§ 4.3.24 - L.P. 18 ottobre 2005, n. 9.
Disciplina del settore fieristico


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 fiere, mercati, commercio
Data:18/10/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Manifestazioni fieristiche e comunicazioni
Art. 3.  Sanzioni
Art. 4.  Abrogazioni


§ 4.3.24 - L.P. 18 ottobre 2005, n. 9.

Disciplina del settore fieristico

(B.U. 2 novembre 2005, n. 44).

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. L’attività fieristica tende a valorizzare, promuovere e sviluppare l’attività economica e produttiva, in particolare quella provinciale, i rapporti commerciali e la cooperazione internazionale. L’attività fieristica è libera. È garantita la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d’impresa. È inoltre assicurata la parità di condizioni per l’accesso alle manifestazioni e alle strutture nelle quali le stesse si svolgono.

     2. Le presenti disposizioni non si applicano:

     a) alle esposizioni universali;

     b) alle esposizioni di beni e servizi, permanenti o realizzate da un singolo operatore a scopo promozionale, o agli show room;

     c) alle esposizioni realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i 500 metri quadrati di superficie

     d) alle attività disciplinate dalla normativa sul commercio;

     e) alle feste, sagre e manifestazioni comunque legate a tradizioni locali;

     f) alle mostre collegate al collezionismo, se non hanno finalità di mercato;

     g) alle manifestazioni fieristiche di rilevanza comunale e comprensoriale, che sono autorizzate ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13.

 

     Art. 2. Manifestazioni fieristiche e comunicazioni

     1. L’organizzazione di manifestazioni fieristiche deve essere comunicata alla Ripartizione artigianato, industria e commercio. La manifestazione fieristica si intende tacitamente autorizzata, se entro 30 giorni la ripartizione provinciale competente non ne vieta la realizzazione.

     2. La ripartizione provinciale competente riconosce alle manifestazioni fieristiche la qualifica di rilevanza internazionale, nazionale o provinciale e le inserisce nel calendario, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce, per le manifestazioni soggette a comunicazione, le caratteristiche delle diverse tipologie di manifestazioni, i criteri di riconoscimento della qualifica delle manifestazioni nonché le caratteristiche dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi.

 

     Art. 3. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque organizza e svolge manifestazioni fieristiche senza comunicazione o con modalità diverse da quelle di cui alla comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000, nonché con la sospensione e la chiusura della manifestazione. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, che introita le somme riscosse.

 

     Art. 4. Abrogazioni

     1. È abrogato il comma 8 dell’articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.