma 5 è stato sostituito dagli attuali commi 5 e 6 per effetto dell’art. 1 della L.R. 7 aprile 2004, n. 7. Per una modifica al termine di cui al presente comma, vedi l'art. 14 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 e l'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[8] L’originario comma 5 è stato sostituito dagli attuali commi 5 e 6 per effetto dell’art. 1 della L.R. 7 aprile 2004, n. 7.