§ 1.1.32 - Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 4.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:21/01/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, la Giunta Regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente - fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.1.32 - Legge Regionale 21 gennaio 1997, n. 4. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1997.

(B.U. n. 5 del 27 gennaio 1997).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, la Giunta Regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente - fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1997 - il bilancio 1996, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 29 aprile 1996, n. 9 e successive modifiche [2].

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Vedi art. 1, L.R. 25 marzo 1997, n. 11.