§ 1.10.47 - LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1990, N. 22.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 23 marzo 1987, n. 18, recante: "Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato".


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:27/04/1990
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. I dipendenti della Giunta Regionale della Campania, nonché quelli di ruolo di cui all'art. 1 della Legge Regionale 23 marzo 1987, n. 18, che, alla data di approvazione della Legge Regionale [...]
Art. 2.      1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.10.47 - LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1990, N. 22.

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 23 marzo 1987, n. 18, recante: "Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato".

(Suppl. al B.U. n. 21 del 7 maggio 1990).

 

Art. 1.

     1. I dipendenti della Giunta Regionale della Campania, nonché quelli di ruolo di cui all'art. 1 della Legge Regionale 23 marzo 1987, n. 18, che, alla data di approvazione della Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 22, prestavano servizio in posizione di comando o di distacco presso il Consiglio Regionale ed hanno esercitato il diritto di opzione per l'inquadramento nei ruoli del Consiglio Regionale, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 22, hanno diritto all'inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge [1].

     2. Il personale di ruolo in posizione di comando da immettere nei ruoli organici del Consiglio o della Giunta sarà collocato, eventualmente, in posizione sovrannumeraria ad esaurimento.

     3. Si fa divieto di richiesta di ulteriori posizioni di comando finché non saranno assorbite le posizioni sovrannumerarie di cui al comma precedente.

 

     Art. 2.

     1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 che presentano sufficiente disponibilità e per gli anni successivi con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970 n. 281.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 marzo 1993, n. 12 (B.U. n. 16 del 5 aprile 1993), dichiarata urgente.