§ 6.1.131 - L.P. 11 agosto 1998, n. 10.
Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e autorizzazione all'esercizio [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:11/08/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi.
Art. 2.  Variazioni alle previsioni di entrata.
Art. 3.  Variazioni alle previsioni di spesa.
Art. 4.  Aumento del fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 5.  Variazioni al bilancio pluriennale 1998-2000.
Art. 6.  Assestamento del bilancio della Cassa provinciale antincendi.
Art. 7.  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999.
Art. 8.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.131 - L.P. 11 agosto 1998, n. 10.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999.

(B.U. 1 settembre 1998, n. 36).

 

     Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi.

     1. L'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1997, indicati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa per l'anno finanziario 1998 a termini dell'articolo 11, comma 2, numero 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, è modificato in conformità alle risultanze del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 1997, deliberato ai sensi dell'articolo 68 della legge provinciale predetta.

 

          Art. 2. Variazioni alle previsioni di entrata.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle entrate del bilancio 1998 aumenta di lire 558 miliardi e 17 milioni quanto alle previsioni di competenza e di lire 164 miliardi e 231 milioni quanto alle previsioni di cassa.

 

          Art. 3. Variazioni alle previsioni di spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

     2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare delle spese del bilancio 1998 aumenta di lire 558 miliardi e 17 milioni quanto alle previsioni di competenza e di lire 164 miliardi e 231 milioni quanto alle previsioni di cassa.

 

          Art. 4. Aumento del fondo di riserva per spese obbligatorie.

     1. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie, stabilita dall'articolo 4 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 2, è aumentata di lire 837 milioni.

 

          Art. 5. Variazioni al bilancio pluriennale 1998-2000.

     1. Le variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, di cui agli articoli 2 e 3, si intendono apportate anche alle previsioni del bilancio pluriennale 1998-2000.

     2. Nel bilancio pluriennale 1998-2000 sono introdotte, relativamente alle previsioni per il biennio 1999-2000, le variazioni indicate nell'allegata tabella C.

 

          Art. 6. Assestamento del bilancio della Cassa provinciale antincendi.

     1. L'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1997, indicati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del bilancio della Cassa provinciale antincendi per l'anno 1998, allegato al bilancio della Provincia, è aggiornato in conformità alle risultanze del rendiconto per l'esercizio finanziario 1997 della Cassa stessa, allegato al rendiconto generale della Provincia.

     2. Nel bilancio di previsione della Cassa provinciale antincendi per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella D.

 

          Art. 7. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999.

     1. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999, e comunque non oltre il 30 aprile 1999, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e 5, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

     2. Nei termini e con le modalità indicati al comma 1 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1999 della Cassa provinciale antincendi.

 

          Art. 8. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

     (Omissis).