§ 2.5.7 - L.R. 6 ottobre 1982, n. 62.
Utilizzo in attività formativa ordinaria del personale già impegnato nel progetto speciale per 4.000 disoccupati della città di Napoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 formazione professionale
Data:06/10/1982
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4.000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di [...]
Art. 2.  In connessione a quanto previsto dal precedente articolo 1 nei confronti del predetto personale si applica la normativa regionale emanata in materia di formazione professionale ivi compreso il [...]
Art. 3.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1982 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 955 dello stato di previsione della [...]
Art. 4.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...]


§ 2.5.7 - L.R. 6 ottobre 1982, n. 62. [1]

Utilizzo in attività formativa ordinaria del personale già impegnato nel progetto speciale per 4.000 disoccupati della città di Napoli.

 

Art. 1. Ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4.000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982, n. 24, sempreché sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981 [1].

 

     Art. 2. In connessione a quanto previsto dal precedente articolo 1 nei confronti del predetto personale si applica la normativa regionale emanata in materia di formazione professionale ivi compreso il disposto della legge regionale 17 marzo 1981, n. 19 e successive integrazioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1982, n. 20.

 

     Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1982 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 955 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, istituito con il secondo provvedimento di variazione al bilancio stesso denominato: "Attuazione con il contributo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del progetto relativo allo orientamento professionale di n. 1150 ex corsisti ANCIFAP".

     Agli oneri per il 1983 si farà fronte con l'apposito stanziamento di bilancio la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio.

 

     Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[1] Il primo comma è stato integrato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 26-4- 1985, n. 32; mentre il 2° comma è stato abrogato dal comma 2 dello stesso articolo 1, L.R. 26-4-1985, n. 32. Sulla decorrenza delle modifiche sopra indicate si veda l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 32 del 26-4-1985.