§ 2.5.5 - L.R. 17 marzo 1981, n. 19.
Normativa per il pagamento al personale degli enti di formazione professionale di cui alle lettere b) e c), dell'articolo 6 della legge regionale 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.5 formazione professionale
Data:17/03/1981
Numero:19


Sommario
Art. 1.  All'inizio di ogni anno formativo, gli enti gestori di cui alle lettere b) e v), della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, che svolgono attività delegata, ai sensi dell'articolo 12 della citata [...]
Art. 2.  Per lo svolgimento dei corsi in affidamento, i finanziamenti agli enti gestori sono accreditati per le attività delegate e per quelle non delegate, rispettivamente dalle amministrazioni provinciali [...]
Art. 3.  Ai fini di consentire il puntuale rispetto delle norme di cui al punto 5), dell'articolo 5, legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Giunta regionale, all'inizio di ogni anno formativo, nelle more [...]
Art. 4.  La mancata osservanza da parte dell'ente gestore degli obblighi previsti dai precedenti articoli e da tutta la normativa vigente comporta, ad eccezione delle somme destinate al personale, [...]
Art. 5.  La Giunta regionale, nei casi di revoca, sentita la competente amministrazione provinciale, provvede ad affidare ad altro ente le attività formative, con l'obbligo da parte di quest'ultimo, di [...]
Art. 6.  L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico, per l'anno 1981, sui capitoli nn. 931 e 933 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981 e per gli anni successivi [...]
Art. 7.  La presente legge è dichiarata urgente, a norma del II comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 2.5.5 - L.R. 17 marzo 1981, n. 19. [1]

Normativa per il pagamento al personale degli enti di formazione professionale di cui alle lettere b) e c), dell'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.

 

Art. 1. All'inizio di ogni anno formativo, gli enti gestori di cui alle lettere b) e v), della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, che svolgono attività delegata, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge, trasmettono alla provincia - assessorato alla formazione professionale competente per territorio - l'elenco del personale docente e non docente dipendente da ciascun centro o struttura assimilabile con la specificazione della spesa prevista per l'intero esercizio.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli enti gestori di attività non delegate, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54. In tal caso gli elenchi del personale impegnato nelle predette attività non delegate, sono trasmessi alla Regione - servizio formazione professionale.

     Limitatamente all'anno formativo 1980/81 gli elenchi del personale di cui ai comma precedenti devono essere inviati entro e non oltre giorni 15 dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Per lo svolgimento dei corsi in affidamento, i finanziamenti agli enti gestori sono accreditati per le attività delegate e per quelle non delegate, rispettivamente dalle amministrazioni provinciali e dall'amministrazione regionale su due distinti conti correnti bancari, di cui uno riservato alle retribuzioni del personale e relativi oneri riflessi.

     Gli enti gestori, previe apposite convenzioni con gli istituti bancari, devono affidare agli stessi il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente, nonché per il versamento degli oneri riflessi, operando sul conto corrente all'uopo istituito ai sensi del precedente comma.

     Gli enti gestori devono trasmettere mensilmente all'amministrazione provinciale competente o all'amministrazione regionale, a seconda che si tratti di attività delegate o non, copia degli ordinativi di pagamento delle retribuzioni al personale e degli oneri riflessi debitamente controfirmata dall'istituto bancario per accettazione.

 

     Art. 3. Ai fini di consentire il puntuale rispetto delle norme di cui al punto 5), dell'articolo 5, legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Giunta regionale, all'inizio di ogni anno formativo, nelle more dell'approvazione del piano annuale previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 40/1977, è autorizzata a erogare, limitatamente alle spese per il personale già impegnato a tempo indeterminato nel precedente anno, anticipazioni trimestrali a favore delle amministrazioni provinciali per le attività delegate o degli enti gestori per quelle residue, pari ciascuna ai tre dodicesimi del finanziamento previsto dal piano del precedente anno formativo, debitamente adeguato alle eventuali variazioni dei costi intervenute.

 

     Art. 4. La mancata osservanza da parte dell'ente gestore degli obblighi previsti dai precedenti articoli e da tutta la normativa vigente comporta, ad eccezione delle somme destinate al personale, l'immediata sospensione di ogni finanziamento, con provvedimento dell'assessore provinciale o regionale al ramo - sulla base delle rispettive competenze - e l'eventuale revoca da parte della Giunta regionale, sentita la competente amministrazione provinciale per l'attività delegata, di ogni attività finanziaria per accertata inadempienza.

     In tal caso l'ente non potrà più essere destinatario di finanziamenti regionali previsti dai successivi piani di formazione professionale, o da altre leggi o provvedimenti amministrativi a carico del bilancio della Regione Campania.

 

     Art. 5. La Giunta regionale, nei casi di revoca, sentita la competente amministrazione provinciale, provvede ad affidare ad altro ente le attività formative, con l'obbligo da parte di quest'ultimo, di assorbire il personale già operante nelle attività trasferite, secondo i rapporti contrattuali esistenti al momento della sospensione, fatti salvi i diritti acquisiti economici e giuridici.

     Nel caso di soppressione di corsi, il personale a tempo indeterminato viene avviato a riconversione, ai sensi della legge regionale 19 novembre 1977, n. 62.

 

     Art. 6. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico, per l'anno 1981, sui capitoli nn. 931 e 933 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981 e per gli anni successivi sui corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del II comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 18 novembre 2009, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.