§ 4.5.20 - L.P. 6 settembre 1976, n. 41.
Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:06/09/1976
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Requisiti.
Art. 3.  Personalità giuridica.
Art. 4.  Compiti.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Il presidente.
Art. 7.  Composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Indennità ai consiglieri.
Art. 10.  Il collegio dei revisori.
Art. 11.  Entrate.
Art. 12.  Bilanci.
Art. 13.  Scioglimento.
Art. 14.  Norma transitoria.
Artt. 15 – 56. 


§ 4.5.20 - L.P. 6 settembre 1976, n. 41.

Ordinamento delle organizzazioni turistiche, delega funzioni alle comunità comprensoriali, istituzione degli organi consultivi nella materia del turismo e soppressione dell'Ente provinciale per il turismo.

(B.U. 26 ottobre 1976, n. 46).

 

CAPO I

Ordinamento delle aziende di soggiorno e turismo e delle aziende di cura, soggiorno e turismo

 

Art. 1. Istituzione.

     1. Per il conseguimento delle finalità turistiche, la Giunta provinciale di Bolzano provvede, su conforme parere del comitato provinciale per il turismo, all'istituzione di aziende di soggiorno e turismo o di aziende di cura, soggiorno e turismo, di seguito indicate unitariamente come «aziende», in località comprendenti il territorio di uno o più comuni, nelle quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2, sentiti il Consiglio o i Consigli comunali interessati.

     2. In caso di comprovata necessità turistica può essere istituita una azienda anche in una zona che non comprenda l'intero territorio di un comune.

     3. In ogni caso dovrà essere sentito il parere del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 278.

     4. La revoca dell'istituzione e le modifiche riguardanti l'ambito territoriale delle aziende sono soggette alle medesime modalità.

     5. La Giunta provinciale approva la denominazione delle aziende, nonché l'ubicazione della sede su proposta del Consiglio o dei Consigli comunali interessati d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'azienda. Qualora questa intesa non venga raggiunta, la Giunta provinciale decide autonomamente.

 

     Art. 2. Requisiti.

     1. Viene istituita un'azienda quando concorrono le seguenti condizioni:

     a) un'attrezzatura ricettiva di almeno 1.200 postiletto in esercizi alberghieri, secondo i dati statistici ufficiali;

     b) adeguate infrastrutture turistiche;

     c) entrate ordinarie per un importo sufficiente a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali.

     2. Nel caso di istituzione di un'azienda di cura, soggiorno e turismo, la località dovrà inoltre disporre di adeguati impianti rispondenti alle esigenze della tecnica terapeutica moderna.

     3. Su conforme proposta del comitato provinciale per il turismo e del Consiglio o dei Consigli comunali interessati può essere istituita una azienda prescindendo dalla condizione di cui alla lett. a) del primo comma.

 

     Art. 3. Personalità giuridica.

     1. Le aziende sono dotate di autonomia amministrativa, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza della Giunta provinciale.

 

     Art. 4. Compiti.

     1. Le aziende hanno il compito di promuovere ed incrementare il turismo nell'ambito locale.

     2. Esse devono svolgere i seguenti compiti particolari:

     a) istituire servizi di informazione e di assistenza turistica;

     b) creare e migliorare impianti e servizi di prevalente interesse turistico;

     c) promuovere, attuare e coordinare manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di prevalente interesse turistico, anche con il concorso di altri enti ed associazioni locali interessati;

     d) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;

     e) provvedere alla propaganda per la conoscenza della zona, anche in collaborazione con altre aziende, associazioni turistiche e associazioni pro loco del comprensorio;

     f) provvedere ai rilevamenti statistici concernenti i pernottamenti alberghieri ed extralberghieri;

     g) svolgere i compiti ad esse demandati dalla Provincia o dal comune per il raggiungimento delle finalità turistiche, utilizzando i mezzi finanziari che di volta in volta detti enti metteranno a disposizione.

     3. Ogni azienda deve avere una sede centrale permanente e può istituire uffici di informazione distaccati.

 

     Art. 5. Organi.

     1. Sono organi dell'azienda:

     1) il presidente;

     2) il consiglio di amministrazione;

     3) il collegio dei revisori.

 

     Art. 6. Il presidente.

     1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno nella prima seduta, che viene convocata e presieduta dal sindaco del comune in cui ha sede l'azienda o dal suo delegato entro 30 giorni dalla nomina del consiglio.

     2. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

     3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, e risulta eletto presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

     4. La carica di presidente è incompatibile con quella di sindaco, membro di giunta comunale o consigliere provinciale.

     5. Il nominativo del presidente eletto deve essere comunicato immediatamente alla Provincia.

     6. Nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il presidente è nominato con delibera della Giunta provinciale tra i membri del consiglio di amministrazione.

     7. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'azienda e vigila sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive da sottoporre alla ratifica del consiglio, nonché quelli non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio. Il presidente nomina tra i componenti il consiglio un vicepresidente, al quale può affidare determinati incarichi sia temporanei che permanenti.

     8. In caso di assenza o di impedimento il vicepresidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

     9. Con la maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica il presidente può, con deliberazione motivata, essere revocato quando sia stato eletto dal consiglio.

     10. La convocazione del consiglio di amministrazione per deliberare sulla revoca del presidente avviene solo se ne sia fatta richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri. Essa deve aver luogo entro 15 giorni dalla notifica della richiesta al presidente.

     11. Entro 15 giorni dalla delibera di revoca, il sindaco del comune in cui ha sede l'azienda o il suo delegato convoca il consiglio per la nuova elezione.

 

     Art. 7. Composizione del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con delibera della Giunta provinciale ed è composto:

     a) da cinque rappresentanti dell'unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige;

     b) da due rappresentanti degli esercizi extralberghieri, designati dalla Giunta comunale o scelti dalla Giunta provinciale su designazione delle Giunte comunali qualora l'azienda comprenda il territorio di più comuni, uno dei quali operi nel settore dell'agriturismo;

     c) da un rappresentante dell'unione del commercio e del turismo della provincia di Bolzano;

     d) da due lavoratori professionalmente qualificati dipendenti da aziende direttamente interessate al movimento turistico, scelti dalla Giunta provinciale, su terne proposte dalle locali organizzazioni sindacali ove esistano, oppure dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comprensorio;

     e) dal sindaco del comune o da un assessore comunale da lui delegato, o dai sindaci o loro delegati nel caso che l'azienda comprenda il territorio di più comuni;

     f) da uno a cinque esperti, designati dalla Giunta provinciale [1].

     2. Le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. In caso di mancata designazione entro il termine citato, la Giunta provinciale provvede autonomamente.

     3. La composizione del consiglio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio comunale.

     4. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati. Essi devono essere residenti o svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito territoriale dell'azienda.

 

     Art. 8. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta ogni trimestre.

     2. Il presidente deve inoltre convocare il consiglio entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte di almeno un terzo dei membri del consiglio.

     3. Spetta al consiglio di deliberare:

     a) il bilancio preventivo con programma di attività, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi;

     b) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico, nonché i provvedimenti in materia di personale ad esso attribuito dal regolamento medesimo [2];

     c) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'azienda;

     d) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili, le liti attive e passive;

     e) sui compiti ad esso attribuiti per la realizzazione di determinate attività turistiche;

     f) la convocazione annuale di un'assemblea pubblica informativa sulla attività svolta per tutti gli operatori ed interessati al turismo del territorio di competenza dell'azienda.

     4. Le deliberazioni del consiglio nelle materie di cui alle lett. a), b), c) e d) diventano esecutive solo dopo il controllo di legittimità e di merito come previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, da parte della Giunta provinciale, alla quale devono essere inviate entro 15 giorni dalla data della deliberazione.

     5. I conti consuntivi sono inoltre soggetti al rendiconto giudiziale da parte della Corte dei Conti.

     6. Le deliberazioni comportanti spese sono nulle, qualora non sia indicata la piena copertura con un regolare stanziamento di bilancio.

     7. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata. Le deliberazioni concernenti persone o per le quali sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri si prendono a scrutinio segreto, tutte le altre per alzata di mano.

     8. Il consiglio di amministrazione conferisce, ai fini di un incremento dell'efficienza, parte delle proprie competenze decisionali al direttore, rispettivamente a una giunta esecutiva composta da un massimo di cinque persone [3].

 

     Art. 9. Indennità ai consiglieri.

     1. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta, a carico del bilancio dell'azienda, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, il cui ammontare viene fissato dalla Giunta provinciale nel regolamento di esecuzione.

     2. Al presidente spetta inoltre un'indennità di carica fissa mensile da stabilirsi dalla Giunta provinciale nel regolamento di esecuzione in base all'importanza della località turistica.

 

     Art. 10. Il collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori è nominato con delibera della Giunta provinciale ed è costituito da un esperto designato dalla Giunta provinciale stessa, che funge da presidente, e da due membri, di cui uno designato dalla giunta comunale e l'altro dall'unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige, scegliendoli fra persone di specifica competenza tecnica, estranee all'amministrazione dell'ente stesso.

     2. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     3. Il collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza dei beni mobili dell'azienda, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, nonché le relative contabilità, la regolarità dei conti consuntivi in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

     4. Esso compila e presenta apposite relazioni al consiglio sull'andamento dell'amministrazione e sul conto consuntivo.

     5. Ai revisori spetta, a carico del bilancio dell'azienda, un'indennità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.

 

     Art. 11. Entrate.

     1. Alle spese di funzionamento l'azienda fa fronte mediante:

     a) i proventi dell'imposta di soggiorno e della compartecipazione alla I.L.O.R.;

     b) i redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

     c) i contributi di enti, associazioni e privati.

 

     Art. 12. Bilanci.

     1. L'esercizio finanziario delle aziende coincide con l'anno solare.

     2. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l'azienda deve sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

     3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'azienda trasmette alla Giunta provinciale il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

     4. Il presidente, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o comunque in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiede al consiglio di amministrazione l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di tre mesi ed ai relativi dodicesimi.

 

     Art. 13. Scioglimento.

     1. La Giunta provinciale può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda ed alla nomina di un commissario per accertare gravi deficienze amministrative, persistenti inadempienze o per altre irregolarità che compromettono il normale funzionamento dell'azienda.

     2. In questi casi il rinnovo del consiglio è effettuato entro il termine di tre mesi.

 

     Art. 14. Norma transitoria.

     1. Le aziende già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, lettera b) e c), conservano il riconoscimento e la denominazione loro attribuita. I loro organi nominati ai sensi del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042, vengono sostituiti a norma della presente legge entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, fatta eccezione per gli organi il cui mandato termina entro due anni dalla data anzidetta.

 

          Artt. 15 – 56. [4]

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 30 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.P. 10 agosto 1978, n. 44.

[3] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[4] Articoli abrogati dall'art. 39 della L.P. 18 agosto 1992, n. 33.