§ 5.2.42 - L.P. 1 agosto 1980, n. 29.
Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, concernente l'assistenza degli invalidi civili, ciechi e sordomuti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/08/1980
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 30, 31 e 33 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, vengono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.  Norme transitorie e finali.
Art. 3.      La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare le disposizioni della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e sue successive modifiche e integrazioni, in forma di testo unico.
Art. 4.  Finanziamento.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.2.42 - L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, concernente l'assistenza degli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

(B.U. 19 agosto 1980, n. 43).

 

     Art. 1.

     Gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 30, 31 e 33 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, vengono sostituiti dai seguenti:

     “Art. 3 - Prestazioni - Le prestazioni economiche sono:

     1) la pensione per invalidi civili assoluti;

     2) la pensione per invalidi civili parziali;

     3) la pensione per ciechi civili assoluti;

     4) la pensione per ciechi civili con residuo visivo;

     5) la pensione per sordomuti.

     Sono inoltre prestazioni economiche:

     6) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili;

     7) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni;

     8) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;

     9) l'assegno integrativo per ciechi civili.

     Le prestazioni di cui al presente articolo non sono reversibili."

     “Art. 5 - Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni - I richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione alle singole prestazioni:

     1) pensione per invalidi civili assoluti:

     a) minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o

     b) irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, o

     c) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali,

     quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa:

     2) pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte sub 1) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;

     3) pensione per ciechi civili assoluti: cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista o mera percezione dell'ombra e della luce;

     4) pensione per ciechi civili con residuo visivo: possesso di un residuo visivo che, in entrambi gli occhi, non sia superiore a 1/20 con eventuale correzione;

     5) pensione per sordomuti: sordità, congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia una natura esclusivamente psichica;

     6) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte sub 1) che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure la impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua;

     7) indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: minorazioni descritte sub 1), lettere a), b) e c), quando abbiano determinato difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età minore e comportino l'impossibilità di deambulazione autonoma;

     8) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le condizioni descritte sub 3);

     9) assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte sub 3) o 4)."

     “Art. 6 - Requisiti di età in riferimento alle singole prestazioni - I richiedenti devono avere i seguenti requisiti di età per l'accesso alle varie prestazioni:

     1) per la pensione per invalidi civili assoluti e per la pensione per invalidi civili parziali: avere compiuto il 18 anno di età e non avere superato il 65° ;

     2) per l'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: non avere compiuto il 18 anno di età;

     3) per l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per la pensione per sordomuti: avere superato il 18 anno di età.

     Per la pensione per ciechi civili assoluti, per la pensione per ciechi civili con residuo visivo, per l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e per l'assegno integrativo per ciechi civili non sono richiesti limiti di età minima o massima."

     “Art. 7 - Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni - Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) pensione per invalidi civili assoluti: pensione per ciechi civili assoluti; pensione per ciechi civili con residuo visivo; pensione per sordomuti

L.

5.200.000

2) pensione per invalidi civili parziali: indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni

L.

2.500.000

     L'indennità per gli invalidi minorenni di cui al n. 2 viene disposta a condizione che l'interessato frequenti la scuola dell'obbligo o un corso di addestramento o un centro ambulatoriale.

     Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale modifichi con legge i requisiti economici corrispondenti a quelli di cui al presente articolo, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, adotterà i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge con la stessa decorrenza".

     “Art. 8 - Variazione annuale dei requisiti economici - I limiti di reddito indicati nel precedente articolo sono annualmente rivalutati secondo gli indici di valutazione adottati dallo Stato per la variazione annuale dei limiti di reddito richiesti per l'accesso alle corrispondenti prestazioni assistenziali statali".

     "Art. 11 - Accertamento sanitario - La commissione sanitaria, attraverso la sezione competente, accerta rispettivamente:

     1) per gli invalidi civili:

     la causa invalidante;

     il grado di minorazione;

     l'eventuale inabilità assoluta degli invalidi civili, la loro impossibilità di deambulazione autonoma senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua.

     Negli accertamenti relativi agli invalidi civili la commissione sanitaria di cui all'art. 10 applicherà la tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le successive eventuali modifiche e variazioni;

     2) per i ciechi civili: il residuo visivo in uno o in entrambi gli occhi con eventuale correzione ovvero la cecità assoluta;

     3) per i sordomuti: l'esistenza del sordomutismo non dovuta a causa di natura esclusivamente psichica."

     “Art. 14 - Ricorso in relazione all'accertamento - Avverso il giudizio della commissione sanitaria l'interessato può proporre ricorso in carta libera, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione alla Giunta provinciale, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente alla propria minorazione.

     La Giunta provinciale decide definitivamente sulla base di un ulteriore accertamento da eseguirsi in una divisione ospedaliera specializzata nella materia attinente alla minorazione o in una clinica universitaria e dopo aver sentito apposita commissione medico-consultiva presieduta dal medico provinciale o da altro funzionario medico e composta da due medici specialisti in materia a seconda della natura di minorazione. Non è ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione medico-consultiva e alla commissione sanitaria di accertamento di cui all'art. 10.

     Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri della commissione di accertamento."

     “Art. 15 - Istruttoria. Dichiarazione sostitutiva - L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'art. 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:

     1) che è in possesso della cittadinanza italiana;

     2) che non fruisce di pensioni di guerra o per servizio, nè di rendite per infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica;

     3) quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda."

     “Art. 16 - Invalidi minorenni. Particolarità istruttorie - La dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo precedente, nel caso degli invalidi minorenni deve essere resa da un esercente della potestà.

     Alla dichiarazione sostitutiva, in relazione all'indennità di accompagnamento per invalidi civili minorenni, dovrà essere unito un certificato di frequenza della scuola dell'obbligo o di un corso di addestramento o di un centro ambulatoriale. Detto certificato deve essere rinnovato ogni anno, fino alla scadenza degli effetti del provvedimento con il quale è stata disposta l'indennità."

     “Art. 17 - Misure delle prestazioni - Sono disposte le seguenti misure mensili delle pensioni, assegni e indennità:

1) pensione per ciechi civili assoluti, per sordomuti, per ciechi civili parziali, per invalidi civili assoluti e per invalidi civili parziali, nonché indennità di accompagnamento per invalidi civili minori

L.

120.000

2) assegno integrativo per ciechi civili:

 

 

assoluti

 

39.825

3) assegno integrativo per ciechi civili:

 

 

con residuo visivo

 

28.450

4) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili:

 

 

per il 1980

 

120.000

per il 1981

 

180.000

per il 1982

 

232.000

indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti:

 

 

per il 1980

 

180.000

per il 1981

 

232.000

     Le misure di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1980. Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, sarà proceduto con deliberazione della Giunta provinciale all'adeguamento proporzionale delle misure indicate nel primo comma del presente articolo con la stessa decorrenza".

     “Art. 20 - Tredicesima mensilità. Perequazione automatica - Una tredicesima mensilità delle prestazioni è corrisposta insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno, commisurata all'importo dell'ultima mensilità erogata, proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare.

     Alle prestazioni previste dalla presente legge, escluse quelle indicate ai n. 6 e 8 del precedente art. 3, si applica la perequazione automatica prevista dalle norme statali in relazione alle corrispondenti prestazioni erogate dallo Stato".

     “Art. 22 - Provvedimento per l'indennità di accompagnamento per gli invalidi minorenni - Il provvedimento, con cui si fa luogo all'indennità di accompagnamento per invalidi civili minorenni, indica la data di scadenza della propria efficacia, che coincide con l'ultimo giorno del mese in cui l'invalido compie il 18 anno. La liquidazione delle prestazioni è disposta di anno in anno, per i successivi dodici mesi, dall'ufficio provinciale competente per la materia, su presentazione del certificato di frequenza di cui al precedente art. 16."

     "Art. 30 - Riscossione dei ratei - Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione deve firmare per quietanza; con la firma per quietanza è dichiarata anche l'esistenza in vita del titolare della prestazione.

     Nel caso di morte del titolare, i ratei maturati e non riscossi sono corrisposti all'erede, su presentazione di certificazioni inerenti all'avvenuto decesso e alla qualifica di erede.

     Nel caso in cui il decesso sopravvenga dopo il riconoscimento dello stato di minorazione e prima del provvedimento di attribuzione delle prestazioni economiche, l'erede ha diritto a richiedere le quote maturate alla data della morte.

     Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente, semprechè non sia possibile effettuarne il recupero con trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti, a qualsiasi titolo, al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

     La liquidazione delle prestazioni spettanti ai minorenni viene effettuata alla persona esercente la potestà di cui al primo comma dell'art. 16."

     “Art. 31 - Permanenza dei requisiti. Eventuale revoca - Gli organi preposti, ai sensi degli articoli 10 e 21, all'accertamento del diritto alle prestazioni hanno facoltà in ogni tempo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge; nel caso in cui venga accertato che taluno di essi sia venuto a mancare, promuovono il provvedimento di revoca con le modalità di cui agli articoli 13 e 21.

     La revoca ha effetto dal primo giorno del mese, fra quelli indicati all'art. 28, che sia immediatamente successivo alla data del relativo provvedimento ed è impugnabile ai sensi degli articoli 14 o 24.

     Nel caso in cui venga rilevata la riducibilità di una minorazione, ovvero si presuma che non permanga fino al compimento del 18 anno l'impossibilità di deambulazione autonoma degli invalidi civili minori, la commissione sanitaria dispone d'ufficio i nuovi accertamenti eventualmente ritenuti necessari."

     “Art. 33 - Aventi diritto - Le prestazioni di natura sanitaria di cui al presente titolo secondo sono stabilite, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474:

     a) per i minorati di cui al precedente art. 5;

     b) per gli invalidi civili, i quali presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3 o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

     Si applicano le norme di cui al titolo I della presente legge per quanto riguarda gli organi e i procedimenti di accertamento sanitario.Nei confronti degli invalidi di cui alla precedente lettera b) la commissione sanitaria di cui all'art. 10 procede all'accertamento al solo fine delle prestazioni previste nel presente titolo. Per l'accesso a queste gli interessati devono presentare domanda all'Assessorato provinciale per la sanità, corredata dalle prove del possesso dei requisiti di cui all'art. 4."

 

          Art. 2. Norme transitorie e finali.

     L'art. 19 e la terza frase dell'art. 32 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, sono abrogati.

     Gli invalidi civili assoluti, già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di trovarsi nelle condizioni previste al n. 6 del precedente art. 5, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.

     Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 11, la commissione sanitaria accerta anche l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi totalmente inabili.

     Per gli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili prima del 1° gennaio 1980, che si trovino nelle condizioni previste al n. 6 dell'art. 5, l'indennità spetta a decorrere dalla data predetta. Negli altri casi l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     L'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti è stabilita in lire 120.000 mensili per l'anno 1979.

     I titolari delle prestazioni la cui misura era ridotta per effetto dell'art. 17, secondo comma, ovvero dell'art. 19 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, acquisiscono la prestazione a misura intera con la data del 1° gennaio 1980 o con la data successiva da cui decorre il proprio diritto alla prestazione.

 

          Art. 3.

     La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare le disposizioni della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e sue successive modifiche e integrazioni, in forma di testo unico.

 

          Art. 4. Finanziamento.

     La maggiore spesa per l'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980 è valutata in lire 3.000 milioni.

     Gli stanziamenti di spesa da iscrivere nei bilanci provinciali per gli esercizi successivi saranno determinati con la "legge finanziaria" annuale.

     Alla copertura dell'onere di lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (partita n. 4 dell'allegato n. 3 del bilancio).

     Alla copertura dell'onere complessivo di lire 6.000 milioni a carico degli esercizi 1981 e 1982 si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1981-1982 nel bilancio pluriennale 1980-1982, alla voce "stanziamenti per nuovi interventi legislativi - spesa corrente" della sezione 3 "Azione e interventi nel campo sociale", settore 1 "Assistenza e beneficenza pubblica".

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

Competenza

Cassa

In aumento:

 

 

 

 

Cap. 51410 - Pensioni e assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti (legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, art. 3)

L.

3.000.000.000

L.

1.500.000.000

In diminuzione:

 

 

 

 

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)

L.

3.000.000.000

L.

1.500.000.000

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-1982, alla sezione 5, settore 1, l'importo iscritto alla voce "stanziamenti in base alla legislazione vigente - spesa corrente" per il biennio 1981-1982 è aumentato di lire 6.000 milioni e l'importo iscritto alla voce "stanziamenti per nuovi interventi legislativi - spesa corrente" per il biennio 1981-1982 è ridotto dell'importo corrispondente.

 

          Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.