§ 2.3.25 - LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1987, N. 41.
Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:21/11/1987
Numero:41


Sommario
Art. 1.  La Regione Campania, nell'intento di favorire lo sviluppo di politiche sociali rivolte al miglioramento della condizione giovanile, con particolare riguardo alle fasce maggiormente esposte a rischio [...]
Art. 2.  In via sperimentale, per il triennio 1987/1989, la Regione eroga contributi per progetti, predisposti dall'Agenzia Regionale per l'Impiego ed approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, su [...]
Art. 3.  Per la sperimentazione di iniziative organiche concorrenti alla finalità della presente legge, la Regione Campania eroga contributi per la istituzione di "villaggi giovanili" per il recupero e lo [...]
Art. 4.  Il progetto denominato "Nisida" punta alla valorizzazione dell'isola partenopea quale centro polivalente per la gioventù, in riferimento a due obiettivi:
Art. 5.  Il progetto denominato "Villaggio dell'artigianato di Benevento" ha lo scopo di realizzare una struttura produttiva finalizzata al recupero e allo sviluppo delle arti e dei mestieri di tradizione [...]
Art. 6.  Gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 saranno disciplinati con apposita legge regionale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.  Per le quote non gravabili sugli ordinari interventi regionali in base alla legislazione vigente in materia di formazione professionale, sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per [...]


§ 2.3.25 - LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 1987, N. 41.

Interventi a sostegno della condizione giovanile in Campania.

 

Art. 1. La Regione Campania, nell'intento di favorire lo sviluppo di politiche sociali rivolte al miglioramento della condizione giovanile, con particolare riguardo alle fasce maggiormente esposte a rischio di emarginazione, promuove interventi straordinari e finalizzati in materia di lavoro e formazione professionale, per la crescita culturale e ad attività sportive e ricreative.

 

     Art. 2. In via sperimentale, per il triennio 1987/1989, la Regione eroga contributi per progetti, predisposti dall'Agenzia Regionale per l'Impiego ed approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, su richiesta dei Comuni o loro Consorzi, per l'inserimento lavorativo di giovani a rischio, di età compresa tra i 15 ed i 20 anni.

     Sono da considerare a rischio di emarginazione i giovani in difficoltà per problemi socio-familiari, esclusi dal normale circuito scolastico, o tossicodipendenti nonché i giovani ricadenti nell'area penale.

     Le attività di formazione-lavoro sono affidate direttamente alle aziende individuate dai progetti.

     La Regione eroga contributi per:

     a) il rimborso degli oneri e gli incentivi alle Aziende per l'attività formativa rapportati ad unità concesse;

     b) gli incentivi alle Aziende che assumano a tempo indeterminato i giovani formati al termine del periodo di formazione-lavoro;

     c) l'assegno di frequenza e le spese di trasporto o residenzialità agli allievi;

     d) le spese per il sostegno a forme associative tra le Imprese che partecipano al progetto;

     e) l'allestimento di botteghe artigiane di transizione affidate ad artigiani singoli per il recupero e la conservazione di produzioni artigianali artistiche e/o tipiche locali in via di estinzione, sempre che partecipino alla realizzazione dei contratti di formazione/lavoro.

     Sono altresì ammesse a contributi regionali le spese per l'attività formativa che non potrà avere durata superiore alle 24 mensilità.

     E' fatto divieto di ricorrere per gli scopi del presente programma sperimentale ad aziende che nell'ultimo quinquennio abbiano ridotto il proprio organico e/o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni e che non abbiano almeno tre addetti.

 

     Art. 3. Per la sperimentazione di iniziative organiche concorrenti alla finalità della presente legge, la Regione Campania eroga contributi per la istituzione di "villaggi giovanili" per il recupero e lo sviluppo delle arti e dei mestieri.

     In tale ambito la Regione Campania promuove i progetti "Nisida" e "Villaggio dell'artigianato di Benevento" con i caratteri di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 4. Il progetto denominato "Nisida" punta alla valorizzazione dell'isola partenopea quale centro polivalente per la gioventù, in riferimento a due obiettivi:

     1) un "intervento integrato" in favore della condizione giovanile, quale modello operativo in grado di comprendere ed integrare una serie di attività (produttive, sportive, culturali) e relativi servizi di cui i giovani possano fruire e che siano tutte connesse al territorio;

     2) l'utilizzazione dell'isola di Nisida da parte della città, con specifica destinazione al mondo giovanile (ferme restando le esigenze di tutela ambientale ed ecologica che il patrimonio di Nisida impone di rispettare).

     L'elaborazione e la gestione del progetto sono demandate al Comune di Napoli.

 

     Art. 5. Il progetto denominato "Villaggio dell'artigianato di Benevento" ha lo scopo di realizzare una struttura produttiva finalizzata al recupero e allo sviluppo delle arti e dei mestieri di tradizione popolare della Campania.

     Il "Villaggio" va realizzato in forme di "impresa produttiva" assicurando l'inserimento lavorativo dei giovani per loro libera scelta, con regolare contratto di lavoro o, se apprendisti, con presalario determinato.

     Ferma restando l'esigenza primaria di dare possibilità di apprendimento e lavoro, attraverso la creazione di botteghe e laboratori artigiani, il progetto è altresì finalizzato alla creazione di supporti di tipo culturale, ricreativo, sportivo, particolarmente importanti per sviluppare intorno al "Villaggio" un effettivo sistema di socialità.

     L'elaborazione e la gestione del progetto è demandato al Comune di Benevento sentito il parere dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.

 

     Art. 6. Gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 saranno disciplinati con apposita legge regionale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Per le quote non gravabili sugli ordinari interventi regionali in base alla legislazione vigente in materia di formazione professionale, sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 1987, 1988 e 1989 appositi capitoli di spesa, denominati: "Provvidenze per la promozione di politiche per la gioventù a rischio" e "Fondi ai Comuni di Napoli e Benevento per l'attuazione del progetto Nisida" e del progetto "Villaggio dell'artigianato di Benevento".

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1987 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli, di nuova istituzione, dello stato di previsione per l'anno finanziario 1987:

     - Cap. 1531 "Provvidenze per la promozione di politiche per la gioventù a rischio" con lo stanziamento di L. 150.000.000 mediante prelievo della detta somma dallo stanziamento di cui al Cap. 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     - Cap. 1919 bis "Fondi ai Comuni di Napoli e Benevento per l'attuazione del progetto Nisida" e del progetto "Villaggio dell'artigianato di Benevento" con lo stanziamento di L.

     100.000.000 mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al Cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     Agli oneri per gli anni 1988 e 1989 si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.