§ 1.8.6 - L.R. 16 marzo 1986, n. 10.
Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.8 giunta regionale
Data:16/03/1986
Numero:10


Sommario
Art. 1.  E' istituito l'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 al fine di promuovere, coordinare e realizzare studi, ricerche e rivelazioni [...]
Art. 2.  All'attività di cui al precedente art. 1 sovraintende il Comitato interassessoriale di coordinamento, costituito dagli Assessori all'Industria, al Lavoro ed alla Formazione Professionale, che [...]
Art. 3.  Istituzione del servizio "Osservatorio regionale del Mercato del lavoro". In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 viene istituito il Servizio Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro (in [...]
Art. 4.  Funzioni del Servizio ORMEL. In conformità degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale l'ORMEL cura:
Art. 5.  Struttura del Servizio. Presso il Servizio ORMEL opera una struttura permanente di supporto tecnico-scientifico con compiti di elaborazione teorica e metodologica dell'attività di rilevazione ed [...]
Art. 6.  Osservatori territoriali. Il Servizio ORMEL si avvale di proprie strutture operanti su base provinciale denominate:
Art. 7.  Personale. Il personale dell'ORMEL sarà costituito da personale di ruolo della Giunta regionale e da personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla L.R. n. 32/84, nel rispetto della vigente [...]
Art. 8.  Segreto statistico. La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell'ORMEL devono avvenire nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico.
Art. 9.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 750 milioni per il 1986, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1523 [...]
Art. 10.  Norme transitorie. Nella fase iniziale di costituzione e di avviamento dell'Osservatorio, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero del Lavoro, con altre Regioni e con [...]


§ 1.8.6 - L.R. 16 marzo 1986, n. 10. [1]

Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro.

 

Art. 1. E' istituito l'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 al fine di promuovere, coordinare e realizzare studi, ricerche e rivelazioni sistematiche utili alla conoscenza delle componenti strutturali della domanda e delle offerte di lavoro e delle relative evoluzioni, necessarie per la programmazione degli interventi in materia di orientamento, di formazione professionale e di occupazione.

     L'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro coordinerà la propria attività con quella del Ministero del Lavoro e dell'ISTAT nel quadro delle interconnessioni fra sistema informativo regionale e sistema informativo nazionale (SINML).

 

     Art. 2. All'attività di cui al precedente art. 1 sovraintende il Comitato interassessoriale di coordinamento, costituito dagli Assessori all'Industria, al Lavoro ed alla Formazione Professionale, che autonomamente o su indicazioni della Commissione regionale per l'impiego (CRI), avvalendosi del Servizio per l'osservazione territoriale del Mercato del Lavoro di cui al successivo art. 3, propone al Consiglio regionale gli interventi necessari ad una politica attiva del lavoro.

     Il necessario scambio di informazioni in materia di Mercato del Lavoro sarà assicurato dal Comitato, di cui al presente articolo, attraverso una collaborazione attiva con gli Enti previdenziali e assicurativi, con i loro uffici periferici e le strutture apposite da essi costituiti, con le Organizzazioni imprenditoriali, sindacali o professionali, con gli Enti locali e le Regioni italiane, con le C.C.I.A.A., con l'ISTAT, con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l'ISFOL, con gli Organismi comunitari preposti ad analoghi compiti di analisi ed intervento sul Mercato del Lavoro.

     Per ricerche, analisi ed indagini specifiche il Comitato si avvale della collaborazione organica dell'IPSEC e/o di altri Istituti o Centri di ricerche con i quali la Giunta stipula apposite convenzioni.

 

     Art. 3. Istituzione del servizio "Osservatorio regionale del Mercato del lavoro". In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 viene istituito il Servizio Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro (in seguito indicato ORMEL), ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il servizio ORMEL si avvale, per lo svolgimento delle attività, di proprie strutture operanti su base provinciale denominate "Osservatori territoriali del Mercato del Lavoro".

     La sovrintendenza operativa del Servizio è affidata all'Assessore del Comitato di coordinamento che rappresenta la Regione nella Commissione regionale per l'impiego (CRI) della Campania.

 

     Art. 4. Funzioni del Servizio ORMEL. In conformità degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio regionale l'ORMEL cura:

     - l'elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del Mercato del Lavoro regionale;

     - studi e ricerche finalizzate all'analisi previsionale dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato, nonché indagini specifiche sui singoli settori o comparti produttivi, ovvero su aree delimitate e circoscritte della Regione che si rendessero necessarie anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego (CRI), fatte salve attività specifiche del collocamento riservate allo Stato.

     Per la strumentazione dell'Osservatorio, il Servizio potrà avvalersi di Società di informatica, appositamente convenzionate e/o potrà proporre la costituzione di una Società regionale di informatica in cui la Regione potrà entrare con una propria quota azionaria.

     Il Servizio ORMEL assicura autonomamente la pubblicazione dei dati acquisiti garantendo la diffusione delle informazioni elaborate dall'Osservatorio.

 

     Art. 5. Struttura del Servizio. Presso il Servizio ORMEL opera una struttura permanente di supporto tecnico-scientifico con compiti di elaborazione teorica e metodologica dell'attività di rilevazione ed analisi dei fenomeni riguardanti il Mercato del Lavoro regionale.

     La struttura di cui al primo comma è costituita da membri espressi dall'IPSEC unitamente a studiosi ed esperti di economia del lavoro che il Comitato di Coordinamento per l'occupazione e le attività produttive designerà in non più di 9 unità e che la Giunta provvederà a convenzionare.

     Fanno parte della struttura di cui sopra anche un rappresentante del Ministero del Lavoro, un rappresentante dell'ISTAT, Ente con il quale la Regione stipulerà una convenzione in analogia a quanto già in atto tra Ministero del Lavoro e Istituto Centrale di Statistica, nonché un rappresentante dell'ISFOL.

     La responsabilità tecnico-scientifica della struttura permanente dell'Osservatorio è assunta da uno dei membri della stessa, all'uopo indicato dal Comitato di coordinamento degli Assessori.

     Il coordinamento del Servizio ORMEL è affidato ad un Funzionario del ruolo della Giunta regionale con le modalità previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 6. Osservatori territoriali. Il Servizio ORMEL si avvale di proprie strutture operanti su base provinciale denominate:

     "Osservatori territoriali del Mercato del Lavoro ".

     Tali strutture provvedono all'attuazione dei compiti istituzionali e dei piani di lavoro del Servizio; in particolare, curano la raccolta, il trattamento e l'archiviazione dei dati.

     La determinazione dell'organico del personale da assegnare agli Osservatori territoriali è rapportata alla popolazione residente, alla struttura produttiva e occupazionale dei singoli ambiti territoriali. In ogni caso il numero degli addetti ai singoli Osservatori territoriali non può superare le 40 unità.

     Per la struttura centrale gli addetti non possono superare le 50 unità.

     In ordine alla preparazione e/o aggiornamento del personale sarà compito del Comitato tecnico-scientifico coordinare un progetto comune messo a punto in collaborazione tra Regione, Ministero del Lavoro e ISTAT.

 

     Art. 7. Personale. Il personale dell'ORMEL sarà costituito da personale di ruolo della Giunta regionale e da personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla L.R. n. 32/84, nel rispetto della vigente normativa regionale, tenuto conto dei profili professionali necessari all'espletamento dei compiti di Istituto.

 

     Art. 8. Segreto statistico. La raccolta e l'utilizzazione dei dati da parte dell'ORMEL devono avvenire nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico.

 

     Art. 9. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 750 milioni per il 1986, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1523 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986, mediante prelievo della detta somma di lire 750.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 10. Norme transitorie. Nella fase iniziale di costituzione e di avviamento dell'Osservatorio, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero del Lavoro, con altre Regioni e con Istituti specializzati che abbiano già una consolidata esperienza in materia, per realizzare forme di collaborazione fra esperti che consentano in tempi brevi la messa a regime dell'Osservatorio in Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 18 novembre 2009, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.