§ 4.5.26 - L.P. 10 agosto 1978, n. 44.
Modifica della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41: "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:10/08/1978
Numero:44


Sommario
Art. 1.      La lett. b) del terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituita dalla seguente:
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 41 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 43 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      All'art. 44 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è aggiunto il seguente quinto comma:
Art. 5.      L'art. 47 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 48 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:


§ 4.5.26 - L.P. 10 agosto 1978, n. 44.

Modifica della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41: "Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'ente provinciale per il turismo".

(B.U. 26 settembre 1978, n. 47).

 

     Art. 1.

     La lett. b) del terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituita dalla seguente:

     "b) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico, nonché i provvedimenti in materia di personale ad esso attribuito dal regolamento medesimo".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 41 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:

     Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio, che, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore per il turismo, assume la presidenza del consiglio con voto deliberante.

 

          Art. 3.

     L'art. 43 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ufficio, convoca il consiglio di amministrazione, impegna e ordina le spese, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'ufficio, vigila sull'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione. Egli adotta, inoltre, in caso di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio nella adunanza successiva, nonché tutti i provvedimenti non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio".

 

          Art. 4.

     All'art. 44 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è aggiunto il seguente quinto comma:

     "Ai membri del collegio dei revisori spetta, inoltre, un'indennità di carica che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione dell'ufficio. Resta fermo il divieto fatto dall'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2".

 

          Art. 5.

     L'art. 47 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:

     Tutti i servizi comportanti acquisti, forniture, affitti, trasporti e altre prestazioni che riguardino i compiti istituzionali dell'ufficio possono venire eseguiti in economia tramite funzionari delegati.

     Nell'ambito dei fondi stanziati sui singoli capitoli del bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione, i funzionari delegati, sulla base del programma di attività e di previsioni di spesa, anche di massima, provvedono sotto la loro diretta responsabilità all'esecuzione dei servizi di cui al primo comma.

     Ove le previsioni di spesa di cui al comma precedente siano di massima, il consiglio di amministrazione fisserà l'importo massimo per ogni singola spesa effettuabile dai funzionari delegati. Le spese eccedenti tale limite di importo dovranno essere preventivamente autorizzate dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, dal direttore dell'ufficio.

     Il pagamento delle spese dell'ufficio viene disposto:

     a) con mandati diretti;

     b) con aperture di credito autorizzate dal consiglio di amministrazione presso la tesoreria dell'ufficio alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

     Le aperture di credito possono essere disposte senza limiti di importo, ma non possono superare la disponibilità dello stanziamento dei singoli capitoli di bilancio.

     Gli ordini di accreditamento sono firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo sostituto e dal direttore dell'ufficio o da un suo sostituto. I sostituti incaricati della firma degli ordini di accreditamento sono nominati dal consiglio di amministrazione. Detti ordini di accreditamento devono indicare la somma che potrà essere prelevata dal funzionario delegato mediante emissione di buoni in proprio favore per i pagamenti in contanti e quella che dovrà essere utilizzata mediante emissione di ordinativi a favore dei creditori.

     Ogni trimestre, e in ogni caso, al termine dell'esercizio o quando cessino le sue facoltà e anche quando ad esso subentri altro funzionario, il funzionario delegato deve sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio di amministrazione il conto delle somme erogate insieme con i documenti giustificativi".

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 48 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, è sostituito dal seguente:

     Il direttore dell'ufficio assolve i seguenti compiti:

     1) provvede alla compilazione di un progetto di programma di attività da sottoporre al consiglio di amministrazione;

     2) dirige, coordina e sorveglia l'attività promozionale e di pubblicità dell'ufficio secondo il relativo programma;

     3) stipula contratti in nome e per conto dell'ufficio su delega del presidente;

     4) controfirma, insieme con il presidente, i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento, nonché le reversali d'incasso e provvede alla liquidazione delle spese sui singoli capitoli del bilancio;

     5) dirige e sorveglia il personale dell'ufficio;

     6) predispone per il consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo".