§ 1.1.34 - Legge Regionale 25 marzo 1997, n. 11.
Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:25/03/1997
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 28 febbraio indicato all'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1997, n. 4, è prorogato alla data del 30 aprile 1997
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.1.34 - Legge Regionale 25 marzo 1997, n. 11. [1]

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997.

(B.U. n. 18 del 7 aprile 1997).

 

Art. 1.

     1. Il termine del 28 febbraio indicato all'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1997, n. 4, è prorogato alla data del 30 aprile 1997.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare il Bilancio 1996, fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997, con le modalità di cui alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 4.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con effetto dal 1° marzo 1997.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.