§ 4.1.69 - L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:28/11/1996
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modificazioni alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, concernente "Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico".
Art. 2.  Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, concernente "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della [...]
Art. 3.  Modificazioni alla legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18, concernente "Sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale ed altre norme in materia forestale".
Art. 4.  Abrogazione di norme vigenti.
Art. 5.  Modificazione della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, concernente "Tutela del paesaggio".
Art. 6.  Modificazioni alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, concernente "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia".
Art. 7.  Modificazione della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".


§ 4.1.69 - L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Modifiche di leggi vigenti sulla sperimentazione agricola, sulle foreste e sulla caccia.

(B.U. 10 dicembre 1996, n. 55).

 

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA

E FORESTALE E NEL SETTORE DELLE FORESTE

 

     Art. 1. Modificazioni alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, concernente "Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico".

     1. La legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, è modificata come segue:

     a) l'art. 2 è sostituito dai seguenti:

     “Art. 2 (Comitato scientifico) - 1. Il comitato scientifico di cui all'art. 1 è nominato con deliberazione della Giunta provinciale, rimane in carica per la durata di un quinquennio ed è composto da:

     a) il direttore della Ripartizione provinciale agricoltura;

     b) il direttore della Ripartizione provinciale foreste;

     c) il direttore della Ripartizione provinciale addestramento professionale agricolo-forestale;

     d) il direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale;

     e) il direttore della Ripartizione provinciale laboratori provinciali;

     f) un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dall'Unione agricoltori e coltivatori diretti;

     g) un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dal centro di consulenza per la frutti- e viticoltura;

     h) un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dall'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine;

     i) cinque esperti designati dall'assessore competente per la sperimentazione agraria e forestale.

     2. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal comitato nel proprio seno.

     3.Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale o della Ripartizione provinciale addestramento professionale agricolo-forestale.

     4.La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

     5.In caso di impedimento, i membri del comitato scientifico di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima struttura organizzativa, mentre per gli altri membri intervengono i rispettivi sostituti nominati dalla Giunta provinciale.

     6.Ai componenti ed al segretario della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 2-bis (Compiti del Comitato scientifico) - 1. Il comitato scientifico esamina ed esprime parere sul programma di attività che sarà presentato annualmente dal direttore e lo sottopone al consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, per la sua approvazione.

     2. Il comitato può demandare a propri sottocomitati settoriali l'esplicazione dei lavori preparatori.";

     b) all'art. 5, il comma quarto è sostituito dai seguenti:

     “4.Le spese per la costruzione e manutenzione straordinaria degli edifici, nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale, mentre quelle di ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio del centro.

     4-bis.La costruzione di edifici e di lavori di manutenzione straordinaria vengono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico. In caso di necessità detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal centro ed in tal caso il consiglio di amministrazione può nominare un direttore dei lavori.";

     c) all'art. 11, il comma primo è sostituito dal seguente:“1.La direzione del centro viene esercitata dal direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, coadiuvato dal direttore dell'ufficio competente per l'amministrazione dell'azienda Laimburg, quale vice."

 

          Art. 2. Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, concernente "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. La legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28 è modificata come segue:

     a) all'art. 4, il comma primo è sostituito dal seguente:

     “4. I territori demaniali affidati all'Azienda ed i terreni con superficie inferiore a venticinque ettari inclusi nei territori predetti costituiscono oasi di protezione destinata a rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica.";

     b) all'art. 6, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

     1. L'Azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata di un quinquennio e composto da:

     a) l'assessore provinciale competente, che lo presiede;

     b) il direttore della Ripartizione provinciale foreste;

     c) il direttore della Ripartizione provinciale ragioneria;

     d) il direttore dell'Azienda;

     e) tre esperti designati dall'assessore competente per le foreste.

     2. La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino.

     3. Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale foreste, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     3-bis. Il vicepresidente è eletto dal consiglio nel proprio seno. In caso di impedimento, i membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c) e d) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla, medesima struttura organizzativa.";

     c) all'art. 8, comma primo, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente lettera:

     "p) autorizzare la sosta di autoveicoli a pagamento nelle aree in amministrazione dell'Azienda e destinate dal piano urbanistico comunale a parcheggio.";

     d) dopo l'art. 18 sono inseriti i seguenti articoli:

     “Art. 18-bis - 1. Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all'Azienda ai sensi dell'art. 3 è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda stessa.

     2. Per la violazione della prescrizione di cui al comma primo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000 per cavallo.

     3. Qualora il transito di cui al comma primo avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore o chi abbia guidato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000 maggiorata di lire 50.000 per cavallo.

Art. 18-ter - 1. Chiunque parcheggi un automezzo su aree in amministrazione dell'Azienda senza corrispondere l'importo fissato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma primo, lettera p), soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000."

 

          Art. 3. Modificazioni alla legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18, concernente "Sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale ed altre norme in materia forestale".

     1. L'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18 è modificato come segue:

     a) le cifre: "3.200", "2.000", "1.000" e "14.000" di cui all'art. 2, comma primo, sono sostituite rispettivamente dalle cifre: "10.000", "5.000", "3.000" e "50.000";

     b) le cifre: "1.000", "400" e "14.000" di cui all'art. 3 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: "2.000", "1.000" e "50.000";

     c) le cifre: "4.000", "2.000" e "14.000" di cui all'art. 4 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: "8.000", "4.000" e "50.000";

     d) le cifre: "20.000" e "200.000" di cui all'art. 5 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: "50.000" e "500.000";

     e) le cifre: "1.000", "14.000", "200" e "14.000" di cui all'art. 6, comma secondo, sono sostituite dalle cifre: "2.000", "50.000", "500" e "50.000";

     f) le cifre: "1.200" e "14.000" di cui all'art. 6, comma secondo, sono sostituite rispettivamente dalle cifre: "2.500" e "50.000";

     g) le cifre: "400" e "14.000" di cui all'art. 6, comma quarto, sono sostituite rispettivamente dalle cifre: "1.000" e "50.000";

     h) le cifre: "2.000" e "14.000" di cui all'art. 7 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: "5.000" e "50.000";

     i) le cifre: "4.000" e "14.000" di cui all'art. 8 sono sostituite rispettivamente dalle cifre: "8.000" e "50.000";

     j) la cifra: "14.000" di cui agli articoli 9 e 10 è sostituita dalla cifra: "50.000";

     k) la cifra: "14.000" di cui all'art. 11, comma ottavo, è sostituita dalla cifra: "50.000";

     l) la cifra: "24.000" di cui all'art. 12, comma quarto, è sostituita dalla cifra: "50.000".

     2. Il comma secondo dell'art. 5 della legge provinciale n. 18/1982 è sostituito dal seguente:

     “2. Qualora la violazione di cui al comma primo comporti i danni di cui all'art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica anche la sanzione proporzionale in esso prevista. La sanzione amministrativa pecuniaria non può tuttavia superare l'ammontare complessivo di lire 10.000.000, se l'incendio è causato da colpa."

 

          Art. 4. Abrogazione di norme vigenti.

     1. L'art. 13 della legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18 è abrogato.

     2. Il secondo periodo del comma secondo dell'art. 4 ed il comma secondo dell'art. 5 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, concernente "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali", sono abrogati.

 

          Art. 5. Modificazione della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, concernente "Tutela del paesaggio".

     1. Alla lettera a) del comma primo dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, la lettera: "d" è abrogata.

 

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI NEL SETTORE DELLA CACCIA

 

          Art. 6. Modificazioni alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, concernente "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia".

     1. La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 è modificata come segue:

     a) al comma quarto dell'art. 3 è aggiunto il seguente periodo: "Esso rilascia i pareri di cui all'art. 2, comma terzo, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3 e di cui all'art. 3, comma secondo della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27. La composizione dell'Osservatorio scientifico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino.";

     b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4 (Specie cacciabili e periodi di caccia) - 1. Sono vietati l'uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto indicati:

     a) specie cacciabili dal 1° maggio al 15 dicembre:

     1) capriolo;

     2) cervo;

     b) specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre:

     1) volpe;

     c) specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre:

     1) camoscio;

     d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:

     1) lepre comune;

     e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre:

     1) lepre bianca;

     2) pernice bianca;

     3) fagiano;

     4) colombaccio;

     5) germano reale;

     6) folaga;

     7) beccaccia;

     8) merlo;

     9) cesena;

     10) cornacchia;

     11) ghiandaia;

     12) gazza;

     13) muflone;

     14) daino;

     15) cinghiale;

     16) coniglio selvatico;

     17) quaglia;

     18) marzaiola;

     19) alzavola;

     f) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 dicembre:

     1) maschio del fagiano di monte;

     2) coturnice.

     2. Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma primo.

     3. Nel territorio della provincia l'esercizio della caccia è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto e per non più di tre giorni alla settimana, salvo che per la caccia agli ungulati. Ciascuna uscita di caccia, ad eccezione di quella agli ungulati, deve essere precedentemente barrata sul permesso di caccia o sul calendario di controllo messo a disposizione dal gestore della riserva.

     4. Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono il prelievo costante e regolare, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può, nelle riserve in cui viene accertata una consistenza soddisfacente, autorizzare il controllo dello stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché a quelli deboli e malati che per il loro stato fisico non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima.

     5. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, determina, ai sensi e per i motivi di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, le specie non comprese nel comma primo che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le modalità di cattura e di abbattimento.";

     c) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5 (Comprensori di caccia) - 1. Nell'ambito del territorio della provincia di Bolzano e salvo quanto stabilito dall'art. 11, l'esercizio della caccia è consentito solamente a chi è titolare di un permesso di caccia per la relativa zona nonché, in caso di cervidi, di un'autorizzazione speciale indicante il sesso, la qualità e l'età. A tale scopo tutto il territorio della provincia di Bolzano è suddiviso nei seguenti comprensori di caccia:

     a) riserve di diritto;

     b) riserve private di caccia;

     c) oasi di protezione;

     d) bandite.

     2. L'articolazione del territorio di cui al comma primo, la disciplina per l'accesso alla caccia e per il prelievo di cui agli articoli 25 e 27, nonché i criteri per la definizione, il risarcimento e la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all'art. 36 e seguenti, sostituiscono, in provincia di Bolzano, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria.

     3. In caso di modifiche o rettifiche al numero, al confine o alla estensione delle riserve di caccia di diritto ai sensi degli articoli 7 e 10, il proprietario o conduttore di un fondo incluso nel perimetro di una delle riserve interessate, che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'assessore provinciale competente in materia di caccia richiesta motivata, che va decisa entro sessanta giorni.

     4. La richiesta di cui al comma terzo è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, o quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale od ambientale.

     5. Il divieto di caccia di cui al comma terzo è reso noto mediante l'apposizione di tabelle a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. In tali aree l'esercizio dell'attività venatoria è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, e non sono risarciti eventuali danni causati dalla selvaggina";

     d) all'art. 7, comma primo, le parole: "il Comitato caccia" sono sostituite con le parole: "l'Osservatorio faunistico";

     e) all'art. 8, comma primo, le parole: "dal Comitato caccia" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia"; al comma quarto, le parole: "del Presidente del Comitato caccia, su proposta del Comitato stesso" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia"; al comma sesto, le parole: "del Presidente del Comitato caccia" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia"; al comma settimo, le parole: "al Comitato caccia" sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficio provinciale competente in materia di caccia";

     f) all'art. 9, comma primo, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico, può consentire per motivi biologici e igienico-sanitari e per limitare i danni alle colture agricole e boschive, l'abbattimento di determinate specie di cui all'art. 4, commi primo e secondo.";

     g) all'art. 9, comma secondo, è aggiunto il seguente periodo: "Lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat relativi.";

     h) all'art. 11, i commi quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

     “5.La selvaggina cacciabile abbattuta o catturata illegalmente appartiene al gestore del territorio di caccia cui essa è stata sottratta, mentre il rinvenimento e la presa di selvaggina malata o ferita devono essere comunicati entro 24 ore al gestore del territorio di caccia competente, che dispone in merito. Le specie di selvaggina non cacciabile trovata morta devono essere o consegnate al Museo di Scienze Naturali della Provincia di Bolzano o denunciate alla stazione forestale competente per territorio, che rilascia il certificato d'origine di cui al terzo comma dell'art. 22, salva la richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione. Gli eventuali trofei di ungulati abbattuti o catturati illegalmente o trovati morti devono, se ritenuti idonei per l'esame venatorio o per la preparazione dei guardiacaccia, su richiesta, essere consegnati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

     6. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, prescritte dalle norme statali.";

     i) all'art. 11, dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:

     “9. La ricerca autorizzata di selvaggina colpita nonché l'abbattimento di selvaggina cacciabile da parte degli organi di sorveglianza di cui all'art. 31 e da parte dei cacciatori, in stato di manifesta necessità non sono considerati esercizio di caccia.";

     l) all'art. 12, comma primo, sono soppresse le parole: , residenti in un comune dell'Alto Adige";

     m) all'art. 12, il comma quarto è sostituito dal seguente:

     “4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti, in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino.";

     n) all'art. 12, il comma settimo è sostituito dal seguente:

     “7. In deroga alle disposizioni di cui al comma sesto la prova pratica di tiro, ai fini dell'ammissione alla prova orale dell'esame venatorio, è svolta alla presenza del presidente o suo vicario e di un membro della commissione.";

     o) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

     “Art. 13 (Tesserino di caccia) - 1. Il tesserino di caccia è rilasciato gratuitamente dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per l'eventuale esercizio dell'attività venatoria fuori dal territorio provinciale.

     2. Nel tesserino di cui al comma primo è indicata la forma di caccia scelta che, per i titolari di un permesso di caccia per una riserva della provincia, corrisponde alla forma vagante in zona Alpi.";

     p) all'art. 14, comma secondo, le parole: "calendario venatorio" sono sostituite dalle parole: "assessore provinciale competente in materia di caccia";

     q) il comma quarto dell'art. 14 è abrogato;

     r) all'art. 15, comma primo, le lettere g) e n) sono sostituite dalle seguenti:

     "g) usare munizione spezzata nel tiro agli ungulati nonché fucili a canna rigata di calibro inferiore a millimetri 6,5 nella caccia al cervo; questi divieti non sussistono qualora sia necessario un ulteriore colpo per finire l'animale ferito;

     n) praticare la caccia usando sostanze gassose od esplodenti, corrente elettrica o sostanze inebrianti o paralizzanti";

     s) all'art. 15, comma primo, lettera q), le parole: "a metri 1,80" sono sostituite dalle parole: "a metri 1,20";

     t) all'art. 15, comma primo, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti lettere:

     "s) l'esercizio venatorio con l'impiego di armi a canne corte, con cartucce a percussione anulare e con cartucce a palla asciutta per fucile a canna liscia nonché con armi da sparo munite di silenziatore;

     t) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili";

     u) all'art. 15, comma terzo, le parole: "Il Presidente del Comitato caccia, sentito il Comitato stesso" sono sostituite con le parole: "L'assessore provinciale competente in materia di caccia";

     v) all'art. 18, comma primo, le parole: "Il presidente del Comitato caccia" sono sostituite con le parole: "L'assessore provinciale competente in materia di caccia";

     x) all'art. 19, comma terzo, le parole: "del Comitato caccia" sono sostituite con le parole: "dell'ufficio provinciale competenti in materia di caccia";

     z) all'art. 19, il comma sesto è sostituito dal seguente:

     “6. Ai sensi dell'art. 15, comma primo, lettera q), è vietato l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di selvaggina. Nei centri di maggiore estensione gli eventuali abbattimenti, che necessitano per motivi igienico-sanitari o sociobiologici, possono essere attuati solo da guardiacaccia oppure dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma terzo se in presenza dell'agente di vigilanza del comprensorio di caccia confinante. Nei centri di allevamento di selvaggina a scopo alimentare la cattura e successiva uccisione della fauna detenuta non sono considerati esercizio venatorio.";

     aa) il comma settimo dell'art. 19 è abrogato;

     bb) dopo l'art. 19 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 19-bis (Detenzione di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale) - 1. Il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'allevamento in cattività, l'esposizione, l'interscambio e la commercializzazione di uccelli di fauna autoctona appartenenti alle famiglie dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi nonché di volatili esotici a scopo ornamentale ed amatoriale. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni e prevedere controlli anche mediante l'inanellamento degli esemplari detenuti.

     2. I criteri e le modalità per il rilascio e l'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui al comma primo, vengono definiti dalla Giunta provinciale, che fissa il termine entro il quale coloro che si trovano in possesso dei volatili di cui al comma primo devono denunciarli all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.";

     cc) all'art. 21, comma primo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e previa autorizzazione del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.";

     dd) all'art. 21, comma primo, le parole: "dal Presidente del Comitato caccia" sono sostituite con le parole": "dall'Osservatorio faunistico";

     ee) all'art. 22, comma terzo, è aggiunto il seguente periodo: "Per le specie consegnate al Museo di Scienze Naturali della Provincia di Bolzano o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, la relativa annotazione sul registro di entrata sostituisce il certificato d'origine.";

     ff) all'art. 23, comma quarto, è aggiunto il seguente periodo: "Su richiesta dell'interessato, il 50% del contributo concesso può essere erogato in forma di acconto non appena il relativo provvedimento è divenuto esecutivo.";

     gg) all'art. 24, il comma secondo è abrogato;

     hh) all'art. 24, il comma quarto è sostituito dal seguente:

     “4. Le prescrizioni derivanti o contenute nelle suddette direttive devono essere pubblicate nel periodico dell'associazione alla quale è affidata la gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi dell'art. 23.";

     ii) all'art. 25, dopo il comma quarto è aggiunto il seguente:

     “5. La perdita anche temporanea di uno dei requisiti di cui all'art. 11, comma sesto, comporta comunque il venir meno del diritto al rilascio del permesso annuale o d'ospite.";

     jj) l'art. 26 è abrogato;

     kk) l'art. 28 è abrogato;

     ll) all'art. 29, comma primo, le parole: "Il Comitato caccia" sono sostituite con le parole: "L'assessore provinciale competente in materia di caccia";

     mm) all'art. 29, il comma secondo è sostituito dal seguente:

     “2. L'assessore provinciale competente in materia di caccia può permettere in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili di cui all'art. 4, commi primo e secondo, per motivi di sanità e incolumità pubblica, per la protezione delle colture agrarie e boschive, della pesca e della zootecnia, nonché a scopo di ripopolamento, specificandone i mezzi, i tempi e le modalità, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma primo, lettera j).";

     nn) all'art. 30, comma primo, la lettera d) è abrogata;

     oo) all'art. 31, dopo il comma quarto è aggiunto il seguente comma:

     “5. Gli agenti venatori addetti alla vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia ai sensi del comma primo rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.";

     pp) all'art. 32, comma ottavo, le parole: "del presidente del Comitato caccia" e: "nel calendario venatorio" sono sostituite rispettivamente con le parole: "dell'assessore provinciale competente in materia di caccia" e: "nell'art. 4";

     qq) all'art. 34, comma quarto, è aggiunto il seguente periodo: "Sono ammessi inoltre all'esame coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di istruzione per la nomina a guardia forestale e sono in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia.";

     rr) dopo l'art. 34 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 34-bis (Guardie venatorie volontarie) - 1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a norma delle leggi di pubblica sicurezza a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui all'art. 34, comma primo.";

     ss) all'art. 35, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

     “3. I guardiacaccia dipendenti dall'amministrazione provinciale e gli appartenenti al corpo forestale provinciale, muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia, sono autorizzati ad abbattere i cani vaganti al di fuori delle immediate vicinanze dei nuclei abitativi e sospetti di essere infetti da malattie contagiose o comunque pericolosi per la salute pubblica o per gli animali domestici al pascolo o per la selvaggina.";

     tt) all'art. 36, comma primo, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) mette in forse l'esito dei rimboschimenti su superfici a vocazione forestale causando una quota perdita che supera il venticinque per cento;

     c) non consente l'insediamento della rinnovazione naturale in un numero di esemplari sufficienti e nel rapporto di mescolanza necessaria determinati per ogni singola associazione boschiva dall'autorità forestale.";

     u) all'art. 36, comma terzo sono aggiunti i seguenti periodi: "Il risarcimento per danni alle colture boschive di cui al comma primo, lettere a), b) e c), può essere richiesto solo in caso di adempimento inferiore all'85% del piano di abbattimento per gli ungulati ed unicamente per danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla data della domanda di indennizzo ed accertati dall'autorità forestale. In caso di persistenza del danno a colture boschive la domanda di indennizzo può essere inoltrata a intervalli quinquennali.

     vv) all'art. 36, comma quinto, le parole: "il presidente del Comitato caccia" sono sostituite dalle parole: "l'assessore provinciale competente in materia di caccia";

     xx) all'art. 37, il comma quarto è sostituito dal seguente: "4. In deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma terzo, la Giunta provinciale può risarcire i danni arrecati da lepri, uccelli o predatori malgrado le misure di prevenzione messe in atto dai gestori delle riserve di caccia interessate.";

     zz) il comma quinto dell'art. 37 è abrogato.

     aaa) all'art. 38, ai commi quarto e quinto le parole: "il presidente del Comitato caccia" sono sostituite con le parole: "l'assessore provinciale competente in materia di caccia";

     bbb) all'art. 39, comma primo, lettera f), le parole: "degli articoli 4, settimo comma, o 5" sono sostituite con le parole: "dell'art. 5";

     ccc) all'art. 39, comma primo, lettera i), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non si applica la sanzione amministrativa se il mancato abbattimento non supera l'85% del numero di capi fissati nel piano di abbattimento per gli ungulati o se non è stato constatato alcun danno causato da ungulati.";

     ddd) all'art. 39, dopo il comma primo è inserito il seguente comma:

     "1-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma primo non si applicano per le violazioni delle disposizioni della presente legge, in riferimento alle quali l'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 prevede la comminazione di sanzioni penali, salvo che il reato si estingua per amnistia.";

     eee) dopo l'art. 40 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 40-bis (Sospensione del permesso annuale o d'ospite) - 1. In caso di esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza licenza di porto di fucile, senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto o di abbattimento di specie non cacciabili ovvero - su proposta dell'associazione cacciatori, alla quale è stata affidata la gestione delle riserve di diritto - in presenza di altre infrazioni, il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia dispone nei confronti dei cacciatori la sospensione del permesso annuale o d'ospite ovvero del permesso di caccia nelle riserve private per un periodo da tre mesi fino a tre anni, secondo la gravità dei fatti, con effetto dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in cui è stato definito il procedimento amministrativo o penale.

     2. I provvedimenti di cui al comma primo sono immediatamente comunicati all'associazione dei cacciatori affidataria della gestione delle riserve di diritto ovvero al gestore della riserva privata di caccia, che ne dispongono l'attuazione.";

     fff) all'art. 40, comma primo, le parole: "propone alla competente autorità statale anche la sospensione, la revoca o l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto d'armi" sono sostituite dalle parole: "effettua la comunicazione di cui all'art. 32, comma quinto, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore";

     ggg) in tutti gli articoli in cui ricorrono, le parole: "licenza di porto d'armi" sono sostituite con le parole: "licenza di porto di fucile";

     hhh) in tutti gli articoli in cui ricorrono, le parole: "Osservatorio scientifico" sono sostituite dalle parole: "Osservatorio faunistico".

     2. Il proprietario o il conduttore di un fondo incluso nel perimetro di una riserva di diritto di cui all'elenco allegato alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1991, n. 3, che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, può inoltrare, a pena di decadenza del diritto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'assessore provinciale competente in materia di caccia, richiesta motivata che va decisa entro i successivi sessanta giorni.

     3. Le guardie volontarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dall'esame di cui all'art. 34-bis.

     4. Le misure edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dalla legge provinciale n. 14/1987 sono aumentate del cinquanta per cento e non possono comunque essere inferiori a lire 50.000 nel minimo edittale.

 

          Art. 7. Modificazione della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, concernente "Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano".

     1. L'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 è modificato come segue:

     a) la cifra 31 è sostituita con la seguente:

     "31 Agricoltura

     masi chiusi, usi civici e comunità agrarie;

     bonifica e riordino fondiario;

     edilizia rurale;

     zootecnia;

     agevolazioni fiscali;

     interventi di mercato

     AIMA;

     sovvenzioni ed interventi di promozione;

     meccanizzazione agricola;

     avversità atmosferiche, misure di emergenza, fondi di solidarietà;

     frutti- e viticoltura;

     servizio fitosanitario provinciale;

     controllo e certificazione dei prodotti sementieri.";

     b) la cifra 33 è così sostituita:

     "33. Sperimentazione agraria e forestale:

     ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell'agricoltura e foreste;

     ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria;

     analisi e ricerche del laboratorio agro-chimico;

     conduzione ed amministrazione delle aziende agricole provinciali."