§ 6.1.123 - L.P. 30 gennaio 1997, n. 2.
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1997 e bilancio triennale 1997-1999.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:30/01/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 4.  Spese obbligatorie.
Art. 5.  Spese impreviste.
Art. 6.  Variazioni di bilancio compensative.
Art. 7.  Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.
Art. 8.  Bilancio triennale 1997-1999.
Art. 9.  Bilancio della Cassa provinciale antincendi.
Art. 10.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.123 - L.P. 30 gennaio 1997, n. 2.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1997 e bilancio triennale 1997-1999.

(B.U. 12 febbraio 1997, n. 8 – S.S.).

 

     Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 5.213 miliardi e 633 milioni in termini di competenza ed in lire 5.348 miliardi e 419 milioni in termini di cassa.

 

          Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 5.213 miliardi e 633 milioni in termini di competenza e in lire 5.348 miliardi e 419 milioni in termini di cassa.

 

          Art. 3. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge.

 

          Art. 4. Spese obbligatorie.

     1. Le spese per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 sono descritte nell'allegato n. 1 al bilancio.

     2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l'anno finanziario 1997 nell'importo di lire 28 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

 

          Art. 5. Spese impreviste.

     1. Le spese per le quali la Giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 1989, n. 8 sono descritte nell'allegato n. 2 al bilancio.

 

          Art. 6. Variazioni di bilancio compensative.

     1. I capitoli di spesa per il personale, per i quali la Giunta provinciale può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 sono indicati nell'allegato n. 14 al bilancio.

 

          Art. 7. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

     1. La facoltà di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 3 spetta alla Giunta provinciale anche per l'anno finanziario 1997.

 

          Art. 8. Bilancio triennale 1997-1999.

     1. E' approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 il bilancio della Provincia per il triennio 1997-1999, allegato alla presente legge.

 

          Art. 9. Bilancio della Cassa provinciale antincendi.

     1. E' approvato il bilancio di previsione della Cassa provinciale antincendi per l'anno finanziario 1997, allegato al bilancio della Provincia.

 

          Art. 10. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.