§ 5.5.36 - L.P. 5 agosto 1996, n. 17.
Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, concernente "Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:05/08/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'art. 3 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il comma primo dell'art. 4 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 6 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Per le finalità della presente legge la dotazione organica del ruolo generale è aumentata di dieci unità.
Art. 6.      1. I commi terzo e quarto dell'art. 7 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 7.      1. Il comma sesto dell'art. 8 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Dopo il comma primo dell'art. 9 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 9.      1. Il comma quinto dell'art. 7 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, nonché all'allegato "Statuto tipo per i musei provinciali" sono abrogati.
Art. 10.      1. Misure ed iniziative di pedagogia museale nei musei provinciali nonché nei musei di enti pubblici e di privati possono essere prese in economia diretta dal competente ufficio o sovvenzionate [...]
Art. 11.      1. I punti 13 e 14 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 sono così sostituiti:
Art. 12.      1. L'esistente Museo Archeologico della Provincia di Bolzano, con sede a Tirolo, Castel Trolo, il cui statuto è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 ottobre 1989, n. [...]
Art. 13.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.5.36 - L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, concernente "Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo".

(B.U. 20 agosto 1996, n. 37).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2 - (Istituzione dei musei provinciali) - 1. Per i settori delle scienze naturali, delle miniere, dell'arte, della cultura e storia provinciale, della cultura ladina, del turismo e della caccia possono, in quanto non già esistenti, essere istituiti musei provinciali.

     2.I musei provinciali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono retti da propri statuti da approvare con deliberazione della Giunta provinciale e sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale.

     3.I singoli musei sono costituiti con deliberazione della Giunta provinciale che ne approva la denominazione, le finalità e lo statuto; la deliberazione va pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4.Fatte salve le disposizioni dei commi precedenti, il museo di Arte Moderna può essere gestito anche da un'associazione."

 

          Art. 2.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3 - (Vigilanza, controllo e finanziamento dei musei) - 1. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.

     2.In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento o di grave irregolarità, al Giunta provinciale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina in sua vece un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione dei musei e promuove, entro sei mesi dalla sua nomina, la ricostituzione dello stesso.

     3.La Provincia concorre al finanziamento delle spese di funzionamento dei musei provinciali, nonché di quelle per l'ampliamento del relativo patrimonio mediante l'erogazione di attività e di acquisti deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione.

     4.Il relativo stanziamento, da iscriversi nel bilancio di previsione annuale della Provincia, è autorizzato dalla legge finanziaria annuale".

 

          Art. 3.

     1. Il comma primo dell'art. 4 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

     1. “Il trattamento economico e giuridico del personale dei musei provinciali deve corrispondere a quello del personale della Provincia nei rispettivi livelli funzionali. La pianta organica dei musei è stabilita dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 6 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 - (Museo archeologico) - 1. Nella ripartizione 13 (Beni culturali) viene istituito il Museo archeologico.

     2.Il Museo archeologico persegue i seguenti compiti e finalità:

     a)raccoglie, ordina, studia ed espone reperti archeologici;

     b)pubblica e diffonde a mezzo di strumenti di informazione adeguati i risultati della ricerca e delle conoscenze nel settore archeologico;

     c) collabora con altri istituti che perseguono le stesse finalità;

     d)provvede alla custodia, inventariazione ed al controllo delle condizioni di conservazione del materiale archeologico esposto.

     3.Per il Museo di archeologia è istituito un comitato scientifico, composto da almeno 6 membri, anche esteri, ed è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Uno dei membri deve appartenere al gruppo linguistico ladino".

 

          Art. 5.

     1. Per le finalità della presente legge la dotazione organica del ruolo generale è aumentata di dieci unità.

 

          Art. 6.

     1. I commi terzo e quarto dell'art. 7 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:

     3.L'interesse pubblico è accertato con delibera della consulta di cui all'art. 8. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione.

     4.Le domande annuali di contributo devono essere presentate all'amministrazione provinciale entro il 28 febbraio di ogni anno ovvero entro un altro termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Alla prima domanda va allegata un inventario completo e, qualora il museo sia gestito da una persona giuridica o da una associazione non riconosciuta come persona giuridica lo statuto. Ciò vale anche per ogni modifica dell'inventario e dello statuto".

 

          Art. 7.

     1. Il comma sesto dell'art. 8 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 è sostituito dal seguente:

     6."Funge da segretario della consulta il direttore dell'ufficio competente o un funzionario da questo delegato".

 

          Art. 8.

     1. Dopo il comma primo dell'art. 9 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 sono aggiunti i seguenti commi:

     2."I musei e le raccolte sottoposti a vincolo sono soggetti alla vigilanza della Ripartizione Beni culturali.

     3.Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica è tenuto a denunziare alla Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.

     4.Nel caso di alienazione a titolo oneroso, la Giunta provinciale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dalla Giunta provinciale.

     5.Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dalla Giunta provinciale, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dalla Giunta provinciale, l'altro dall'alienante ed il terzo d'intesa tra le due parti. In mancanza di accordo tra le parti, decorso il termine di quindici giorni, il terzo membro è nominato dal Presidente del Tribunale su istanza di una delle parti. Nel caso in cui la Giunta provinciale eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

     6.Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla data delle denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimarrà condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione; all'alienante è vietato effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa alla Provincia alla data del provvedimento con il quale è esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia.

     7.La Giunta provinciale, sentito il Soprintendente, può vietare l'alienazione dei musei e delle raccolte di proprietà privata sottoposti a vincolo, quando ne derivi danno alla loro conservazione o nei sia menomato il pubblico godimento".

 

          Art. 9.

     1. Il comma quinto dell'art. 7 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, nonché all'allegato "Statuto tipo per i musei provinciali" sono abrogati.

 

          Art. 10.

     1. Misure ed iniziative di pedagogia museale nei musei provinciali nonché nei musei di enti pubblici e di privati possono essere prese in economia diretta dal competente ufficio o sovvenzionate tramite i contributi previsti.

 

          Art. 11.

     1. I punti 13 e 14 dell'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 sono così sostituiti:

     "13.Beni culturali

     beni culturali

     archivio provinciale, archivi pubblici e privati, biblioteche storiche

     toponomastica provinciale

     etnografia provinciale

     archeologia, scavi archeologici, gestione del Museo archeologico

     restauri

     ricerche storiche

     14.Scuola e cultura tedesca e ladina

     finanziamenti dell'attività scolastica

     biblioteche e mezzi audiovisivi

     educazione permanente, corsi di lingua, apprendimento di lingue straniere

     attività culturali, scientifiche ed artistiche, musei

     servizio giovani

     programmazione dei processi formativi

     orientamento scolastico e professionale

     assistenza scolastica ed universitaria

     trasporto alunni".

 

          Art. 12.

     1. L'esistente Museo Archeologico della Provincia di Bolzano, con sede a Tirolo, Castel Trolo, il cui statuto è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 ottobre 1989, n. 6909, dopo l'avvenuta istituzione del museo archeologico nella Ripartizione 13 viene trasformato nel museo provinciale della cultura e storia provinciale.

 

          Art. 13. Disposizioni finanziarie.

     1. La maggior spesa per il personale, derivante dall'art. 5 e valutata in lire 70 milioni per l'anno 1996, trova copertura nella disponibilità del capitolo 12100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

     2. Alla copertura della spesa a carico degli esercizi finanziari 1997 e 1998, valutata annualmente in lire 400 milioni, si provvede mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio triennale 1996-1998.