§ 6.3.122 - L.P. 22 novembre 1984, n. 18.
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32: "Disposizioni sulla finanza locale".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:22/11/1984
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, i bilanci di previsione dei comuni per gli anni 1984 e 1985 devono essere deliberati in pareggio.
Art. 2.      1. L'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Nell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, le parole "di 2/3" sono sostituite dalle parole "al cento per cento".
Art. 4.      1. Nell'art. 4, terzo comma, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, le parole "del 30 giugno 1984" sono sostituite dalle parole "del 30 novembre 1984".
Art. 5. 1      1. La Provincia corrisponde, per gli anni 1984 e 1985, a ciascun comune avente diritto ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, un importo pari a quello spettante per [...]
Art. 6.      1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 30.720 milioni.
Art. 8.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 6.3.122 - L.P. 22 novembre 1984, n. 18.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32: "Disposizioni sulla finanza locale".

(B.U. 4 dicembre 1984, n. 57).

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, i bilanci di previsione dei comuni per gli anni 1984 e 1985 devono essere deliberati in pareggio.

 

          Art. 2.

     1. L'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, è sostituito dal seguente:

     "1. La Provincia corrisponde, per l'anno 1984, a ciascun comune un contributo integrativo da calcolarsi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo risultante:

     a) dai trasferimenti statali, di cui all'art. 2, cifra 1, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modifiche nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

     b) dal contributo provinciale attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11;

     c) dalla sovraimposta sul reddito dei fabbricati stanziata nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

     2. La Provincia corrisponde, inoltre, per gli anni 1984 e 1985, ad ogni comune, una somma pari all'importo della sovrimposta sul reddito dei fabbricati risultante dal calcolo di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11.

     3. Per l'anno 1985 è assegnato ai comuni un contributo integrativo nella misura corrispondente al tasso programmato di inflazione per l'anno sesso, calcolato sull'importo complessivo di cui alle lett. a), b) e c) del primo comma del presente articolo, con inclusione del contributo integrativo determinato per l'anno 1984.

     4. Il versamento delle somme a favore dei comuni, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, avrà luogo in unica soluzione entro il 31 dicembre 1984 per l'anno 1984 ed entro il 31 luglio 1985 per l'anno 1985".

 

          Art. 3.

     1. Nell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, le parole "di 2/3" sono sostituite dalle parole "al cento per cento".

     2. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, è inserito il seguente:

     "La Provincia provvede al versamento delle rate di ammortamento che, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengono a scadere nell'anno 1984, in unica soluzione entro il 31 dicembre 1984. Il rimborso delle rate degli anni successivi avrà luogo entro il 31 luglio di ogni anno."

 

          Art. 4.

     1. Nell'art. 4, terzo comma, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, le parole "del 30 giugno 1984" sono sostituite dalle parole "del 30 novembre 1984".

 

          Art. 5. 1

     1. La Provincia corrisponde, per gli anni 1984 e 1985, a ciascun comune avente diritto ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, un importo pari a quello spettante per l'anno 1983, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11.

     2. Il versamento delle somme spettanti ai comuni avrà luogo entro il 31 dicembre 1984 per l'anno 1984 ed entro il 31 luglio 1985 per l'anno 1985.

 

          Art. 6.

     1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, è sostituito dal seguente:

     "Con le modalità dell'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, le somme disponibili annualmente nel bilancio provinciale vengono liquidate ai comuni, qualora le opere risultino inserite nel piano prioritario di opere scolastiche".

 

          Art. 7.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 30.720 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. Gli oneri derivanti dalla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, saranno stabiliti dalla legge finanziaria per l'esercizio medesimo ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e troveranno copertura nelle disponibilità finanziarie previste per nuovi interventi legislativi alla sezione 10, settore 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1984-1986 della Provincia, relativamente al biennio 1985-1986.

 

          Art. 8.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).