§ 5.2.58 - L.P. 13 agosto 1992, n. 31.
Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, concernente l'assistenza in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:13/08/1992
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Il comma quarto dell'art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 1° agosto 1980, n. 29, e modificato dall'art. 1 della legge [...]
Art. 2.      1. I provvedimenti concernenti le prestazioni economiche di cui all'art. 21, comma primo, della legge provinciale n. 46/1978, sostituito dall'art. 1, comma dodicesimo, della legge provinciale n. [...]
Art. 3.      1. Ai ciechi civili assoluti ed agli invalidi civili totalmente inabili che ne facciano domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono concesse, qualora ne abbiano [...]
Art. 4.      1. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1992, sono previste nell'importo di Lire 200.000.000.


§ 5.2.58 - L.P. 13 agosto 1992, n. 31.

Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, concernente l'assistenza in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

(B.U. 18 agosto 1992, n. 34).

 

     Art. 1.

     1. Il comma quarto dell'art. 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 1° agosto 1980, n. 29, e modificato dall'art. 1 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9, è abrogato.

     2. Il comma secondo dell'art. 16 della legge provinciale n. 46/1978, sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale n. 29/1980, è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. I provvedimenti concernenti le prestazioni economiche di cui all'art. 21, comma primo, della legge provinciale n. 46/1978, sostituito dall'art. 1, comma dodicesimo, della legge provinciale n. 9/1989, possono essere adottati, per delega dell'assessore provinciale, dal direttore della ripartizione o dell'ufficio provinciale competenti in materia.

 

          Art. 3.

     1. Ai ciechi civili assoluti ed agli invalidi civili totalmente inabili che ne facciano domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono concesse, qualora ne abbiano titolo ai sensi dell'art. 5, comma primo, cifre 6 e 9, della legge provinciale n. 46/1978, sostituito da ultimo dall'art. 1, comma terzo, della legge provinciale n. 9/1989, l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° marzo 1991.

 

          Art. 4.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1992, sono previste nell'importo di Lire 200.000.000.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma primo si provvede mediante lo stanziamento previsto al capitolo 51410 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, che presenta sufficiente disponibilità.

     3. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi è stabilita dalla legge finanziaria annuale e trova copertura negli stanziamenti previsti alla Sezione 5, Settore 5.1 del bilancio pluriennale 1992-1994.