§ 2.3.55 - L.R. 9 dicembre 2004, n. 11.
Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:09/12/2004
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Definizione di vittima della criminalità.
Art. 3.  Attività della Regione.
Art. 4.  Attività delle province.
Art. 5.  Attività dei comuni.
Art. 6.  Principi e finalità.
Art. 7.  Misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute.
Art. 8.  Iniziative finalizzate all’accesso al credito.
Art. 8 bis. 
Art. 9.  Consulta delle associazioni.
Art. 10.  Limiti temporali.
Art. 11.  Linee di attuazione.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.3.55 - L.R. 9 dicembre 2004, n. 11.

Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità.

(B.U. 13 dicembre 2004, n. 60).

 

Titolo I

Parte generale

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

     1. La regione Campania con la presente legge promuove misure di solidarietà in favore delle vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione ed di usura.

     2. Le misure di cui al comma 1 integrano le provvidenze nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, la formazione e la partecipazione alla vita civile della comunità regionale.

 

     Art. 2. Definizione di vittima della criminalità.

     1. Agli effetti della presente legge si intende per vittima della criminalità, anche in riferimento all’articolo 1, lettera a) della decisione quadro del consiglio dell’Unione europea 2001/220/GAI, la persona fisica che ha subito un pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura e che ha presentato denuncia all’autorità competente.

 

Titolo II

Misure di sostegno alle vittime della criminalità e ai loro familiari

 

     Art. 3. Attività della Regione.

     1. La Giunta regionale, acquisiti gli indirizzi della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del Consiglio regionale, definisce annualmente, su proposta del Presidente o dell’assessore delegato, sentita la conferenza regione – autonomie locali, le linee di intervento per le finalità della presente legge.

     2. Le linee di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto le seguenti attività:

     a) promozione e sostegno alle province ed ai comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata che hanno come finalità l’aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;

     b) promozione e sostegno all’associazionismo di settore di cui al titolo III;

     c) acquisizione e catalogazione delle buone pratiche, anche comunitarie ed internazionali, sviluppatesi in materia;

     d) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle vittime ed ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

     e) predisposizione, anche con l’ausilio della scuola regionale di polizia locale, di piani di formazione finalizzati a qualificare operatori del settore ed alla creazione di nuove professionalità;

     f) adozione del metodo della consultazione delle associazioni dei familiari delle vittime e degli altri organismi consultivi ed associativi.

 

     Art. 4. Attività delle province.

     1. La Giunta regionale eroga contributi alle province per la realizzazione di progetti rivolti, prioritariamente, alle seguenti attività:

     a) servizi di informazione e sostegno per l’accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per i comuni singoli o associati;

     b) servizi di accompagnamento al credito, alla consulenza aziendale e legale anche attraverso le organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza;

     c) campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;

     d) attività di formazione relativa a specifici campi di intervento per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali;

     e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio provinciale.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati fino alla misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

 

     Art. 5. Attività dei comuni.

     1. La Giunta regionale eroga contributi ai comuni per la realizzazione prioritariamente di progetti che:

     a) sono presentati da comuni in forma associata;

     b) prevedono l’attivazione di partenariati e coalizioni locali anche con la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza;

     c) sono finalizzati alla realizzazione di servizi di accompagnamento alle vittime, di sostegno alla risocializzazione e di supporto psicologico.

     2. La Giunta regionale eroga, nel caso di vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura, contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di sostegno agli orfani delle vittime ed al nucleo familiare. I progetti possono prevedere, se sussistono condizioni di grave disagio o il danno subito ha determinato la mancanza della fonte di reddito per il nucleo familiare, le seguenti attività:

     a) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;

     b) sostegno ed incentivazione all’espletamento dell’obbligo scolastico per gli orfani minorenni;

     c) partecipazione agli oneri derivanti dalla regolare frequenza ai corsi di studio della scuola superiore e dell’università, ed ai corsi di qualifica, formazione e specializzazione per gli orfani;

     d)consulenza ed accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro;

     e)contributi per il sostegno al reddito del nucleo familiare ed alle esigenze straordinarie connesse all’atto criminoso.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati fino alla misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

 

Titolo III

Misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione e incentivi all’associazionismo di settore

 

     Art. 6. Principi e finalità.

     1. La regione Campania, al fine di favorire la convivenza civile e democratica e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio, nel convincimento che i reati di usura ed estorsione sono reati contro la collettività e pregiudicano il tessuto economico e sociale della comunità campana, promuove e sostiene attività di prevenzione ed interventi a favore delle vittime di tali reati tramite gli enti locali, come disposto negli articoli 4, 5 e 8, e l’associazionismo di settore senza scopo di lucro e con sede legale nel territorio regionale, come previsto dagli articoli 7 e 8.

 

     Art. 7. Misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute.

     1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all’articolo 3, al fine di sostenere ed incentivare l’associazionismo di settore, eroga contributi a favore di:

     a) associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, comma 2;

     b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, articolo 15.

     2. Il contributo è concesso prioritariamente per i progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:

     a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione;

     b) costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura ed estorsione;

     c) assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico finalizzati ad un programma di tutoraggio sottoscritto dall’interessato;

     d) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità attraverso un’attività di accompagnamento e di tutoraggio sociale.

 

     Art. 8. Iniziative finalizzate all’accesso al credito.

     1. La Giunta regionale eroga contributi a favore di:

     a) enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l’incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, ai sensi della legge 108/96, articolo 15, al fine di prevenire i fenomeni di usura ed estorsione e promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito;

     b) consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi -denominati confidi- ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, articolo 29, al fine di promuovere la costituzione e l’integrazione dei fondi speciali antiusura, ai sensi della legge 108/96, articolo 15, comma 1;

     c) fondazioni e associazioni antiusura al fine di promuovere la costituzione e l’integrazione del fondo di garanzia di cui alla legge 108/96, articolo 15, comma 6.

 

     Art. 8 bis. [1]

     1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta oppure per delega presso l’assessorato alla sicurezza della Giunta regionale, il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti tali problematiche e di coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket.

     2. Il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

     3. Il commissario è scelto fra persone di comprovata esperienza nell’attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.

     4. Il coordinamento è così composto:

     a) un rappresentante dell’area di coordinamento regionale alle attività produttive-settore commercio;

     b) un rappresentante dell’area di coordinamento sicurezza, enti locali e polizia urbana;

     c) un rappresentante dell’area di coordinamento politiche sociali;

     d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione;

     5. Il coordinamento deve relazionare con cadenza bimestrale alla commissione speciale osservatorio sulla camorra e criminalità organizzata.

     6. Il commissario ed i membri del coordinamento restano in carica per trenta mesi [2].

 

          Art. 9. Consulta delle associazioni.

     1. E’ istituita la consulta delle organizzazioni antiestorsione ed antiusura presieduta dal presidente o dall’assessore delegato e composta:

     a) da un rappresentante designato con atto formale per ognuna delle organizzazioni di cui agli articoli 7 e 8;

     b) da un rappresentante locale di ognuna delle organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

     2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. La consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il contrasto ai fenomeni di estorsione ed usura finalizzato a fornire un quadro complessivo delle azioni poste in essere nell’annualità precedente e a segnalare nuovi ambiti ed aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di intervento.

 

Titolo IV

Norme conclusive

 

     Art. 10. Limiti temporali.

     1. I contributi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 sono erogati per gli eventi dannosi verificatisi nel territorio della regione Campania successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Linee di attuazione.

     1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del Consiglio regionale, adotta le linee per l’attuazione che sanciscono i criteri, i tempi e le modalità di finanziamento delle attività previste dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge di bilancio annuale.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, stabilito per il triennio 2004-2006 in 7.000.000,00 di euro si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alle risorse dell’Unità Previsionale di Base 6.23.222 con consequenziale istituzione del capitolo di spesa “Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità”.

     2. Per il corrente esercizio finanziario la spesa pari ad 1.000.000,00 di euro grava sul capitolo di spesa di cui al comma 1 mediante prelievo della occorrente somma dall’U.P.B. 7.29.65. - bilancio corrente – che diminuisce di pari importo.

     3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa annuale pari a 3.000.000,00 di euro grava sul capitolo di cui al comma 1, mediante copertura finanziaria in sede di adozione delle leggi di bilancio corrispondenti.

 

     Art. 13. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Articolo aggiunto dall’art. 18 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.