§ 6.3.119 - L.P. 15 aprile 1982, n. 15.
Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 finanza locale
Data:15/04/1982
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1982, da trasferimenti a carico del bilancio della Provincia, mediante erogazioni da parte della stessa.
Art. 2.      1. Il versamento delle somme a favore dei comuni, arrotondate per eccesso o per difetto a lire 1.000, avrà luogo in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno 1982 e la seconda entro il 31 [...]
Art. 3.      1. Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per l'anno 1982, previste dall'art. 9, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1980, [...]
Art. 4.      1. Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1982 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per [...]
Art. 5.      1. Ai comuni, consorzi e rispettive aziende è fatto divieto di assumere nuovo personale in eccedenza ai posti di organico previsti dal piano di riorganizzazione di cui alla legge regionale 30 [...]
Art. 6.      1. L'avanzo di amministrazione 1981 è destinato a spese per investimenti o per esigenze straordinarie.
Art. 7.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 52 miliardi.
Art. 8.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni
Art. 9.     


§ 6.3.119 - L.P. 15 aprile 1982, n. 15.

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1982.

(B.U. 4 maggio 1982, n. 20).

 

     Art. 1.

     1. Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1982, da trasferimenti a carico del bilancio della Provincia, mediante erogazioni da parte della stessa.

     2. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi anche secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, le erogazioni, determinate in via preventiva, corrispondono all'importo di lire 191.600 moltiplicato per il numero delle persone residenti nel comune al 31 dicembre 1980 al netto dell'ammontare complessivo delle somme sostitutive attribuite ai comuni per l'anno 1982 ai sensi della legge statale.

     3. Per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 la base di lire 191.600 è aumentata a lire 222.950 e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 a lire 278.700.

     4. Per lo scopo di cui al precedente comma e a prescindere dal conguaglio previsto dallo stesso comma, la Provincia corrisponde comunque ad ogni singolo comune una quota pro-capite di lire 28.000.

 

          Art. 2.

     1. Il versamento delle somme a favore dei comuni, arrotondate per eccesso o per difetto a lire 1.000, avrà luogo in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno 1982 e la seconda entro il 31 agosto 1982.

 

          Art. 3.

     1. Con riferimento alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti per investimenti degli enti locali per l'anno 1982, previste dall'art. 9, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, la Giunta provinciale comunica, entro il 31 marzo 1982, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, il proprio programma al ministro del Tesoro al fine dell'indicazione del limite dei mezzi che la Cassa è in grado di destinare al territorio della provincia di Bolzano nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata. Sul programma deve essere previamente sentita ai sensi della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, e successive modifiche, la componente della comunità di valle nella consulta economico-sociale della Provincia, di cui alla lett. c) dell'art. 4 della stessa legge. Gli investimenti previsti nel programma devono essere coerenti con le direttive del programma di sviluppo provinciale.

 

          Art. 4.

     1. Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1982 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.

 

          Art. 5.

     1. Ai comuni, consorzi e rispettive aziende è fatto divieto di assumere nuovo personale in eccedenza ai posti di organico previsti dal piano di riorganizzazione di cui alla legge regionale 30 agosto 1979, n. 4.

     2. I comuni, i consorzi e le rispettive aziende non dotati di piano di riorganizzazione approvato non possono assumere nuovo personale.

     3. I posti di organico vacanti a causa di trasferimento del personale ad altro ente, che ha assunto in base a disposizioni di legge il relativo servizio, devono essere soppressi con corrispondente riduzione del numero complessivo dei posti di organico. Prima della soppressione dei relativi posti, i posti vacanti in base al piano di riorganizzazione non possono essere coperti.

     4. Gli enti di cui ai precedenti commi possono assumere personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

     5. E' consentita altresì la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché la relativa spesa non superi del 16% la corrispondente spesa sostenuta nel 1981.

 

          Art. 6.

     1. L'avanzo di amministrazione 1981 è destinato a spese per investimenti o per esigenze straordinarie.

 

          Art. 7.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1982 la spesa di lire 52 miliardi.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione per lire 43.640.000.000 del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio) e mediante riduzione per lire 8 miliardi 360.000.000 dell'analogo fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio) autorizzando nel contempo l'utilizzo di quest'ultimo importo per spese di natura corrente.

 

          Art. 8.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni

In aumento:

 

Competenza

 

Cassa

Cap. 91010 - modificato nel (modificato nel testo) Assegnazioni per il pareggio dei bilanci comunali

L.

52.000.000.000

L.

43.640.000.000

In diminuzione:

 

 

 

 

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)

L.

43.640.000.000

L.

43.640.000.000

Cap. 102120 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale)

L.

8.360.000.000

L.

-

 

          Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.